Trib. Treviso, sentenza 30/07/2024, n. 1447

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 30/07/2024, n. 1447
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 1447
Data del deposito : 30 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 4988/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.47 e ss. cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data
18/09/2023 da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Con gli Avv. Alessandro Gracis e Gianna Coin


- ricorrente -

nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Con l'Avv. Anna Maria Giovanetti
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni del 6.5.2024 e “Nel merito: accertato che il sig. ha raggiunto l'età pensionabile, e che, conseguentemente, il suo reddito è diminuito Parte_1 rispetto al provvedimento di revisione delle condizioni di divorzio dell'intestato Tribunale del 12.06.2012, con il quale aveva posto a suo carico l'obbligo di pagare a titolo di assegno divorzile a favore di la somma di €. CP_1
250,00 mensili, e considerato, altresì, l'autosufficienza economica della signora dichiarare cessato, per quanto CP_1 sopra argomentato, l'obbligo del ricorrente di corrispondere il predetto importo. Con vittoria di spese”.
1
Per parte resistente: in via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni del 5.6.2024 e “Nel merito: accertatane l'infondatezza Voglia il Giudice Istruttore rigettare la domanda di revoca dell'assegno divorzile promossa da parte ricorrente e confermare l'assegno a favore della signora dell'importo di € 277,86 CP_1 mensili da continuare ad aggiornarsi secondo gli indici Istat, o quantomeno nella somma non indicizzata di € 250,00 mensili con adeguamento dalla presente domanda o comunque in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;

In ogni caso:spese, diritti ed onorari del presente procedimento interamente rifusi.
Per il Pubblico Ministero: visto
FATTO E DIRITTO
- Con ricorso depositato il 18.9.2023 agiva nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1 con cui aveva contratto matrimonio il 23.4.1977, chiedendo un'ulteriore modifica delle
[...] condizioni di cui alla sentenza di divorzio - già modificata con provvedimento del 12.6.2012 dal
Tribunale - con cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile a favore della stessa.
A sostegno della propria domanda di modifica allegava la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto dopo la pronuncia del decreto del 2012 e, in particolare: di essere andato in pensione con conseguente diminuzione del proprio reddito;
di non percepire più il canone di locazione dell'appartamento di propria titolarità, rimasto sfitto e non ancora riaffittato.
- Si costituiva il 27.12.2023 chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente, CP_1 allegando: avere nel frattempo contratto nuovo matrimonio con conseguente miglioramento Pt_1 della sua condizione economica;
avere nel frattempo il ricorrente ceduto alla figlia alcuni immobili acquisiti da una successione, con conseguente incremento del reddito;
essersi nel frattempo il ricorrente trasferito in casa di proprietà non dovendo quindi più far fronte a un canone di locazione;

l'intervenuto peggioramento della propria condizione economica dovendo farsi carico, a seguito della perdita dell'assegnazione della casa coniugale, del pagamento di un canone mensile di locazione;
di essere a propria volta andata in pensione con conseguente diminuzione del precedente reddito;
avere
l'ex coniuge omesso il versamento dell'adeguamento ISTAT, dichiarandosi comunque disponibile a che l'assegno divorzile fosse mantenuto con indicizzazione dalla data del presente procedimento.
Chiedeva quindi la conferma dell'assegno divorzile in essere, anche alla luce del contributo dato alla vita familiare, del nesso causale tra le scelte comuni dei coniugi e la propria situazione reddituale e della durata trentennale del vincolo.
- All'udienza del 6.2.2024 venivano ascoltate le parti, comparse personalmente e il Giudice concedeva alle stesse termine per integrare la documentazione economica dimessa.
- Con l'ordinanza dell'11.3.2024 il Giudice, ritenuto di poter confermare in via temporanea e urgente le condizioni in essere, ordinava il
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