Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 7470
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.R L, ha emesso, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2197/2024 RG avente ad OGGETTO: differenze retributive
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.T M Parte_1
RICORRENTE E
in persona del p.t. rap.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 CP_2 di Napoli RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da rispettivi atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2024 il ricorrente, in epigrafe indicato, agiva nei confronti del
resistente ex art 281 sexies cpc e 700cpc chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“1) I) preliminarmente, ordinare all'Amministrazione resistente di sospendere la procedura di illegittimo recupero del debito per presunta “assenza ingiustificata”;
II) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'intera procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale in danno del ricorrente, e, comunque, disporre ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emettendo decreto, considerata l'urgenza, mediante l'autorizzazione della notifica a mezzo pec, e che tale udienza, in forza dell'art. 83, c. 7, lett. h) del D.L. 18/2020 venga svolta a trattazione scritta mediante il deposito di sintetiche note scritte, fissando termine intermedio per il deposito e nella stessa, con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
III) accertare e dichiarare illegittimo l'obbligo della vaccinazione previsto dal D.L. n. 44/2021 per l'inefficacia dei vaccini contro il COVID-19 come strumento di prevenzione del contagio e per l'effetto dichiarare illegittima la sospensione del lavoratore con ogni conseguenza economica e normativa;
IV) accertare e dichiarare che le assenze dal lavoro del sig. , come descritte ed indicate in Parte_1 narrativa, non erano ingiustificate e che il lavoratore, a fronte della messa a disposizione della sua attività lavorativa in data 14.02.2022, aveva il pieno diritto di poter prestare la propria attività lavorativa in quanto mai ha affermato di non volersi vaccinare ma semplicemente che Egli era sprovvisto, alla data del
14.02.2022, del green pass rafforzato;
V) dichiarare illegittimo e pertanto non dovuto il presunto debito, mai accertato e mai contestato al ricorrente, per il periodo dal 02.03.2022 al 29.02.2022 per presunta assenza ingiustificata ex D. L.
127/2021;
VI) condannare parte resistente a corrispondere al sig. le somme “arretrati addebito Parte_1
€.362.23” già trattenute (per il mese di dicembre 2023 di €.362.23 ed il mese di gennaio 2024 di €.362.23) illegittimamente sullo stipendio oltre interessi e rivalutazione, nonché, tutte quelle trattenute che saranno operate dall'Amministrazione nelle more del giudizio;
1 VII) accertare e condannare parte resistente al risarcimento del danno biologico temporaneo secondo i titoli indicati in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, previo espletamento di nominando C.T.U. medico-legale
e secondo le tabelle del danno biologico in uso presso il tribunale di Milano e/o Roma;
VIII) accertare e condannare, altresì, l'Amministrazione a rimborsare il costo dei tamponi rapidi effettuati dal ricorrente nel periodo dal 18.10.2021 al 04.07.2022 per un totale di Euro649,00, in quanto l'esito negativo permetteva al medesimo l'accesso sui luoghi di lavoro. IX) porre in essere tutti i provvedimenti necessari, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto della sussistenza dei requisiti di legge sia in relazione al fumus boni iuris che, in particolare, in relazione al periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, emettendo anche inaudita altera parte ogni consequenziale opportuno provvedimento nei confronti del ricorrente.
Il tutto con vittoria di spese, diritti, ed onorari di avvocato IVA, CPA e spese generali in favore dell'Avv. T M che si dichiara antistatario.” In punto di fatto il ricorrente esponeva di essere dipendente del in servizio dal Controparte_1 22.02.2001, inquadrato nell'area funzionale A3, fascia retributiva F1 prestando servizio presso il Giudice di Pace di Napoli .
Rilevava che (in ferie dal 15.02.2022 al 23.02.2022), con missiva del 14.02.2022 comunicava al proprio
Ufficio di non essere munito di green pass rafforzato (o super green pass) e contestualmente chiedeva di poter svolgere dal 24.02.2022 le prestazioni lavorative in modalità agile,.Istanza reiterata il 2 marzo 2024 che veniva rigettata il 4 marzo 2024 .
Affermava che con missiva del 29.03.2022 chiedeva, invano, di rientrare a lavoro con il green pass di base in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 24 del 24.03.2022 ed in assenza di riscontro riprendeva il servizio. Evidenziava che ,nonostante, ciò l'amministrazione disponeva la trattenuta per assenza dal servizio dal 23 febbraio 2022 al 29 marzo del 2022 come da busta paga del dicembre del 2023. Assumeva , inoltre, il ricorrente che il comportamento datoriale aveva dterminato un danno biologico al ricorrente, costituito da un grave stato di ansia. In diritto richiamava l'art.1 del D.L. n.12 del 21.09.2021, che aveva inserito nel D.L. n. 52/2021 gli artt. 9 quinques e 9-septies (obbligo di “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro) e l'art. 1 del D. L. n.1 del 07.01.2022 che introduceva gli artt. 4-quater e SS. al D.L. n.44 del 01.04.2021 estendendo l'obbligo di vaccinazione ai soggetti ultracinquantenni ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui invocava la illegittima applicazione . Nel caso di specie, quindi rilevava che l'assenza ingiustificata doveva essere accertata previo specifico provvedimento formale da parte del responsabile dell'Ufficio la cui mancanza rendeva illegittima la trattenuta operata tardivamente a distanza di un anno. Infine affermava che l'obbligo vaccinale era stato imposto in violazione dei principi costituzionali. Si costituivano i resistenti , difesi dall'Avvocatura distrettuale che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del Tribunale di Napoli e del giudice di Pace e nel merito rilevavano la infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare a seguito della discussione veniva decisa. Deve evidenziarsi che il presente giudizio costituisce il cd “ merito” dell'azione cautelare proposta ed abbandonata , anche se risulta per mero errore, così come prospettato dalla parte ricorrente nuovamente iscritto a ruolo il medesimo ricorso cui ha rinunciato all'odierna udienza..
Si rappresenta inoltre le disposizioni in premessa citate (art 281 decies c.p.c. e art 83 del dl 7 co. Lettera h) del dl 18 del 2020) non trovano applicazione in quanto la prima non compatibile con il rito proprio della causa promossa , la seconda poiché non più vigente.
Tanto premesso in ordine alla dedotta carenza di legittimazione del convenuto questo Giudice CP_1 intende richiamare quanto altresì espresso dalla Suprema Corte per cui “in tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di Controparte_3 soggettività appartenente al , non può essere Controparte_4 evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell' CP_1 art. 75 c.p.c. , e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di legittimazione passiva.”(Cass n 32938 del 2021)
2
Del pari unico legittimato passivo è il nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del Tribunale di Napoli e dell'Ufficio del Giudice di Pace
Nel merito in punto di fatto sono incontestati i fatti esposti dal ricorrente .
In particolare è certo che il ricorrente non fosse al momento dei fatti in possesso del cd green pass rinforzato, che egli non si sia recato al lavoro dal 23 febbraio 2021 sino al 29 marzo del mese successivo e che
l'Amministrazione abbia provveduto ad operare la trattenuta dallo stipendio per assenza ingiustificata pur in assenza di atto di accertamento della sospensione dal servizio.
In particolare dal messaggio inviato sulla piattaforma NOIPA viene indicato quale avviso debito : la ritenuta identificata con il codice 800/1ST2ST per il periodi di assenza ingiustificata dal 2 marzo al 29 marzo 2022 per assenza ingiustificata ex DL 127/21
Ai fini della presente decisione appare fondamentale ripercorrere l'iter normativo relativo alla fattispecie de qua .
Con l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, «in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2» è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza».
Il comma 1 stabilisce che «[l]a vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione
e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati».
Il comma 2 prevede che la vaccinazione può essere omessa e differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale.
Nell'iniziale formulazione dell'art. 4 era previsto, al comma 6, che «[l]'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale [dell'inadempimento all'obbligo vaccinale] determina la sospensione dal
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.R L, ha emesso, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2197/2024 RG avente ad OGGETTO: differenze retributive
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.T M Parte_1
RICORRENTE E
in persona del p.t. rap.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 CP_2 di Napoli RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da rispettivi atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2024 il ricorrente, in epigrafe indicato, agiva nei confronti del
resistente ex art 281 sexies cpc e 700cpc chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“1) I) preliminarmente, ordinare all'Amministrazione resistente di sospendere la procedura di illegittimo recupero del debito per presunta “assenza ingiustificata”;
II) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'intera procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale in danno del ricorrente, e, comunque, disporre ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emettendo decreto, considerata l'urgenza, mediante l'autorizzazione della notifica a mezzo pec, e che tale udienza, in forza dell'art. 83, c. 7, lett. h) del D.L. 18/2020 venga svolta a trattazione scritta mediante il deposito di sintetiche note scritte, fissando termine intermedio per il deposito e nella stessa, con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
III) accertare e dichiarare illegittimo l'obbligo della vaccinazione previsto dal D.L. n. 44/2021 per l'inefficacia dei vaccini contro il COVID-19 come strumento di prevenzione del contagio e per l'effetto dichiarare illegittima la sospensione del lavoratore con ogni conseguenza economica e normativa;
IV) accertare e dichiarare che le assenze dal lavoro del sig. , come descritte ed indicate in Parte_1 narrativa, non erano ingiustificate e che il lavoratore, a fronte della messa a disposizione della sua attività lavorativa in data 14.02.2022, aveva il pieno diritto di poter prestare la propria attività lavorativa in quanto mai ha affermato di non volersi vaccinare ma semplicemente che Egli era sprovvisto, alla data del
14.02.2022, del green pass rafforzato;
V) dichiarare illegittimo e pertanto non dovuto il presunto debito, mai accertato e mai contestato al ricorrente, per il periodo dal 02.03.2022 al 29.02.2022 per presunta assenza ingiustificata ex D. L.
127/2021;
VI) condannare parte resistente a corrispondere al sig. le somme “arretrati addebito Parte_1
€.362.23” già trattenute (per il mese di dicembre 2023 di €.362.23 ed il mese di gennaio 2024 di €.362.23) illegittimamente sullo stipendio oltre interessi e rivalutazione, nonché, tutte quelle trattenute che saranno operate dall'Amministrazione nelle more del giudizio;
1 VII) accertare e condannare parte resistente al risarcimento del danno biologico temporaneo secondo i titoli indicati in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, previo espletamento di nominando C.T.U. medico-legale
e secondo le tabelle del danno biologico in uso presso il tribunale di Milano e/o Roma;
VIII) accertare e condannare, altresì, l'Amministrazione a rimborsare il costo dei tamponi rapidi effettuati dal ricorrente nel periodo dal 18.10.2021 al 04.07.2022 per un totale di Euro649,00, in quanto l'esito negativo permetteva al medesimo l'accesso sui luoghi di lavoro. IX) porre in essere tutti i provvedimenti necessari, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto della sussistenza dei requisiti di legge sia in relazione al fumus boni iuris che, in particolare, in relazione al periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, emettendo anche inaudita altera parte ogni consequenziale opportuno provvedimento nei confronti del ricorrente.
Il tutto con vittoria di spese, diritti, ed onorari di avvocato IVA, CPA e spese generali in favore dell'Avv. T M che si dichiara antistatario.” In punto di fatto il ricorrente esponeva di essere dipendente del in servizio dal Controparte_1 22.02.2001, inquadrato nell'area funzionale A3, fascia retributiva F1 prestando servizio presso il Giudice di Pace di Napoli .
Rilevava che (in ferie dal 15.02.2022 al 23.02.2022), con missiva del 14.02.2022 comunicava al proprio
Ufficio di non essere munito di green pass rafforzato (o super green pass) e contestualmente chiedeva di poter svolgere dal 24.02.2022 le prestazioni lavorative in modalità agile,.Istanza reiterata il 2 marzo 2024 che veniva rigettata il 4 marzo 2024 .
Affermava che con missiva del 29.03.2022 chiedeva, invano, di rientrare a lavoro con il green pass di base in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 24 del 24.03.2022 ed in assenza di riscontro riprendeva il servizio. Evidenziava che ,nonostante, ciò l'amministrazione disponeva la trattenuta per assenza dal servizio dal 23 febbraio 2022 al 29 marzo del 2022 come da busta paga del dicembre del 2023. Assumeva , inoltre, il ricorrente che il comportamento datoriale aveva dterminato un danno biologico al ricorrente, costituito da un grave stato di ansia. In diritto richiamava l'art.1 del D.L. n.12 del 21.09.2021, che aveva inserito nel D.L. n. 52/2021 gli artt. 9 quinques e 9-septies (obbligo di “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro) e l'art. 1 del D. L. n.1 del 07.01.2022 che introduceva gli artt. 4-quater e SS. al D.L. n.44 del 01.04.2021 estendendo l'obbligo di vaccinazione ai soggetti ultracinquantenni ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui invocava la illegittima applicazione . Nel caso di specie, quindi rilevava che l'assenza ingiustificata doveva essere accertata previo specifico provvedimento formale da parte del responsabile dell'Ufficio la cui mancanza rendeva illegittima la trattenuta operata tardivamente a distanza di un anno. Infine affermava che l'obbligo vaccinale era stato imposto in violazione dei principi costituzionali. Si costituivano i resistenti , difesi dall'Avvocatura distrettuale che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del Tribunale di Napoli e del giudice di Pace e nel merito rilevavano la infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare a seguito della discussione veniva decisa. Deve evidenziarsi che il presente giudizio costituisce il cd “ merito” dell'azione cautelare proposta ed abbandonata , anche se risulta per mero errore, così come prospettato dalla parte ricorrente nuovamente iscritto a ruolo il medesimo ricorso cui ha rinunciato all'odierna udienza..
Si rappresenta inoltre le disposizioni in premessa citate (art 281 decies c.p.c. e art 83 del dl 7 co. Lettera h) del dl 18 del 2020) non trovano applicazione in quanto la prima non compatibile con il rito proprio della causa promossa , la seconda poiché non più vigente.
Tanto premesso in ordine alla dedotta carenza di legittimazione del convenuto questo Giudice CP_1 intende richiamare quanto altresì espresso dalla Suprema Corte per cui “in tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di Controparte_3 soggettività appartenente al , non può essere Controparte_4 evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell' CP_1 art. 75 c.p.c. , e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di legittimazione passiva.”(Cass n 32938 del 2021)
2
Del pari unico legittimato passivo è il nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del Tribunale di Napoli e dell'Ufficio del Giudice di Pace
Nel merito in punto di fatto sono incontestati i fatti esposti dal ricorrente .
In particolare è certo che il ricorrente non fosse al momento dei fatti in possesso del cd green pass rinforzato, che egli non si sia recato al lavoro dal 23 febbraio 2021 sino al 29 marzo del mese successivo e che
l'Amministrazione abbia provveduto ad operare la trattenuta dallo stipendio per assenza ingiustificata pur in assenza di atto di accertamento della sospensione dal servizio.
In particolare dal messaggio inviato sulla piattaforma NOIPA viene indicato quale avviso debito : la ritenuta identificata con il codice 800/1ST2ST per il periodi di assenza ingiustificata dal 2 marzo al 29 marzo 2022 per assenza ingiustificata ex DL 127/21
Ai fini della presente decisione appare fondamentale ripercorrere l'iter normativo relativo alla fattispecie de qua .
Con l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, «in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2» è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza».
Il comma 1 stabilisce che «[l]a vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione
e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati».
Il comma 2 prevede che la vaccinazione può essere omessa e differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale.
Nell'iniziale formulazione dell'art. 4 era previsto, al comma 6, che «[l]'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale [dell'inadempimento all'obbligo vaccinale] determina la sospensione dal
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