Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6175
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Testo completo
RG. n. 19176/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Sara Perlo Giudice est. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19176/23 promossa da:
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
CUI 016YSO5, CF: elettivamente domiciliata in Torino Corso Galileo C.F._1
Ferraris n. 14 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fabio FARRUGGIA,
- RICORRENTE –
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE costituito –
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.6.2023 notificato il 2.10.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 29.12.2021, volta a ottenere il rilascio Parte_1
del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot,
n. 459/23, reso in data 8.6.2023 e notificato il 2.10.2023 (cfr. doc. 4 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 28.10.2024.
Svoltasi udienza davanti al giudice delegato il 30.10.2024, in cui le parti hanno rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c., il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, al 22.11.2024, sostituendola con il deposito di note scritte. Scaduto il termine previsto e a seguito del deposito di note scritte da parte del solo ricorrente, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Sui motivi del ricorso, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto, con particolare riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione al divieto di espulsione sancito dall'art. 8 CEDU e dalla conseguente tutela della “vita privata” e “vita familiare”.
Infatti, la difesa illustra come la ricorrente faceva ingresso sul territorio italiano nel 1992, all'età di
23 anni e, da allora, vi si tratteneva stabilmente;
la donna vive a Leinì (TO), in Via Canova
Pogliani, ove risiede con il marito , il loro figlio , la nuora Controparte_2 Persona_1
e i figli di questi ultimi, nipoti della ricorrente, tutti in età scolare, così come Controparte_3
risulta dal Certificato di Stato di famiglia (All. 1);
i nipoti della ricorrente sono nati sul territorio italiano e il nucleo famigliare presenta una regolare dichiarazione sostitutiva unica INPS (cfr. All. 2
e 5);
la ricorrente, inoltre, ha problemi di salute, per cui necessita di un medico.
Parte resistente, nella comparsa di costituzione, ha evidenziato, al contrario, che non sussistono i presupposti della invocata protezione speciale di cui all'art. 19 co.
1.1 del d.lgs.286/1998;
al riguardo, la PA richiama le argomentazioni contenute nella relazione informativa allegata, da cui si evince che la ricorrente, presente in Italia da molti anni, non è mai stata titolare di un regolare permesso, è stata condannata nel 2004 per falsità materiale e vanta precedenti di polizia.
* * *
La ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Sara Perlo Giudice est. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19176/23 promossa da:
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
CUI 016YSO5, CF: elettivamente domiciliata in Torino Corso Galileo C.F._1
Ferraris n. 14 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fabio FARRUGGIA,
- RICORRENTE –
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE costituito –
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.6.2023 notificato il 2.10.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 29.12.2021, volta a ottenere il rilascio Parte_1
del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot,
n. 459/23, reso in data 8.6.2023 e notificato il 2.10.2023 (cfr. doc. 4 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 28.10.2024.
Svoltasi udienza davanti al giudice delegato il 30.10.2024, in cui le parti hanno rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c., il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, al 22.11.2024, sostituendola con il deposito di note scritte. Scaduto il termine previsto e a seguito del deposito di note scritte da parte del solo ricorrente, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
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Sui motivi del ricorso, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto, con particolare riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione al divieto di espulsione sancito dall'art. 8 CEDU e dalla conseguente tutela della “vita privata” e “vita familiare”.
Infatti, la difesa illustra come la ricorrente faceva ingresso sul territorio italiano nel 1992, all'età di
23 anni e, da allora, vi si tratteneva stabilmente;
la donna vive a Leinì (TO), in Via Canova
Pogliani, ove risiede con il marito , il loro figlio , la nuora Controparte_2 Persona_1
e i figli di questi ultimi, nipoti della ricorrente, tutti in età scolare, così come Controparte_3
risulta dal Certificato di Stato di famiglia (All. 1);
i nipoti della ricorrente sono nati sul territorio italiano e il nucleo famigliare presenta una regolare dichiarazione sostitutiva unica INPS (cfr. All. 2
e 5);
la ricorrente, inoltre, ha problemi di salute, per cui necessita di un medico.
Parte resistente, nella comparsa di costituzione, ha evidenziato, al contrario, che non sussistono i presupposti della invocata protezione speciale di cui all'art. 19 co.
1.1 del d.lgs.286/1998;
al riguardo, la PA richiama le argomentazioni contenute nella relazione informativa allegata, da cui si evince che la ricorrente, presente in Italia da molti anni, non è mai stata titolare di un regolare permesso, è stata condannata nel 2004 per falsità materiale e vanta precedenti di polizia.
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La ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
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