Trib. Torino, sentenza 13/03/2024, n. 662

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 13/03/2024, n. 662
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 662
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo

R.G.L. 3693/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 13/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3693/2022 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Parte_1 C.F._1
Ariotto, elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana n. 7/68 presso lo studio del difensore;

RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), – (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 P.IVA_1 bis, comma 1, c.p.c., dal dott.ssa Concetta Parafioriti, dirigente dell'Ufficio Legale dell'
[...]
e dalla dott.ssa funzionaria dello stesso , legalmente domiciliati Pt_2 Persona_1 CP_1 presso l' di Torino, v. Coazze, 18;
Controparte_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratti a termine – differenze retributive – indennità sostitutiva delle ferie
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/06/2022 la sig.ra ha esposto di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze del sin dall'a.s. 2007/2008 con contratti di lavoro a termine Controparte_1
come docente di scuola secondaria di secondo grado e di essere stata immessa in ruolo dall'1.9.2015.
La ricorrente, documentando di avere presentato domanda di ricostruzione della carriera in data
10.9.2019, agisce in giudizio per l'accertamento del diritto a percepite l'indennità per ferie non 1


godute negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 e per l'accertamento del diritto a percepire dalla data di immissione in ruolo la retribuzione relativa allo scaglione retributivo 3-8, per il periodo da settembre 2015 a agosto 2018, previo accertamento nella natura discriminatoria delle clausole di salvaguardia di cui all'art 2 CCNL 4.8.2011 che conservano tale scaglione al solo personale docente di ruolo in servizio alla data dell'1.9.2010.
Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente la CP_1
prescrizione delle pretese oggetto delle due domande avanzate dalla ricorrente e contestando, nel merito, la fondatezza delle stesse.

1. L'indennità sostitutiva delle ferie

1.1 L'eccezione di prescrizione dell'indennità per ferie non godute
Va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale eccepita dal convenuto, avendo la CP_1
giurisprudenza di legittimità più recente evidenziato la natura mista dell'indennità per ferie non fruite, “sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre - si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. civile sez. I, 10/02/2020, n.3021;
nella giurisprudenza di merito app. Torino, sez. lav. 22/09/2022, n. 471;
app. Bari sez. lav., 21/12/2021, n. 2369;
Tribunale Torino sez. V, 01/12/2021, n.1772;
Trib. Torino sez. V, 14/12/2020, n.1376).

1.2 La domanda di indennità per ferie non godute

1.2.1 L'a.s. 2012/2013
“4. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
- LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA -.

5. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha Per_2
disciplinato le ferie del personale all'art. 13.

6. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore
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a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia- sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato- dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che:
"La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".

6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto
a termine.
- LA LEGISLAZIONE DELL'ANNO 2012 -.

8. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.

9. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha così disposto:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La
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presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
10. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n.95;
ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato
l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
11. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con la L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, commi da 54
a 56, -dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
12. Secondo il suddetto art. 1, comma 54, il personale docente-senza alcuna distinzione tra docenti
a termine e docenti a tempo indeterminato- fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
13. Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma8, un ultimo periodo, precisando che la sua
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