Trib. Pesaro, sentenza 06/03/2024, n. 42

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 06/03/2024, n. 42
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 42
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 528/2022 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. FALETTI Parte_1
GIANCARLO,
RICORRENTE

contro

:
(già CP_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. SISTI MANUELA
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.07.2022 l'istante esponeva di aver lavorato alle dipendenze della quale dirigente medico presso la Controparte_3
Unità Operativa complessa dell'Ospedale di Pergola fino al 31.07.2020. Da
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tale data, per mobilità, prendeva servizio presso l Organizzazione_1
di
[...] CP_1
Fin da fine 2019, l convenuta aveva redatto un piano di smaltimento CP_2
ferie del ricorrente a partire dal 15.09.2019 (dovendo egli costituire a partire dal primo gennaio 2020 un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda sanitaria), la cui fruizione effettiva era stata nei fatti frustrata per ragioni estranee alla propria volontà. Da settembre 2019 a tutto dicembre 2019
(periodo entro il quale doveva decorrere il piano di smaltimento ferie), egli aveva fruito di soli tre giorni di assenza per quella causale.
La data di effetto della mobilità era, perciò, fatta slittare da : il CP_2
ricorrente chiedeva allora, il 28.12.2019, di poter fruire di tutte le ferie residue nei successivi primi mesi del 2020. La richiesta era accolta solo in parte (sette giorni a gennaio 2020 dei 25 richiesti;
7 giorni a febbraio 2020 dei 25 richiesti): cosicchè il ricorrente tornava ad insistere affinchè gli fosse concesso di smaltire le ferie arretrate in modo da potersi trasferire presso la nuova sede di lavoro. La fruizione ulteriore era sospesa dal direttore della UOC Gestione
Risorse Umane di Area Vasta 1, che assegnava il ricorrente in mobilità di urgenza presso la e di urgenza Organizzazione_2
dell dal 10/3 al 9/4/2020 in ragione dell'emergenza Organizzazione_3
Covid.. Anche le ferire chieste in detto periodo venivano negate per ragioni connesse all'emergenza pandemica.
Nel frattempo, al ricorrente era stato affidato l'incarico di responsabile di struttura semplice a denominazione “proctologia” presso la Org_4
a ciclo breve Pergola.
[...]
Il nulla osta alla mobilità verso gli Ospedali Riuniti di veniva infine CP_1
concesso con determina del Direttore Area Vasta n. 95/AV1 in data 29.1.2021,
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con decorrenza 1.08.2020: il ricorrente era rimasto così in credito di 33 giorni di ferie non godute.
La richiesta di trasferire tale credito presso la nuova Azienda non veniva accolta;
come pure la richiesta di provvedere alla “monetizzazione” delle medesime ferie non godute per fatto non ascrivibile al ricorrente rivolta alla stessa . CP_2
Il ricorrente richiamate le norme del CCNL, gli orientamenti della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e delle corti nazionali, concludeva chiedendo fosse dichiarato il suo diritto a vedersi retribuiti i trentatré giorni residui giorni di ferie maturate e non godute.
Si costituiva la resistente deducendo di non essere passivamente legittimata rispetto alla pretesa del ricorrente, transitato per mobilità presso
l Poiché il trasferimento non aveva Organizzazione_5
determinato la cessazione del rapporto di lavoro con la costituzione di uno nuovo, ma la continuazione senza interruzione del precedente rapporto con
l'Amministrazione di provenienza, il ricorrente poteva azionare la sua pretesa nei confronti del nuovo datore di lavoro.
Alla resistente non poteva imputarsi il diniego delle ferie, a cui era stata costretta in considerazione dell'emergenza pandemica. Il trasferimento prima della data del 1 ottobre 2020 è avvenuto per volontà del ricorrente, che, a fronte di una procedura del tutto trasparente anche nei confronti dell'Amministrazione di destinazione, ha insistito nella mancata accettazione del termine del 1.10.2020 ampiamente motivato e ragionevole.
In definitiva, il mancato godimento delle ferie residue era addebitabile al ricorrente che non aveva inteso aderire alla proposta della resistente di
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