Trib. Lodi, sentenza 22/07/2024, n. 176
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Testo completo
N. R.G. 808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa A C Presidente
Dott.ssa L D V G relatore
Dott.ssa F V G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2024 promossa congiuntamente da:
Parte_1 C.F._1
e da
) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato TACCHINARDI M SECONDO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/03/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, successivamente modificate, come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 29.05.2024, che di seguito si riportano:
“1) la casa coniugale, sita in Zelo Buon Persico, alla Via Repubblica n. 27, acquistata da entrambi i
coniugi in proprietà indivisa, sia assegnata alla sig.ra , affinchè la stessa continui ad Parte_2
abitarla con i due figli;
2) i due coniugi e dichiarano di cedere, come in effetti cedono, al Parte_1 Parte_2
figlio oggi con entrambi convivente – che ha già dichiarato di accettare con separata Parte_3
scrittura - il diritto reale di abitazione sulla stessa casa coniugale, ai sensi degli artt.1022 e 1023 c.c.,
assumendosene i conseguenti diritti, obblighi ed oneri anche ai sensi dell'art.1024 c.c., così come
pagina 1 di 3 meglio individuata: iscritta nel N.C.E.U. del Comune di Zelo Buon Persico (LO) al foglio nr. 8,
Particella 899, Sub 1, Cat. A/7, classe 3, consistenza vani 6,5, rendita € 469,98 (cfr. anche la visura
catastale con planimetria – doc.all.n.6 al ricorso introduttivo);3) il sig. si impegna a Parte_1
lasciare la casa coniugale, trasferendo altrove anche la propria residenza anagrafica;
4) il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro 700,00, Parte_1 Parte_2
(settecento/00) a titolo di assegno di separazione oltre alla ulteriore somma mensile di euro 300,00
(trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , oltre al Persona_1
50% della spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, come da Protocollo in materia:
entrambe le somme da aggiornarsi annualmente in base ai vigenti indici Istat;
5) il sig. , inoltre e per i motivi meglio illustrati nel ricorso introduttivo, verserà alla Parte_1
signora a titolo di “buona uscita” l'importo di € 370.000,00 Parte_2
(trecentosettantamila/00), autorizzando la stessa sig.ra a iscrivere ipoteca legale sui beni Pt_2
immobili di proprietà del medesimo sig. ;Pt_1
6) la minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre sig.ra ;il padre sig. potrà Parte_2 Parte_1
tenere la figlia a week end alternati, dal venerdì sera prima di cena sino alla domenica sera dopo cena,
oltre ad una o due sere a settimana da concordare tra i due genitori in base anche agli impegni
scolastici e sportivi della stessa . I periodi di vacanza che la figlia minore Persona_1 [...]
trascorrerà con il padre, come pure quelli che la minore trascorrerà con la madre, Persona_1
saranno concordati tra i due genitori di volta in volta, nel rispetto anche delle esigenze della minore.
Anche nelle giornate dedicate al S. Natale, alla Pasqua ed al compleanno della minore, i genitori si
accorderanno di volta in volta, dato che – anche a questo proposito – non vi è alcuna necessità di
stabilire regole precise e ferree di incontro e di vacanza, per i motivi indicati nel verbale di mediazione famigliare allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO pagina 2 di 3
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art.
151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa A C Presidente
Dott.ssa L D V G relatore
Dott.ssa F V G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2024 promossa congiuntamente da:
Parte_1 C.F._1
e da
) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato TACCHINARDI M SECONDO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/03/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, successivamente modificate, come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 29.05.2024, che di seguito si riportano:
“1) la casa coniugale, sita in Zelo Buon Persico, alla Via Repubblica n. 27, acquistata da entrambi i
coniugi in proprietà indivisa, sia assegnata alla sig.ra , affinchè la stessa continui ad Parte_2
abitarla con i due figli;
2) i due coniugi e dichiarano di cedere, come in effetti cedono, al Parte_1 Parte_2
figlio oggi con entrambi convivente – che ha già dichiarato di accettare con separata Parte_3
scrittura - il diritto reale di abitazione sulla stessa casa coniugale, ai sensi degli artt.1022 e 1023 c.c.,
assumendosene i conseguenti diritti, obblighi ed oneri anche ai sensi dell'art.1024 c.c., così come
pagina 1 di 3 meglio individuata: iscritta nel N.C.E.U. del Comune di Zelo Buon Persico (LO) al foglio nr. 8,
Particella 899, Sub 1, Cat. A/7, classe 3, consistenza vani 6,5, rendita € 469,98 (cfr. anche la visura
catastale con planimetria – doc.all.n.6 al ricorso introduttivo);3) il sig. si impegna a Parte_1
lasciare la casa coniugale, trasferendo altrove anche la propria residenza anagrafica;
4) il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro 700,00, Parte_1 Parte_2
(settecento/00) a titolo di assegno di separazione oltre alla ulteriore somma mensile di euro 300,00
(trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , oltre al Persona_1
50% della spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, come da Protocollo in materia:
entrambe le somme da aggiornarsi annualmente in base ai vigenti indici Istat;
5) il sig. , inoltre e per i motivi meglio illustrati nel ricorso introduttivo, verserà alla Parte_1
signora a titolo di “buona uscita” l'importo di € 370.000,00 Parte_2
(trecentosettantamila/00), autorizzando la stessa sig.ra a iscrivere ipoteca legale sui beni Pt_2
immobili di proprietà del medesimo sig. ;Pt_1
6) la minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre sig.ra ;il padre sig. potrà Parte_2 Parte_1
tenere la figlia a week end alternati, dal venerdì sera prima di cena sino alla domenica sera dopo cena,
oltre ad una o due sere a settimana da concordare tra i due genitori in base anche agli impegni
scolastici e sportivi della stessa . I periodi di vacanza che la figlia minore Persona_1 [...]
trascorrerà con il padre, come pure quelli che la minore trascorrerà con la madre, Persona_1
saranno concordati tra i due genitori di volta in volta, nel rispetto anche delle esigenze della minore.
Anche nelle giornate dedicate al S. Natale, alla Pasqua ed al compleanno della minore, i genitori si
accorderanno di volta in volta, dato che – anche a questo proposito – non vi è alcuna necessità di
stabilire regole precise e ferree di incontro e di vacanza, per i motivi indicati nel verbale di mediazione famigliare allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO pagina 2 di 3
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art.
151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
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