Trib. Genova, sentenza 16/11/2024, n. 2928
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Testo completo
NR. 4044/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale di Genova, quarta sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. G M Presidente est.
- Dott.ssa V A G
- Dott. M G G
Riunito in Camera di Consiglio in data 8.11.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 4044/2021 pendente tra
Parte_1
(C.F. C.F._1
- Avv. F B –
Domicilio eletto in Genova, Via Isonzo 38/16
E
CP_1
(C.F. ) C.F._2
- Avv. D N -
Domicilio eletto in Genova, Via G.T. Invrea 20/16 A
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
(atti trasmessi il 7.12.21, ritorno atti il 16.12.3021) avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Voglia il Tribunale di Genova dichiarare la separazione personale dei coniugi e sig. Parte_1
dandone comunicazione al competente ufficio di stato CP_1 civile. 2) Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla signora CP_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
300,00- (oltre automatica rivalutazione istat) quale contributo al suo mantenimento. Vinte le spese diritti ed onorari del presente procedimento in caso di opposizione.
Parte resistente: Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, ai sensi
e per gli effetti di legge dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la ricorrente e determinare l'assegno divorzile nella somma non superiore ad € 200,00 mensile quale contributo al mantenimento qualora la stessa non abbia frattanto trovato lavoro e, in ogni caso, per un periodo non superiore a due anni dalla data dell'ordinanza presidenziale. Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo la signora Parte_1
(da ora anche la ricorrente) in estrema sintesi premetteva:
- Di avere contratto matrimonio con (da ora anche il CP_1 resistente) in data 03.03.2011;
- Che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- Che dopo alcuni anni dal matrimonio i rapporti coniugali sono andati progressivamente deteriorandosi tanto da non consentire una pacifica convivenza familiare sotto lo stesso tetto e determinare nella ricorrente la volontà di separarsi;
- Che non vi sono beni in comune e/o cointestati;
- Che la ricorrente non ha reddito, essendo alla ricerca di occupazione mentre il sig. ha entrate da pensione per circa € CP_1
1600,00 e allegava provvedimento del COA di Genova di ammissione al gratuito patrocinio n. 689/2021 del 16.04.2021.
Ciò premesso chiedeva:
- Dichiararsi la separazione personali dei coniugi;
- Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla signora CP_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di € 300,00- (oltre automatica rivalutazione istat) quale contributo al suo mantenimento sino a quando avrà trovato occupazione lavorativa.
In data 16 settembre 2021, in sede di udienza presidenziale, rilevato che il marito non era presente né si era costituito nonostante la regolare notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Considerata la richiesta della ricorrente di assegno di mantenimento per sé, il Presidente riteneva necessario svolgere accertamenti tributari con riguardo ad entrambi i coniugi, disponendoli con separata ordinanza.
Con ordinanza del 06.12.2021 il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati e rilevato che la ricorrente ha dedotto di essere alla ricerca di occupazione e che dalle indagini di PT effettuate è emerso che i redditi del sig. , detratte le imposte, sono di circa 1500,00 Euro netti al CP_1 mese, mentre la ricorrente ha percepito solo per il 2017 Euro 985,00 ed è ammessa al gratuito patrocinio, poneva a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a favore della moglie Parte_1
un assegno di mantenimento determinato in € 300,00 mensili
[...] da versarsi entro il dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni dell'Istat a partire dal dicembre 2022.
Con la memoria integrativa depositata in data 31.01.2022
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