Trib. Salerno, sentenza 08/05/2024, n. 2418

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 08/05/2024, n. 2418
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2418
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Ilaria Bianchi
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 1.12.20 al n. 9017/20
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di
Salerno n. 3382/20 depositata in data 9.8.20;

TRA
rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1
all'atto di appello, dall'avv. Stefania Ietti, unitamente alla quale elettivamente
domicilia presso lo studio dell'avv. Maurizio Renzulli in Salerno alla via
Lembo n. 40;

APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, come da procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Grazia Galera, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Salerno alla p.zza XXIV Maggio n. 26;

APPELLATO
All'udienza del 15.2.24, fissata a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'127
ter c.p.c., le parti costituite concludevano come da rispettive note di trattazione
1
scritta e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 762/19, notificato in data 11.5.19, il giudice di pace
di Salerno ingiungeva a di pagare, immediatamente, Parte_1
a favore di la somma di € 4413,86 a titolo di rimborso Controparte_1
per spese straordinarie effettuate nell'interesse delle figlie.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l'ingiunto, con atto di
citazione notificato in data 27.5.19, che eccepiva la nullità del decreto
ingiuntivo, in quanto la somma ingiunta (che egli riteneva di € 3313,86) era
inferiore a quella richiesta nel ricorso monitorio. Nel merito, contestava la
non debenza delle somme relative alla retta di iscrizione alla scuola privata,
in quanto il potere di scelta della scuola era stato attribuito in via esclusiva
alla madre che, come tale, doveva ritenersi unica obbligata al pagamento della
spesa, unitamente a quelle della mensa scolastica che rientravano nelle spese
ordinarie. Quanto alle spese sanitarie richieste, evidenziava che esse non
erano dovute, in quanto relative a spese ordinarie per farmaci da banco,
contestando altresì le spese relative all'attività sportiva e relative al campo
estivo, in quanto non concordate. Concludeva, affinchè, previa sospensione
del decreto ingiuntivo opposto, venisse accolta l'opposizione con revoca del
decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite,
anche con riferimento al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta che
evidenziava come la somma ingiunta era pari ad € 4413,86, come precisato
dallo stesso giudice di pace in virtù di decreto emesso in data 17.6.19. Quanto
alle ulteriore doglianze, riteneva dovute le somme sia con riferimento alle
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spese sanitarie che erano relative a vaccine ed a visite specialistiche, sia per
le altre spese sportive e del campo estivo, in quanto mai contestate
dall'opponente che ne aveva pienamente notizia, così concludendo per il
rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con
condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento
dei danni per lite temeraria.
Con sentenza depositata in data 9.8.20, il giudice di pace rigettava
l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al
pagamento delle spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 1.12.20, lamentando la nullità della
sentenza, in quanto il giudice di pace aveva emesso un decreto ingiuntivo per
una somma inferiore rispetto a quella richiesta, senza nulla motivare sul punto
in fase decisionale, con ciò contravvenendo al principio della corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato.
Ha, altresì, lamentato la non corretta applicazione del riparto delle spese
ordinarie e straordinarie, negando carattere di ordinarietà a quelle di
iscrizione scolastica, la cui scelta rientrava esclusivamente nella
discrezionalità dell'opposta. Quanto alle spese sanitarie, ribadiva la non
debenza, in quanto spese ordinarie, trattandosi farmaci da banco, che
comunque dovevano essere concordate, oltre a riproporre le medesime
doglianze in ordine alle spese sportive che non erano state documentate,
ritenendo errata la sentenza in primo grado che aveva ritenuto l'assenza di
qualsiasi dissenso dell'appellante, essendo a conoscenza di tali attività svolte
dai minori, contestando anche l'idoneità della documentazione prodotta a
sostegno del credito di cui alla domanda di ingiunzione.
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Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza in primo grado, con
accoglimento della spiegata opposizione e pagamento del doppio grado delle
spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ha contestato i motivi di appello, concludendo per il rigetto
dell'impugnazione, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese
di lite, anche per responsabilità aggravata.
La causa, all'udienza del 15.2.24, fissata con modalità di trattazione scritta, è
stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve darsi atto che non risulta acquisito il fascicolo di primo
grado, ma ciò non preclude, in considerazione delle allegazioni delle parti e
della documentazione dalle stesse prodotte, di potere valutare il proposto
appello, essendo la causa di natura puramente documentale.
Ciò chiarito, in via preliminare, deve ritenersi ammissibile l'appello, non
valutandosi l'eccezione di cui all'art. 348 bis c.p.c. che presuppone un vaglio
iniziale per una manifesta infondatezza dell'appello che non era certamente
possibile, dovendo valutarsi nel merito le doglianze.
Deve tuttavia dichiararsi inammissibile il motivo di appello in ordine alla non
idoneità della documentazione prodotta dall'opposta nel ricorso monitorio,
comprovante il pagamento di iscrizione scolastica, in quanto motivo nuovo
non
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