Trib. Campobasso, sentenza 13/02/2025, n. 35

TRIB Campobasso
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Campobasso
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Campobasso, sentenza 13/02/2025, n. 35
Giurisdizione : Trib. Campobasso
Numero : 35
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 1376/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1376/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella PETTE Controparte_1

RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

, operatore di esercizio assunto alle dipendenze della Controparte_1 [...]
con residenza lavorativa in Termoli, proponeva ricorso Controparte_2
monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra il 14/2/2013 e il 31/12/2022, era stato inviato in trasferta, ovvero spostato in una sede di lavoro diversa da quella dove eseguiva normalmente la propria attività, assumendo di aver quindi diritto al pagamento della indennità di trasferta, disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata all'importo di Controparte_3
euro 26,55 (in caso di assenza dalla residenza superiore a 14 ore e fino a 21 ore) oppure all'importo di euro 13,27 (in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché
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verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11:30 e le 14:30 e le 19:00 e le 22:00), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva quindi da questo
Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 534/2023 nei confronti della per la CP_2
complessiva somma di Euro 10.921,21, oltre interessi, rivalutazione e spese.
La società proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria CP_2 parzialmente priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza dei seguenti requisisti:
1) l'assenza doveva essere superiore a 14 ore e fino a 21 ore per la corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura dei 2/3 e inferiore alle 7 ore ma superiore alle 4 ore ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura di 1/3;
2) che, in quest'ultimo caso, l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;

-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento, stesso>>, assumendo, dunque, rilevanza l'orario come evincibile dal PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o comunque i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;

-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente) atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL Controparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea;

-che in relazione ad alcuni turni indicati dal lavoratore nel ricorso monitorio -analiticamente contestati ed individuati nel ricorso in opposizione ai nn. da 1) a 28) - non poteva riconoscersi la richiesta indennità, perché difettavano del requisito orario utile al riconoscimento dell'indennità, oppure non erano stati resi dal lavoratore, che in quelle giornate risultava assente dal lavoro per riposo, ferie, congedo o per essere stato collocato in cassa integrazione o, ancora, perché nelle giornate indicate il lavoratore aveva effettuato turni su altra linea o non aveva effettuato attività lavorativa in regime di trasferta;

-che il dipendente, effettuando il servizio cd. “di scorta”, a copertura di lavoratori assenti o impediti a rendere la prestazione - era soggetto all'effettuazione di turni frazionati;

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-che l'interruzione della prestazione lavorativa per un tempo superiore ai 45 minuti nel luogo di residenza interrompeva il decorso del periodo di tempo utile al riconoscimento dell'indennità di trasferta.
La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute all'odierno opposto, quantificandole nella somma di euro 6.794,24 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: CP_1
- i “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;

-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo così come riconosciute con l'accordo sindacale regionale del 22/3/1989.
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Dichiarata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo limitatamente alla Cont somma, riconosciuta come dovuta da , pari ad Euro 6.794,24, all'esito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
________
Cont

1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata da in via CP_1
monitoria di euro 10.921,21, ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 6.794,24; tale importo deve ritenersi quindi effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta di solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.

2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta -per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi pagina 3 di 10
trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di
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