Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 238

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 238
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 238
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1706 /2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1706 /2024 V. G. promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e (C. Parte_1 C.F._1 Parte_2
F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SESTILI GIULIANA (C. C.F._2
F. ) e dell'Avv. Eva Del Sordo (Cod. Fisc. ), ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso il loro studio in MONTEROTONDO, PIAZZA A. PELOSI, 9
(pec: - ;
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RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: ricorso regolamentazione figli.
Conclusioni: come note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.7.2024.

Pag. 1 a 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 17.04.2024 i ricorrenti si rivolgevano congiuntamente al
Tribunale per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e (Roma, 12.11.2019), nati dalla loro relazione more uxorio, Per_1 Per_2
indicando le seguenti condizioni: :
A) QUANTO ALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E AL COLLOCAMENTO
PREVALENTE DEI MINORI
- I figli minori dei ricorrenti, e , saranno affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di TA (Roma) Via Sabina n. 46, di proprietà esclusiva della stessa, ove resterà pertanto fissata la loro residenza anagrafica.
B) QUANTO AI TURNI DI CURA E FREQUENTAZIONE DEL PADRE - I turni di cura e frequentazione dei figli minori e saranno concordati tra la mamma e il papà Per_1 Per_2
sulla base delle loro concrete possibilità, dei rispettivi turni lavorativi e degli impegni dei genitori, nonché compatibilmente con le attività e gli impegni extra-scolastici dei bambini. In particolare, tenuto conto della tenera età dei minori, di soli quattro anni, ancora poco abituati a dormire senza la mamma, e tenuto precipuo conto del fatto che, ad oggi, il ricorrente vive temporaneamente presso il proprio padre, ove non ha a disposizione spazi adeguati al pernotto di due gemellini di quella tenera età, i ricorrenti stabiliscono che i minori e Per_2 Per_1
possano vedere e stare con il padre:
• due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra i genitori in considerazione dei loro rispettivi turni lavorativi, dall'uscita di scuola fino alla sera, alle ore 19 circa, prima di cena;

• un intero sabato o una intera domenica
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