Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12322
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2024, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 16837/2024 + 27282/2024 R.G. promossa da:
E , parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Cinzia Parte_1 Parte_2
Cascone
contro
:
in persona del Ministro p.t., domiciliato ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, contumace
OGGETTO: Carta docente
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati il 01.05.2024 e il 15.07.2024, e hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del come docenti, in forza di Controparte_1
contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato. Hanno poi evidenziato di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della cosiddetta “Carta
Elettronica del Docente”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, sostenendo che l'esclusione da tale beneficio, prevista dal D.P.C.M. del
28.10.2016, dovesse ritenersi contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 . Hanno quindi chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente” in relazione al suo valore di 500 euro annui per ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.
pagina 1 di 8
All'esito dell'udienza del 2 dicembre 2024, svolta con trattazione scritta, è stata disposta la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
indi la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, stante la CP_1 ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Nel merito il ricorso va accolto perché fondato.
Giova preliminarmente richiamare la normativa che disciplina la c.d. Carta docente.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha previsto che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_2
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,…nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
In attuazione di tale disposizione, il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, all'art 2 («Destinatari»), ha precisato che “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile» (comma
1), e che «la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» (comma 4).
Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ancora ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La predetta normativa è stata oggetto di pronunce giurisprudenziali da parte della Corte di Giustizia, del Consiglio di Stato e da ultimo, della Cassazione.
pagina 2 di 8
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-
450/21, ha evidenziato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale,