Trib. Napoli, sentenza 12/04/2024, n. 1881
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Testo completo
R.G. 2489/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. BA, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2489/2022 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
7764/2022)
TRA
n. a ORTA DI ATELLA (CE) il 18/05/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAIETTA ANGELO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI GUIDA NICOLA e MADDALENA COSTANZO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/02/2022 e relativo al procedimento recante R.G.
2489/2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 15.2.2018 al 31.5.2021 con formale inquadramento come operaio di I livello solo dal 12.06.2018 al 19.06.2018, dal 07.07.2020 al 10.07.2020, dal 27.07.2020 al 28.08.2020 e dal 15.09.2020 al 31.05.2021;
di essere stato distaccato presso altre società dal 17.09.2020 al 15.10.2020 (distacco c/o
[...]
), dal 11.11.2020 al 15.11.2020 (distacco presso tre Controparte_2 più impresa - , dal 22.12.2020 al 15.01.2021 (distacco c/o ed.i.co.m Org_1 [...]
fino al 28.12.2020, poi c/o ) e dal 06.04.2021 al Org_2 Controparte_3
1
31.05.2021 (distacco c/o – Sant'Anastasia fino al 09.05.2021, Controparte_4 poi c/o ;
di essersi occupato dell'attività di trivellazione e Controparte_5 perforazione del terreno e delle rocce, svolgendo saltuariamente l'attività di magazziniere e di meccanico;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6.00 (7.00 per i periodi di distacco) alle 17.00 con un'ora di pausa;
di aver percepito una retribuzione giornaliera di € 50,00 per i periodi senza formale inquadramento;;
di aver diritto all'importo complessivo di € 59.526,43 per il lavoro svolto ed a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, differenze retributive anche per il lavoro straordinario, per la mensilità di maggio 2021, cassa edile e T.F.R.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con condanna della società resistente al pagamento in suo favore dell'importo indicato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Con ricorso monitorio relativo al procedimento recante R.G. 4492/2022, il lavoratore ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 1.137,47 a titolo di T.F.R. relativo al rapporto formalizzato tra le parti dal
15.9.2020 al 30.4.2021, oltre rivalutazione ed interessi nonché spese legali per la fase monitoria.
La società ha proposto tempestiva opposizione deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte ed ha formulato domanda riconvenzionale per € 16.550,00 a titolo di risarcimento del danno subìto a seguito della sottrazione, da parte del lavoratore, di una catena a gancio corto.
Essa ha quindi agito in giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare compensato il proprio credito fino a concorrenza del credito dell'opposto e di condannare parte opposta al pagamento in proprio favore dell'importo residuo con vittoria di spese di lite.
L'opposto si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato assegnato allo scrivente magistrato con decreto del Presidente di Sezione ed all'udienza del 27.2.2023 è stata disposta la riunione dei procedimenti stante la connessione oggettiva e soggettiva.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art.
414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97;
Cass. n. 6778 del
15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257;
Cass., 1.7.1999, n. 6714;
Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass.,
27.2.1998, n. 2205;
Cass., 27.4.1998, n. 4296;
Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass.
30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto ha allegato di aver diritto alle differenze retributive indicate in ricorso sulla base del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Allo stesso modo, è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto il lavoratore ha agito in giudizio crediti ulteriori rispetto a quello per il T.F.R e prive del requisito della prova scritta richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 22574/2016;
cfr. anche
3
Cass. 28998/2022) “Si ha abuso del processo quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto, ma -sviando l'atto dalla sua causa tipica - per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l'atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando luogo - per questo ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare. Non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore”.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta (cfr. certificazione unica,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. BA, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2489/2022 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
7764/2022)
TRA
n. a ORTA DI ATELLA (CE) il 18/05/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAIETTA ANGELO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI GUIDA NICOLA e MADDALENA COSTANZO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/02/2022 e relativo al procedimento recante R.G.
2489/2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 15.2.2018 al 31.5.2021 con formale inquadramento come operaio di I livello solo dal 12.06.2018 al 19.06.2018, dal 07.07.2020 al 10.07.2020, dal 27.07.2020 al 28.08.2020 e dal 15.09.2020 al 31.05.2021;
di essere stato distaccato presso altre società dal 17.09.2020 al 15.10.2020 (distacco c/o
[...]
), dal 11.11.2020 al 15.11.2020 (distacco presso tre Controparte_2 più impresa - , dal 22.12.2020 al 15.01.2021 (distacco c/o ed.i.co.m Org_1 [...]
fino al 28.12.2020, poi c/o ) e dal 06.04.2021 al Org_2 Controparte_3
1
31.05.2021 (distacco c/o – Sant'Anastasia fino al 09.05.2021, Controparte_4 poi c/o ;
di essersi occupato dell'attività di trivellazione e Controparte_5 perforazione del terreno e delle rocce, svolgendo saltuariamente l'attività di magazziniere e di meccanico;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6.00 (7.00 per i periodi di distacco) alle 17.00 con un'ora di pausa;
di aver percepito una retribuzione giornaliera di € 50,00 per i periodi senza formale inquadramento;;
di aver diritto all'importo complessivo di € 59.526,43 per il lavoro svolto ed a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, differenze retributive anche per il lavoro straordinario, per la mensilità di maggio 2021, cassa edile e T.F.R.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con condanna della società resistente al pagamento in suo favore dell'importo indicato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Con ricorso monitorio relativo al procedimento recante R.G. 4492/2022, il lavoratore ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 1.137,47 a titolo di T.F.R. relativo al rapporto formalizzato tra le parti dal
15.9.2020 al 30.4.2021, oltre rivalutazione ed interessi nonché spese legali per la fase monitoria.
La società ha proposto tempestiva opposizione deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte ed ha formulato domanda riconvenzionale per € 16.550,00 a titolo di risarcimento del danno subìto a seguito della sottrazione, da parte del lavoratore, di una catena a gancio corto.
Essa ha quindi agito in giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare compensato il proprio credito fino a concorrenza del credito dell'opposto e di condannare parte opposta al pagamento in proprio favore dell'importo residuo con vittoria di spese di lite.
L'opposto si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato assegnato allo scrivente magistrato con decreto del Presidente di Sezione ed all'udienza del 27.2.2023 è stata disposta la riunione dei procedimenti stante la connessione oggettiva e soggettiva.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art.
414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97;
Cass. n. 6778 del
15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257;
Cass., 1.7.1999, n. 6714;
Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass.,
27.2.1998, n. 2205;
Cass., 27.4.1998, n. 4296;
Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass.
30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto ha allegato di aver diritto alle differenze retributive indicate in ricorso sulla base del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Allo stesso modo, è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto il lavoratore ha agito in giudizio crediti ulteriori rispetto a quello per il T.F.R e prive del requisito della prova scritta richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 22574/2016;
cfr. anche
3
Cass. 28998/2022) “Si ha abuso del processo quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto, ma -sviando l'atto dalla sua causa tipica - per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l'atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando luogo - per questo ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare. Non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore”.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
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