Trib. Verona, sentenza 04/07/2024, n. 1591

TRIB Verona
Sentenza
4 luglio 2024
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TRIB Verona
Sentenza
4 luglio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 04/07/2024, n. 1591
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 1591
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 4349/2023
Successivamente, all'udienza del 04/07/2024, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte appellante l'Avv.
Tragni in sostituzione dell'avv. Cassar unitamente alla parte personalmente e per parte appellata l'Avv. Benedetti.
I procuratori delle parti si richiamano al contenuto degli atti introduttivi e insistono nelle conclusioni ivi riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4349/2023 promossa da:
OM VE (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'Avv. CASSAR
GERMANA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di appello;

APPELLANTE contro
COMUNE DI VERONA (C.F. 00215150236), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Piazza Brà 1
VERONA presso l'Avvocatura civica, rappresentato e difeso dall'avv. BENEDETTI MONICA e dall'avv. MORETTO


RICCARDO giusta procura allegata alla memoria di costituzione;

APPELLATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

A] Il primo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la
mancata riunione di giudizi”, deve essere respinto in quanto inammissibile, giacché della pendenza di giudizi connessi doveva essere dato atto nel corso del giudizio di primo grado, così come pure in quella sede doveva essere formulata la richiesta di riunione (provvedimento che ha, in ogni caso, natura facoltativa, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., trattandosi di procedimenti relativi a cause connesse e non alla medesima causa).
Emerge, invece, dagli atti del fascicolo di primo grado che nessuna istanza di questo tipo è stata avanzata in primo grado dall'appellante, che all'udienza dell'11.5.2023 non è comparso.
B] Il secondo motivo di impugnazione, con il quale parte appellante deduce la violazione della disciplina prevista dall'art. 198bis C.d.S., è inammissibile, non essendo stato mai specificamente dedotto in primo grado.
C] Il terzo motivo di impugnazione, con il quale il sig. DI si duole della mancata
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