Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 12
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 801/2018
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
In funzione di Giudice di Appello nella persona del Presidente dott. Antonio Buccaro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 801 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 30 Giugno 2024 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
OR LU (cod. fisc. MRCLGUBOP27D643A), rappresentato e difeso, dall'avv. Michele Allamprese, elettivamente domiciliato in Cerignola alla via Raimondo Pece n. 49, presso lo studio del difensore avv. Michele Allamprese;

Appellante
CONTRO
LI LI SP (P.IVA 00885351007), rappresentata e difesa dall'avv. Giustino D'Onofrio, elettivamente domiciliata in presso lo studio del difensore avv. Giustino D'Onofrio;

Appellata
nonché
NO LI (cod. fisc. [...])
NU SA (cod. fisc. [...])
Appellate contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, pubblicata in data 10/01/2018, comunicata in pari data e non notificata.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. pagina 1 di 8
Con atto di citazione in appello, RI LU ha convenuto in giudizio NE Ass.ni e OM
PA e LI RO, chiedendo la riforma della sentenza n. 8/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola a definizione del giudizio rubricato al nr. 417/2016 RG con la quale quest'ultimo aveva rigettato la domanda risarcitoria azionata da RI perché ritenuta non provata.
Giova premettere, ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è causa, che con atto di citazione ritualmente notificato il 25-26.01.2016, RI LU ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Cerignola, OM PA e LI RO, nonché la NE ass.ni nelle rispettive qualità di proprietaria, conducente ed impresa responsabile per la RCA del veicolo Renault Clio tg.
BC652LP, al fine di sentire accertare la responsabilità della LI per il sinistro stradale asseritamente avvenuto in data 16.06.2015 alle ore 16.00 in Cerignola allorquando egli era stato investito dal veicolo Renault Clio, e sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento del danno derivante dalle lesioni subite.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- nelle predette circostanze di tempo e luogo nel mentre egli era intento ad attraversare le strisce pedonali poste in Cerignola sulla via Garigliano, era stato investito dall'autovettura Renault Clio tg. BC652LP di proprietà di OM e condotta da LI;

- la responsabilità dell'occorso sinistro era da addebitarsi in via esclusiva sulla LI conducente della Clio, poiché quest'ultima viaggiava ad alta velocità e non si avvedeva del pedone in transito sulle strisce pedonali;

- i danni subiti erano stati quantificati in € 6.164,15;

- la NE ass.ni era stata costituita in mora a mezzo missiva datata 14.07.2015 e, contestualmente, era stata invitata alla stipula di negoziazione assistita ma che tale missiva era rimasta priva di riscontro da parte della compagnia assicurativa;

RI ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro de quo in capo a LI e per l'effetto condannare la NE IA spa
e la signora OM PA e la signora LI RO in solido tra loro al pagamento in favore del signor RI LU della somma pari ad euro 6.160 4,15 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dallo stesso al seguito del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria condannare in convenuti al risarcimento del danno ex articolo 96 cpc per lite temeraria, condannare le stesse parti in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Il giudizio è stato rubricato al n. 417/2016 RG ed assegnato alla cognizione del Giudice di Pace di
Cerignola.
Si è costituita NE ass.ni contestando la domanda attorea perché ritenuta infondata nell' an e nel quantum e rilevando, in particolare, la genericità dell'atto di citazione dal quale non era possibile dedurre né le modalità verificative del sinistro né il nesso di causalità tra l'evento dedotto e le lesioni asseritamente subite, nonché la quantificazione dei danni operata dall'attore.
NE ha concluso chiedendo l'integrale rigetto dell'azionata domanda.
Non si sono costituite OM e LI, pertanto, all'udienza del 06.04.2016 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di prova testimoniale e di CTU medica.
All'udienza del 27.10.2017 le parti hanno discusso la causa mediante scambio di memorie, e il GdP ha assunto la stessa in decisone.
pagina 2 di 8
Con sentenza n. 8/2018 pubblicata in data 10.01.2018, il Giudice di Pace di Cerignola ha rigettato la domanda perché ritenuta infondata “Rigetta la domanda attorea di risarcimento danni per lesioni personali, siccome infondata;
- Condanna la parte attrice RI LU al pagamento in favore della

Società di Ass.ni NE IA S.p.A, in persona del Legale rappresentante pro tempore, convenuto delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 di cui € 50,00 per anticipazioni ed € 950,00 per compensi professionali in misura congrua e parametrata al valore ed alla complessità del giudizio nonché all'attività professionale effettivamente svolta, tenuti presenti i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % ed all'IVA e CPA nella misura di legge. = Pone definitivamente a carico della parte attrice RI LU Le anticipate spese di CTU medica.”
Avverso tale sentenza ha interposto gravame RI ritenendola erronea e chiedendone la riforma così concludendo: “Riformare integralmente la sentenza numero 8/18 del Giudice di Pace di Cerignola, e per l'effetto 1- Dichiarare intervenuto il sinistro stradale per cui è causa per colpa e responsabilità esclusive di OM PA e LI RO;

2- Accertare che i danni fisici subiti dal sig. RI LU, sono conseguenza del sinistro stradale dedotto;

3- Per l'effetto condannare, gli appellati in solido e come per legge, al pagamento della somma di euro 3.243,75, oltre interesse sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del sinistro e fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito delle espletande CTU;
Condannare i medesimi appellati al pagamento delle competenze e spese del giudizio di primo grado, maggiorate degli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario;

5- condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi, oltre Iva e Cna e alle spese tutte della fase di impugnazione, con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata 1- riformare il capo della sentenza relativo alle spese di causa, così compensando integralmente le stesse tra le parti in causa, ponendo quelle di CTU nella misura del 50% a testa;

2- condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi, oltre Iva e Cna e alle spese tutte della fase di impugnazione, con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.”

In data 17.05.2018 si è costituita NE ass.ni ass.ni eccependo nel merito, l'infondatezza dell'interposto gravame e chiedendo:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, reiectis adversis, rigettare l'appello, proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, nel confermare l'impugnata
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