Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 368 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 9.09.2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , nato a [...] il [...] ed ivi E_ C.F._1 elettivamente domiciliato al Corso Roma n. 3 presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicola, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il
17.03.2021;
attore
E
(cod. fisc. , nata a [...] il P_ C.F._2
22.08.1977, elettivamente domiciliata in Castrolibero (Cs) alla via Sandro Pertini n. 6 presso lo studio dell'avv. Corriere Margherita, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 28.05.2021;

convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 17.03.2021, ha proposto domanda di cessazione E_ degli effetti civili del matrimonio contratto con in Trani il 14.04.2007 (trascritto P_ nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2007), in costanza del quale è nato il [...] un figlio, di nome . A fondamento della Persona_1
1
domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 6113/2015 emesso in data 10.11.2015. In particolare, ha dedotto che le condizioni della separazione consensuale dei coniugi, omologate con detto decreto, avevano il seguente tenore: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, la quale vivrà unitamente al minore nella casa coniugale di Via Nazionale n. 70;
3) Il padre, Pt_1

ha la facoltà di vedere il figlio ogni volta che lo riterrà opportuno, sia pure
[...] compatibilmente con le quotidiane esigenze del figlio e previa comunicazione alla SI.ra P_
. Quando uno dei due genitori si accompagna con il minore fuori dal Comune di Paola
[...]
(CS), sarà tenuto ad avvisare l'altro;
4) Il minore trascorrerà due fine settimana (Sabato e

Domenica) al mese, alternati, con il padre, così come trascorrerà le festività Natalizie, Pasquali ed estive, alternativamente, con il padre e la madre;
5) Il sig. si obbliga a E_ versare, a partire dal mese di Aprile 2014, la complessiva somma di € 1.500,00 mensili per il figlio, ed euro 1.000,00 per il coniuge a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare ogni giorno 5 del mese sul conto corrente intestato alla

SI.ra (Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Paola (CS) – c/c n. P_
932109). Inoltre saranno a carico del SI. le utenze telefoniche e elettriche E_ della casa coniugale assegnata alla SI.ra ;
6) le spese sanitarie, scolastiche e P_ sportive del minore saranno a carico di entrambi i genitori, mentre quelle straordinarie saranno a carico del SI. ;
7) l'autovettura Volkswagen Golf di colore bianco, E_ di proprietà del SI. , verrà trasferita da quest'ultimo al coniuge;
8) i coniugi E_ si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti
”;
a fronte di ciò, la condizione economica e reddituale di al momento P_ della pronuncia della separazione dei coniugi era ben diversa, in quanto la stessa attualmente presta attività lavorativa come insegnante;
dunque, è perfettamente in grado di mantenersi da sola, venendo così meno l'esigenza di percepire qualunque tipo di mantenimento/assegno divorzile. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Pronunciare, ai E_ sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
- Confermare le statuizioni di cui all'accordo di separazione in ordine all'affidamento del minore;
- Per quanto attiene all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario: a)Il padre, , avrà la facoltà di vedere il figlio ogni E_ volta che lo riterrà opportuno, sia pure compatibilmente con le quotidiane esigenze del figlio e previa comunicazione alla SI.ra . Quando uno dei due genitori si accompagna P_

2 con il minore fuori dal Comune di Paola (CS), sarà tenuto ad avvisare l'altro con sufficiente preavviso;
b)Il minore trascorrerà due fine settimana (Sabato e Domenica) al mese, alternati, con il padre, così come trascorrerà le festività Natalizie e Pasquali, alternativamente, con il padre e la madre. Nel periodo estivo il padre avrà la possibilità di tenere il figlio con sé per 15 giorni consecutivi previa comunicazione alla madre da effettuarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Assegnare la casa coniugale alla SI.ra nell'interesse del figlio minore P_

sino al compimento del diciottesimo anno dello stesso;
- Disporre a carico del Persona_1

SI. il versamento mensile della somma di € 1.500,00 a titolo di E_ mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese solare, oltre al 50% delle spese sanitarie, scolastiche, ludiche e straordinarie debitamente documentate ed autorizzate;
- Disporre che nulla è dovuto alla SI.ra

a titolo di assegno divorzile e/o rimborso spese;
- Le spese relative alle utenze P_ telefoniche ed elettriche della casa coniugale, assegnata alla SI.ra quale genitore P_ collocatario del minore, fino ad oggi a carico del SI. , saranno sostenute Pt_1 esclusivamente dalla SI.ra ;
- La SI.ra rimetterà al , nella qualità di P_ P_ Pt_1 legittimo proprietario, l'autovettura Volkswagen Golf di colore bianco concessa in uso alla stessa sulla base dei precedenti accordi di separazione;
Con liquidazione delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito
”.
si è costituita in giudizio con memoria depositata il 28.05.2021. La stessa, P_ concordando sulla richiesta del coniuge di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di lei nella casa familiare, ha ravvisato l'opportunità di rideterminare le modalità di frequentazione padre-figlio durante la settimana e le festività natalizie e pasquali (onde tutelare il diritto alla bigenitorialità del minore e rendere più effettivo il suo rapporto con la figura paterna), nonché di aumentare alla somma mensile di euro 2.000,00 il contributo paterno al mantenimento del medesimo minore (peraltro non sempre versato regolarmente), poiché quest'ultimo crescendo ha esigenze diverse e maggiori rispetto all'epoca della pronuncia di separazione dei coniugi.
Altresì, ha rilevato che, a dispetto di quanto ex adverso dedotto, non svolge l'attività di insegnante e non ha alcun contratto di lavoro a tempo indeterminato, prestando attività lavorative precarie come educatore, che non le consentono di sopravvivere autonomamente, attesa l'irrisorietà delle relative entrate;
tanto nonostante, da anni, invii curricula e domande a vari istituti ed enti e si attivi per trovare un impiego lavorativo. Quindi, ha rilevato il proprio diritto a percepire un assegno divorzile di importo pari a quello di mantenimento previsto in sede di separazione dei coniugi (ammontante alla somma mensile di euro 1.000,00) o a quello diverso ritenuto dovuto, chiedendo, altresì, la conferma dell'obbligo del marito (già previsto in sede di separazione) di provvedere al pagamento della fornitura di energia elettrica della casa familiare (essendo stata l'utenza telefonica dismessa da tempo), nonché, con riguardo alle spese
3
straordinarie occorrenti per il figlio minore, la previsione della partecipazione del padre nella misura dell'80%, ponendo a suo carico la residua quota del 20%. Rispetto, invece, alla richiesta del marito di essere rimesso nella proprietà dell'autovettura Volkswagen Golf di colore bianco, ha dedotto che negli accordi di separazione si è impegnato a trasferirle la E_ proprietà della medesima auto (che, peraltro, ha ottenuto dopo varie sollecitazioni in data

6.07.2020 e non era di proprietà dello stesso coniuge, ma di una delle aziende della sua facoltosa famiglia d'origine, la Fleet Ventura s.r.l.) e, comunque, tale veicolo è stato da lei ceduto il 4.11.2020 alla concessionaria e, con il ricavato di euro 5.000,00 e un CP_2 finanziamento (le cui rate sono pagate dalla madre), ha acquistato una nuova autovettura.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare la P_ cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e E_
in Trani il 14 aprile 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune P_ di Trani di procedere alla trascrizione nei relativi registri . - Confermare le condizioni dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi in merito all'affido condiviso del figlio
, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, alla quale Persona_1 continuerà a rimanere assegnata la casa familiare, con pagamento delle relative bollette di utenza elettrica a carico del GN . - Rideterminare le modalità di incontri tra il GN Pt_1
e il figlio, onde tutelare meglio il diritto di frequentazione del minore con il padre e, Pt_1 per l'effetto, disporre che il padre si possa
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