Trib. Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 417

TRIB Brescia
Sentenza
31 gennaio 2025
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TRIB Brescia
Sentenza
31 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 417
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 417
Data del deposito : 31 gennaio 2025

Testo completo

RG. 5346/2022
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle le parti,
precisate le conclusioni come in atti,
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. 5346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5346/2022 promossa da
GRUPPO PICCINI S.p.A., (P.I. 02224630547), in persona del suo legale rappresentante Dott.
Makonnen Asmaron, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cannizzaro del Foro di Milano e dall'Avv. Rita Dottori del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Perugia, Via G.B. Pontani n. 14,
ATTRICE OPPONENTE contro
IN SP (C.F. 035794140173), in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Luigi
Regali, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Vegezzi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Via XX Settembre n. 66,
CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1288/2022.
CONCLUSIONI:
Per l'opponente.: ““IN VIA PRINCIPALE: - Previa risoluzione, ex art. 1453 c.c., per
inadempimento della fornitrice IN SP del contratto di fornitura del materiale di cui alle
fatture monitoriamente azionate, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da PP PI SP
per i motivi di cui in premessa, per esclusiva inadempienza contrattuale di IN SP per vizi
e/o difetti delle forniture e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare privo di efficacia il Decreto
Ingiuntivo n. 1288/2022 (R.G. N. 1914/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia in data
28.03.2022 poiché infondato sia in fatto che in diritto. - In accoglimento della dispiegata domanda
riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale dell'opposta per vizi e/o difetti
delle forniture e, per l'effetto, condannare IN SP in persona del legale rappresentante pro
tempore al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla opponente a causa dei difetti e/o vizi della merce fornita, che risulteranno in corso di causa, all'occorrenza anche ad effetto di valutazione
equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla
compromissione della propria immagine commerciale, da quantificarsi in via equitativa. IN VIA
SUBORDINATA: in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, condannare IN
SP all'integrale risarcimento dei danni subìti dalla opponente, quantificati nella misura che
risulterà in corso di causa, all'occorrenza anche ad effetto di valutazione equitativa, all'esito
dell'espletanda istruttoria, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla compromissione della
propria immagine commerciale, da quantificarsi in via equitativa e, comunque, compensare il credito
eventualmente vantato dalla opposta con quanto da questa dovuto a PP PI SP a titolo di
risarcimento del danno subìto a causa dei predetti difetti e/o vizi della merce fornita”.
Per l'opposta: In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
telematico n. 1288/2022 ex art. 648 co. 1 cpc non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o
di pronta soluzione e, in ogni caso, per la sussistenza di pregiudizio per le ragioni creditizie per le
ragioni esposte in narrativa;
- in via principale: - rigettare tutte le richieste avversarie formulate in

via principale e subordinata e, previa adozione dei provvedimenti necessari in ordine al decreto
ingiuntivo telematico n. 1288/2022, confermare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 1288/2022
e condannare la società PP PI PA al pagamento a favore di NT PA di Euro
48.735,90= ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalle
scadenze al saldo effettivo;
- condannare PP PI PA ex art. 96 co. 3 cpc al risarcimento dei

danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.2.2022, IN S.p.A., premesso di essere di essere creditrice nei confronti della PP PI PA della somma di € 48.735,90 quale corrispettivo per la fornitura di chiusini stradali in ghisa, come portato dalle fatture n. 19-CFI01284, n. 21-CFI01294, n. 21-
CFI01620, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla medesima il pagamento in proprio
favore della predetta somma, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo,
e spese di procedura.
A tal fine esponeva che la società debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto,
nonostante il tempo trascorso e il sollecito a mezzo legale (all.3) e che pertanto il proprio credito era certo liquido ed esigibile.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 28 marzo 2022 il decreto ingiuntivo telematico n. 1288/2022,
per l'importo di € 48.735,90, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo e spese di procedura, che veniva regolarmente notificato.
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 5 maggio 2022 l'ingiunta PP
PI PA proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare il rigetto dell'istanza di concessione di provvisoria esecuzione;
in via principale, previa dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per inadempimento della convenuta opposta, accertare che nulla era dovuto in favore di NT PA e pertanto revocare il decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposta per vizi e/o difetti delle forniture e, per
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