Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/01/2025, n. 13
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata dell'8 gennaio 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 299/2024 vertente
TRA
NI AR (C.F.: [...]) con il patrocinio degli Avv.ti Walter Miceli,
Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rinaldi in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588) in persona del Ministro
p.t.;
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della
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ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti e del compenso Individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.355,66 oltre alle somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza, interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A fondamento della pretesa ha allegato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del
MIM in qualità di docente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, riconducibili alla supplenza temporanea, per i seguenti periodi (doc. n. 1):
- Anno scolastico 2020/2021: dal 12.10.2020 al 13.06.2021;
- Anno scolastico 2021/2022: dal 07.12.2021 al 09.06.2022;
Che per i suindicati periodi, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Ord.
20015/2018) e dalla giurisprudenza di merito intervenuta in argomento, il Ministero ha omesso di corrispondere la voce retributiva denominata retribuzione professionale docenti (RPD), come risulta dalle buste paga relative a tali periodi.
Che alla data di presentazione del ricorso, l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
Nonostante la regolarità della notificazione, l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda è fondata per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza
n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
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2.1.quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo
e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali