Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

RGAC 32558 ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 32558 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 9 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
AR LI (cf [...]), elettivamente domiciliato in RO, via Cola Di
Rienzo n. 212 presso lo studio dell'avv. Leonardo Brasca che lo rappresenta e difende
giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
Agenzia delle Entrate Riscossione (cf 13756881002),
APPELLATA CONTUMACE
E
RO TA (cf 02438750586) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in RO, via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella giusta procura generale elle
liti per atto di NO GI, notaio in RO in data 15 aprile 2019 rep 619 racc. 432
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo in relazione a cartelle di
pagamento per sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente passato per la notifica in data 18 maggio 2016 aveva
proposto opposizione avvero il preavviso di fermo n. 09780201600050925 notificato il 18
aprile 2016 con il quale veniva avvisato che nel caso non avesse provveduto al pagamento
di quanto richiesto dalla cartella di pagamento 09720140225701702 relativa a sanzioni
amministrative elevate nel 2010 in materia di circolazione stradale, sarebbe stato attivato il
fermo amministrativo sul motociclo DW97970
A sostegno della opposizione aveva dedotto la mancata notifica della cartella di pagamento
e la mancata notifica del verbale di accertamento e la sopravvenuta prescrizione.
Si era costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la propria carenza di
legittimazione passiva in relazione agli atti riferibili al solo Ente creditore iniziando la propria
attività solo al momento di ricezione del ruolo esecutivo, la inammissibilità della opposizione
avverso la notifica dei verbali di accertamento posta in essere non utilizzando il ricorso di
cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011, e la tardività della relativa opposizione da depositare
entro il termine di trenta giorni, la tardività della opposizione proposta in relazione alla
notifica della cartella di pagamento dovendo essere proposta la stessa con atto di citazione
passato per la notifica entro venti giorni dalla conoscenza dell'atto trattandosi di
opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 cpc. Aveva dedotto la infondatezza delle
censure proposte in relazione alla motivazione del preavviso di fermo amministrativo.
Si era costituita RO TA eccependo la inammissibilità del ricorso proposto secondo
la procedura di cui all'articolo 7 del d. lgs. 150/2011 per impugnare un preavviso di fermo e
la inammissibilità della opposizione proposta per contestare la notifica dei verbali di
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accertamento dal momento che risultavano correttamente notificate le cartelle di
pagamento emesse in relazione ai ruoli formati per i crediti in questione.
Ha allegato la documentazione relativa alla notifica de verbali di accertamento
13101011334 e 6310494808.
Il giudice di pace di RO, con sentenza 38293/2018 in data 14 – 15 novembre 2018 ha
respinto la opposizione compensando tra le parti le spese di giudizio ritenendo che la
opposizione fosse stata depositata tardivamente in relazione a quella recuperatoria in
relazione alla notifica dei verbali di accertamento e a quella diretta a contestare la notifica
della cartella di pagamento.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il UC evidenziando che erroneamente il
giudice di pace aveva ritenuto di applicare alla opposizione proposta ex articolo 615 i
termini di decadenza di cui all'articolo 7 del d.lgs. 159/2011 e 617 cpc e deducendo che il
giudice di primo grado aveva erroneamente qualificato corretta la notifica posta in essere
della cartelle di pagamento.
Non si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione venendo dichiarata contumace.
Si è costituita RO TA deducendo la regolare notifica dei verbali di accertamento
come risultante dalla documentazione prodotta, ed ha dedotto la regolarità della notifica
della cartella di pagamento eseguita il 15 febbraio 2015. Ha ribadito il tardivo deposito della
opposizione oltre il termine di 30 giorni previsto a pena di decadenza per la introduzione
della opposizione avverso i verbali di accertamento anche in sede recuperatoria.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza di
discussione del 9 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione non era il preavviso di fermo in se
stesso, ma erano oggetto di contestazione i provvedimenti presupposti e quindi, per tale
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parte, il preavviso, nella prospettazione dell'opponente, costituiva solo il fatto attraverso il
quale era venuto a conoscenza della esistenza di una pretesa creditoria nei suoi confronti
Per quanto riguarda il preavviso di fermo, osserva il giudicante che si tratta di una mera
informazione destinata ad avvertire delle presenza di un credito e del fatto che in caso di
mancato pagamento dello stesso si procederà alla iscrizione del fermo amministrativo, atto
che la cassazione ha chiarito essere estraneo al procedimento esecutivo dal momento che
il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione
forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta
ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in
un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito
ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. (Cass.
Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354)
La stessa cassazione ha poi chiarito che l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo
ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute
a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pur se qualificabile
quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va
proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria,
in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 6, commi 3 e 7, del d.lgs n. 150 del 2011. (Cass.
Sez. VI-III, 22 luglio 2016, n. 15143)
La corte di cassazione ha anche chiarito che la misura del fermo amministrativo di cui
all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile anche in assenza del regolamento
attuativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo, atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma
41, del d.l. n. 203 del 2005
, conv. con modif. nella legge n. 248 del 2005, le disposizioni
dell'art. 86 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del citato decreto, il fermo è
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eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.m. del 7 settembre 1998, n. 503.
(Cass. Sez. VI-III, 21 settembre 2017, n. 22018).
Passando al merito dell'appello osserva il giudicante che, nel caso di specie, era in
discussione il rapporto tra la generale possibilità di opposizione alla
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