Trib. La Spezia, sentenza 16/01/2024, n. 42
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Testo completo
REPUBBLICA TANA IN NOME DEL POPOLO TANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2019/2584
tra AU CI, nato il [...] a [...] -c.f. [...]-, rappresentato e difeso per procura dall'avv. Alessandro Pontremoli ed elettivamente domiciliato presso il medesimo;
parte opponente e PI SR E PER ESSA QUALE PROCURATORE UK TA SR (p.iva 09270240964), rappresentata e difesa per procura dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv.to Andrea Ornati RAFFAELE e domiciliata presso i medesimi;
parte opposta
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari (codice 146041)
conclusioni
per la parte opponente AU CI Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, – accertare la nullità del contratto inter partes per difetto di valida forma scritta e/o per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e/o non meritevolezza ex art. 1322 c.c.;
– in subordine, dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e degli altri oneri, comunque denominati, per violazione del disposto di cui agli art. 1283, 1284, 1346, 1815 c.c. e 117 t.u.b. e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dei relativi addebiti;
– dichiarare nulle, in quanto vessatorie ex artt. 33 e ss. Cod. Cons. per difetto di trasparenza, le clausole predisposte dalla finanziaria relativamente ai costi ed oneri a carico del cliente;
– in subordine, ridurre l'importo degli oneri secondo equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. – con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto antistitario. per la parte opposta PI SR Voglia l'Ill.mo Giudice adito, In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 669/2019, R.G. n. 2030/2019, del 27/09/2020 emesso dal Tribunale di La Spezia In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. AC RI al pagamento in favore della società Itacapital S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 02/12/2019, AU
CI ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 699/2019, concesso in favore di ITALCAPITAL srl, per l'importo di 5.916,37.
Il decreto era stato concesso, avendo ITALCAPITAL srl avendo allegato:
- di aver acquistato il credito vantato da SS AN Spa verso il AC;
- che questi si era reso inadempiente all'obbligo di restituzione della somma di cui al finanziamento n° 52170149634.
AC, opponendosi, deduceva:
- che il finanziamento era stato, in realtà, estinto:
- che il credito vantato dall'opposta, parrebbe – sulla base degli allegati al ricorso- riferibile all'utilizzo di una carta di credito c.d. “revolving”;
- che tale debito è “frutto di annotazioni arbitrarie ed illegittime da parte della finanziaria, risultando applicate condizioni economiche assai gravose, finanche superiori alla soglia dell'usura e - comunque - non pattuite”;
- che dal documento 5 prodotto dall'opposta si evince che tra le parti è stato stipulato un finanziamento mediante carta di credito “revolving”, operazione di
“prestito rotativo”, di finanziamento;
- che il documento impropriamente denominato “contratto di finanziamento” (doc. 5), esso è costituito da “scampoli” di diversi moduli accostati tra loro. ;
- che il costo totale del credito, l'importo della rata, il numero delle rate e l'importo totale dovuto dal consumatore non sono determinabili in anticipo è dunque il contratto è nullo per indeterminatezza;
- che il contratto è nullo per mancanza di forma scritta perché dalla “lettura del contratto denominato “Carta di Credito Smart” (doc. 5 banca), si evince che in realtà il
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