Trib. Brescia, sentenza 10/04/2024, n. 1534

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 10/04/2024, n. 1534
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 1534
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo

R.G. n. 10320/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice
C G, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10320 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. A L, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Nei confronti di
(C.F. , elettivamente domiciliata a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. A B, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: regime patrimoniale della famiglia ex artt. 159 ss. c.c.
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 15.9.2023)
Per parte attrice: “in via principale: piaccia al Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, previo accertamento della appartenenza dei titoli di cui al paragrafo 5) della superiore narrativa alla comunione legale, condannare alla Controparte_1
ricostituzione, in forma specifica o, in subordine, per equivalente, della comunione nello stato anteriore al compimento dell'atto sopra denunciato;
in via subordinata, condannare la convenuta al pagamento diretto, in favore dell'attore, della quota di sua spettanza, pari alla metà del valore dei titoli alla data della loro
sottrazione dal dossier 66735/1 ovvero alla metà del prezzo dalla percepito per CP_1
effetto della vendita dei titoli controversi, maggiorata di interessi legali.
Riservata ogni domanda risarcitoria a separato giudizio.
Rigettare tutte le avversarie domande ed eccezioni perché inammissibili ed infondate.
In ogni caso, spese e compensi professionali interamente rifusi.
In via istruttoria senza inversione dell'onere della prova e ove occorra, si insiste per
l'ammissione delle prove e per interpello e testi formulate nella memoria n. 2, ex articolo
183, sesto comma, c.p.c.”;
Per parte convenuta: “In via principale
Piaccia al Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, avendo accertato
l'appartenenza dei titoli oggetto della causa de quo, alla sig.ra , Controparte_1
respingere ogni richiesta di pagamento della quota pari alla metà del valore dei titoli stessi.
In via riconvenzionale
Nelle denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta l'appartenenza del dossier titoli anche al marito, legittimare la sig.ra all'intestazione della quota di sua Controparte_1
spettanza per il medesimo valore, pari alla metà del valore dei titoli stessi, relativi al dossier intestato al sig. pari a €. 261.377,31. Parte_1
Riservata ogni domanda risarcitoria a separato giudizio.
Rigettare tutte le domande avversarie perché inammissibili e infondate.
Spese e compensi professionali interamente refusi.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava di essere Parte_1
sposato, dal 3.9.1994, in regime patrimoniale di comunione dei beni, con CP_1
odierna convenuta, dalla quale stava separandosi (pendendo dinanzi al
[...]
Tribunale di Brescia il procedimento iscritto al n. R.G. 13641/2020), precisando che costoro erano cointestatari del conto corrente di Brescia, Via Gramsci, n. Org_1
93961 (oggi conto 42575103 , cui era collegato il deposito titoli 66735 (pure CP_2
cointestato), costituito da un sottodeposito al portatore (fondi) e da un sottodeposito azionario (66735/001) formalmente intestato alla sola benché si trattasse di CP_1
acquisti azionari effettuati con risparmi comuni della coppia.
L'attore aggiungeva che, alla data del 18.6.2020, il deposito titoli presentava un controvalore di € 955.227,35, dei quali € 240.844,60 si trovavano nel sottodeposito azionario intestato alla ma che, in data 19.7.2020, egli apprendeva che la CP_1
2
moglie aveva trasferito ad altro conto titoli a lei intestato la metà dei fondi di cui al deposito cointestato, nonché prelevato dal sottodeposito 66735/1 tutte le azioni che appartenevano anche al (e precisamente: INC 4,00, APPLE Pt_1 CP_3
INC. 280,00, ORD 300,00, ORD 17.300,00, Org_2 Org_3
ORD 1.525,00, RD 800,00, ORD 3.000,00, e Org_4 Org_5 Org_6
ORD 3.510,00). L'attore proseguiva affermando che, peraltro, in data Org_1
27.8.2020, egli aveva ricevuto una telefonata dalla che gli aveva riferito di aver CP_1 venduto tutte le azioni sopra menzionate al prezzo di € 261.377,31, riconoscendo espressamente la comproprietà delle stesse con il marito e promettendogli che avrebbe accreditato immediatamente la metà dell'importo ricavato sul conto di costui, ma che, nonostante l'adesione di quest'ultimo alla proposta, la moglie non aveva poi mantenuto la promessa allegando l'esistenza di ulteriori risparmi comuni fra i coniugi.
L'attore sottolineava l'obbligo della di ricostituire la comunione nello stato in CP_1
cui si trovava prima della vendita delle azioni appartenenti ad entrambi (perché acquistate con i risparmi di entrambi o, comunque, ricadenti nella comunione legale ai sensi dell'art.
177, comma 1, lettera a, c.c.), senza il proprio consenso, o di restituirgli l'equivalente monetario ai sensi dell'art. 184 c.c.
L'attore rassegnava, quindi, le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio per affermare che il dossier titoli n. 66735 era Controparte_1
intestato unicamente a lei, in quanto proveniente da un precedente conto corrente aperto nel 1989 presso la , a nome di costei e del padre, Organizzazione_7 CP_4
che lo stesso era sempre stato alimentato con gli stipendi della convenuta, allora
[...]
Direttrice del , mentre gli stipendi del marito venivano Organizzazione_8
accreditati su conto corrente aperto presso cointestato tra il Organizzazione_9
e la madre di costui, cui era collegato un dossier titoli, Pt_1 Persona_1 parimenti cointestato, pari ad € 261.377,31.
La convenuta, quindi, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in subordine proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'intestazione in proprio favore della quota di sua spettanza della metà del valore dei titoli presenti sul dossier intestato al marito e alla madre, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
La causa veniva istruita mediante ordini di esibizione all'istituto di credito CP_2
Org_ sede di Brescia, via Gramsci, e ad Filiale di . Org_9
All'udienza del 15.9.2023, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice tratteneva la causa in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il fascicolo veniva, poi, rimesso al
Giudice per la decisone in data 9.1.2024.
3
***
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
È pacifico, infatti, che l'attore abbia ricevuto, in data 27.8.2020, una telefonata della
(cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte attrice), la quale gli aveva riferito di aver CP_1
venduto tutte le azioni facenti parte del sottodeposito azionario n. 66735/1, formalmente intestato solo a lei, al prezzo di € 261.377,31, ma, riconoscendo la comproprietà dei titoli alienati e manifestando l'impossibilità di reintegrarli sul conto corrente comune, coma da richiesta del marito, stante l'intervenuta vendita, aveva promesso l'immediato accredito della metà dell'importo sul conto del . Pt_1
(cfr. doc. n. 17 del fascicolo di parte attrice, pag. 1)
(cfr. doc. n. 17 del fascicolo di parte attrice, pag. 3).
La partecipazione della alla conversazione suddetta, menzionata dall'attore sin CP_1 dall'atto di citazione (cfr pag. 3), non è stata contestata dalla convenuta nella prima difesa utile (comparsa di costituzione e risposta), con la conseguenza che lo svolgimento della stessa e i fatti in essa affermati dalla debbono ritenersi ammessi ai sensi dell'art. CP_1
115, comma 1, seconda parte, c.p.c. Si tratta, in particolare, di dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte alla controparte, che, ai sensi dell'art. 2735 c.c., hanno la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale, ossia formano piena prova contro colui che le ha fatte.
I titoli facenti parte del sottodeposito azionario n. 66735/1, formalmente intestato alla sola
debbono, quindi, ritenersi ricompresi nella comunione legale fra i coniugi ai CP_1 sensi dell'art. 177, comma 1, lettera a), c.c., in quanto “acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio”, non relativi ai beni personali: in questo senso anche Cass. civ. n. 21098/2007: “la comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli art. 177 ss. c.c., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli art. 1100 ss. c.c., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al
4 regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto;
ne consegue che anche i crediti - così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari - in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art.

177 c.c. poste dall'art. 179 c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della
Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale)”.
Del resto, anche dalle copie degli estratti conto prodotti in giudizio (doc. n. 11 del fascicolo di parte attrice), emerge come il deposito titoli 66735 (e il sottodeposito /001 facente parte dello stesso) fosse collegato al conto corrente 93961 (oggi conto CP_2
42575103), acceso dai coniugi nel 1998 e agli stessi cointestato (conto che, come comprovato dagli estratti depositati quale doc. n. 12 del fascicolo di parte attrice, veniva alimentato anche da significativi accrediti di provenienza attorea: € 30.000,00 in data
31.1.2012, € 11.000,00 in data 7.11.2012, € 17.000,00 in data 20.4.2015, € 15.000,00 in data 13.3.2018 …), e la documentazione trasmessa da in data 26.1.2023 Org_10
attesta la richiesta di trasferimento, sottoscritta dalla a beneficio di altra CP_1
posizione alla stessa intestata in data 2.7.2020.
La vendita di un bene appartenente alla comunione legale senza il consenso dell'altro coniuge, ove il bene non sia un immobile o un mobile registrato, è pienamente valida nei riguardi dei terzi, ma, a carico del disponente, fa sorgere un obbligo di ricostituire, a richiesta dell'altro, la comunione nello stato anteriore al compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, quello di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione: ciò vale anche, in particolare, per gli atti di disposizione di titoli di credito (cfr. Cass. civ. n. 9888/2016: “in tema di comunione legale tra i coniugi, gli atti di disposizione di beni mobili non richiedono il consenso del coniuge non stipulante, essendo posto a carico del disponente unicamente un obbligo di ricostituire, a richiesta dell'altro, la comunione nello stato anteriore al compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione, mentre non è stabilita alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia, per cui l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge resta pienamente valido ed efficace”).
Non essendo possibile ricostituire la comunione nello stato antecedente alla vendita delle azioni, la convenuta deve, quindi, essere condannata a restituire al la metà della Pt_1
5
somma da lei percepita in conseguenza della vendita delle stesse, pari ad € 130.688,65, oltre interessi moratori dal dì del dovuto (2.7.2020, data della vendita delle azioni comuni) al saldo effettivo.
La domanda riconvenzionale formulata dalla invece, è infondata e deve essere CP_1
rigettata.
Nessuna prova è stata data, infatti, dell'appartenenza alla comunione legale fra coniugi del Org_ conto corrente aperto presso la di , cointestato tra il e la Org_9 Pt_1
madre, al quale sarebbe stato abbinato anche un dossier titoli pari Persona_1
ad € 261.377,31;
la convenuta, anzi, ha affermato che su tale conto corrente venivano accreditati solo gli stipendi del marito (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4), e, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lettera c), c.c., i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi costituiscono oggetto della comunione solo se, allo scioglimento di quest'ultima, non siano stati consumati. Gli ordini di esibizione emanati nei confronti della non sono stati evasi e le conseguenze pregiudizievoli della mancata Org_9
prova di un fatto ricadono sulla parte che era gravata del relativo onere ai sensi dell'art.
2697 c.c., ossia, nel caso di specie, sulla che non può che vedere rigettata la CP_1
propria domanda riconvenzionale, della quale non ha provato i fatti costitutivi.
Le istanze istruttorie reiterate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate per le stesse motivazioni già espresse dal Giudice Istruttore con ordinanza del 12.10.2022, che questo Tribunale condivide integralmente e fa proprie.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate secondo i valori medi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, previste per le controversie di valore compreso fra €
52.001,00 ed € 260.000,00 (considerato che la presente controversia non ha un valore pari ad € 261.377,31, ma alla metà dello stesso, coincidente con l'ammontare della somma chiesta ed ottenuta dall'attore in restituzione).
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