Trib. Paola, sentenza 10/11/2024, n. 627

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 10/11/2024, n. 627
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 627
Data del deposito : 10 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1463/2020 R.G. promossa
da
RI RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pizzurro
-RICORRENTE-
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice
-RESISTENTE-
oggetto: accesso al fondo di garanzia I.N.P.S.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'01.12.2020, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che con sentenza
n. 269 del 27.4.2018, il Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, accoglieva il suo ricorso e condannava la G.R. Costruzioni S.r.l., Soc. Unipersonale, in persona del legale rapp.te
p.t., al pagamento in suo favore delle mensilità non corrisposte pari da € 10.607,94, nonché della somma di € 1.349,85 a titolo di TFR;
che la sentenza n. 269/2018, munita
1
della formula esecutiva il 16.5.2018, veniva notificata al datore di lavoro, unitamente all'atto di precetto, in data 06.6.2018;
che, decorsi infruttuosamente i 90 giorni dalla notifica del precetto, in data 15.10.2018, notificava l'atto di precetto in rinnovazione, senza tuttavia ottenere alcun pagamento;
che, successivamente, in data 26.10.2018, notificava l'atto di pignoramento presso terzi, ma tutti gli istituti di credito, terzi pignorati, destinatari della notifica, trasmettevano dichiarazione negativa;
che, pertanto, in data
04.12.2018, proponeva domanda d'intervento al Fondo di Garanzia INPS, con riguardo al pagamento del trattamento di fine rapporto, che non veniva accolta;
che presentava ricorso al Comitato provinciale senza ottenere risposta. Tanto premesso, ritenuto di essere in possesso di tutti i requisiti legali per accedere al Fondo di garanzia INPS, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di: “ a) accertare e dichiarare il diritto del Sig. NO IO alla liquidazione, da parte del Fondo di garanzia dell'INPS, del TFR (ammontante ad € 1.349,85) maturato alle dipendenze del datore di lavoro, la G.R. Costruzioni S.r.l., Soc. Unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t.;
b) per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma,
Via Ciro il Grande, 21, quale gestore del Fondo di garanzia, a corrispondere al Sig.
NO IO il TFR relativo al rapporto di lavoro maturato alle dipendenze della G.R.
Costruzioni S.r.l., Soc. Unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t.”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito l'INPS, contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

2.1. L'art. 2 della L. 297 del 1982 prevede l'istituzione presso l'INPS di un “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR. Il D.Lgs. n. 80 del
1992 ha poi previsto il pagamento, da parte del fondo di garanzia, delle retribuzioni maturate e non corrisposte degli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro rientranti nei
2
dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale ovvero la data di inizio dell'esecuzione forzata.
Lo stato di insolvenza del datore di lavoro in caso di assoggettamento a procedura concorsuale (es. fallimento) è accertato dallo stesso provvedimento di apertura della procedura concorsuale.
L'art. 2 comma 5 della L. 297/1982 cit. prevede poi che “qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto n. 267/1942, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi