Trib. Rovigo, sentenza 20/05/2024, n. 404
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Testo completo
n. 2424/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2424/2023 R.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c. da
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO SCUDELLARO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso lo studio dello stesso;
ricorrente contro
(Cod. Fisc. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Parte ricorrente 1) ordinare al IG. di corrispondere alla IG.ra , quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, entro il primo giorno di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, le sportive e ricreative, sostenute per la minore;
per quanto il resto, come previsto dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare” 29.11.2017 del Consiglio Nazionale Forense (doc. 14). Il tutto con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. 2) autorizzare l'iscrizione dei minori e nel passaporto della Per_1 Persona_2 ricorrente e, infine, autorizzare la IG.ra a recarsi in Marocco, per ferie Parte_1
o per far visita ai parenti. Con integrale rifusione di compensi, 15% s.g. e spese di causa.
1
1. Con ricorso depositato l'11-12-2023, ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza di divorzio n. 1445/2022 pronunciata dalla Corte d'appello (recte, Tribunale di Prima istanza) di Khorigba (Marocco), esponendo di aver contratto matrimonio in Marocco con il 17-10-2012, e che dall'unione sono Controparte_1 nati i figli e rispettivamente il 6-5-2014 e il 25-1-2016. Per_1 Per_2
La ricorrente ha dedotto che i rapporti tra i coniugi si sono incrinati anche a causa della condotta del marito, il quale ha riportato una condanna penale a sei anni di reclusione per reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Ha allegato che con sentenza del 17-11-2022 il Tribunale di Prima Istanza di Khorigba ha dichiarato il divorzio tra le parti e ha disposto l'affidamento dei due figli alla madre (la quale
“prende a suo carico tutte le necessità e l'alloggio dei due figli”), con facoltà del padre di “visitare i figli una volta ogni domenica ed i giorni di festa benedetti e le vacanze scolastiche, con inizio alle ore otto di mattina fino alle ore sei di sera”. Nulla, tuttavia, è stato previsto a titolo di contributo dovuto dal per il CP_1 mantenimento dei minori.
La ha precisato che nel 2022 il coniuge era ancora ristretto in carcere e privo Pt_1 di reddito, per cui ella non aveva richiesto nulla a titolo contributo al mantenimento proprio e dei figli, mentre ora il in affidamento in prova, ha una stabile CP_1 occupazione lavorativa quale dipendente di con sede in Rovigo, Viale Org_1 delle Industrie n. 53/C, e risiede presso la casa del fratello, sita a Porto Viro (RO), via G. Marconi n. 16. La ricorrente ha inoltre affermato che il non le ha mai CP_1 corrisposto alcunché per contribuire al mantenimento dei figli, che egli tiene solitamente con sé a fine settimana alterni e ospita ove attualmente vive.
Ha dedotto di lavorare come operaia presso di Piove di Sacco Organizzazione_2
(PD) e di percepire una retribuzione di circa € 1.200,00/1.300,00 al mese, sicché ha chiesto la statuizione dell'obbligo del resistente di corrisponderle la somma di 500,00 euro per ogni figlio, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e il rilascio dell'autorizzazione a iscrivere i figli nel proprio passaporto e a condurli una volta all'anno in Marocco.
2. All'udienza del 19-4-2024, dichiarata la contumacia del stante la CP_1 regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, il Collegio ha disposto l'acquisizione da delle C.U. presentate dal resistente per gli Controparte_2 anni d'imposta 2022 e 2023 e ha ordinato alla ricorrente di depositare la sua C.U. relativa all'anno d'imposta 2023.
Alla successiva udienza del 17-5-2024 la ricorrente ha ridotto a 250,00 euro per ogni figlio l'ammontare del