Trib. Lagonegro, sentenza 12/03/2024, n. 162

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 12/03/2024, n. 162
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 162
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

N . 1 3 9 9 / 2 0 1 4 Re g . G e n . A f f . C o n t .

TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Giudice dott. Maurizio Ferrara
Verbale di Udienza del 12 marzo 2024
E' presente l'avv. Antonietta Pierri anche per delega orale dell'avv. Demetrio Ricciardone per l'attrice.
E' presente l'avv. Squillacioti anche per delega orale dell'avv. Grillo per la convenuta
A questo punto, il Giudice invita i predetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
I procuratori si riportano a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria.
A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.

n. 1399/2014 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, al termine dell'udienza di discussione orale del 12 marzo 2024, pronunzia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1399 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2014, vertente
TRA
AGRELLO S.R.L. (P.IVA 0019778070), con sede legale in Lauria (Pz) alla via Provinciale della Melara, località Santa Maria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonietta Pierri e Demetrio Ricciardone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lagonegro (Pz) al viale Colombo n. 37, giusta mandato a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
SI OS NN ES (C.F. [...]), nata a [...] il
26.06.1948, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Italo Grillo e
Antonella Squillacioti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lauria (Pz), alla
Traversa Ammiraglio Ruggiero, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c..
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando
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lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione
e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268;
Cass. civ., Sez. III,
15 dicembre 2011, n° 27002
).
Con atto di citazione del 25.08.2014 regolarmente notificato, la LL s.r.l. citava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale per l'udienza del 15.01.2015, OI SA NA ER ed esponeva: di svolgere l'attività di impresa di costruzione e di condurre in locazione commerciale un immobile sito in Lauria (Pz), alla località Piano del Galdo, di proprietà della convenuta;
che nel mese di gennaio del 2013 notava la scomparsa di materiale edile depositato nel piazzale antistante l'immobile locato;
che tempestivamente chiedeva alla proprietaria chiarimenti in ordine al materiale sparito dal deposito in quanto le chiavi dell'area condotta in locazione erano a disposizione soltanto dell'attrice e della proprietaria;
che in riscontro la convenuta confermava e ammetteva di avere personalmente provveduto a mezzo ditta specializzata a rimuovere il materiale ferroso dal piazzale;
che la rimozione e lo smaltimento di detto materiale aveva comportato un danno per l'attrice in quanto non era né di scarto né di risulta, ma idoneo all'esercizio dell'impresa;
che in particolare erano stati rimossi n. 43 gabbioni metallici per un valore di euro 967,50, tubo spirale in acciaio zincato di euro 516,00,
n. 2 travi in ferro mod. FPE 140 pari a euro 205,62, griglie in ferro per complessivi euro 560,00,
n. 2 contenitori calce pari a euro 350,00, n. 56 barriere metalliche e n. 2 terminali per un valore di euro 12.690,00, n. 46 pannelli in ferro pari a euro 1.380,00, n. 1 taglia ferri di euro 2.000,00, gruppo elettrico euro 6.600,00 e che inoltre un box metallico adibito a deposito materiali aveva subito danni per un valore di euro 700,00;
che complessivamente il danno subito ammontava a complessivi euro 27.467,12. Su tali premesse la società attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. della Sig.ra
OI SA NA ER in relazione alla vicenda per cui è causa, come meglio descritta in fatto e in diritto e per i motivi dedotti in parte di diritto;
2) per l'effetto, condannare la Sig.ra

OI SA NA ER, al risarcimento di tutti i patrimoniali patiti dalla LL s.r.l., ammontanti ad Euro 27.467,12 circa o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà
n. 1399/2014 r.g.a.c. Pag. 3 determinata e quantificata in corso di causa a mezzo C.T.U. tecnico-estimativa di cui sin da ora si invoca la nomina, e su tale somma andrà considerata sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che gli interessi come per legge, dalla data di maturazione del diritto
e sino all'effettivo soddisfo;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore in quanto antistatario ”
.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.12.2014 si costituiva OI SA
NA ER la quale, nell'impugnare quanto dedotto dall'attrice, deduceva che la convenuta provvedeva allo smaltimento dei rifiuti ferrosi a mezzo di ditta specializzata al fine di non incorrere nelle sanzioni civili e penali di cui all'art. 192 del d. lgs n. 152/2006 codice dell'ambiente;
che in precedenza aveva esortato il legale rappresentante dell'LL s.r.l. a rimuovere i beni illegittimamente depositati sul terreno di sua esclusiva proprietà;
che le Forze dell'Ordine avevano avviato indagini al fine di verificare la presenza di rifiuti pericolosi e non nei terreni limitrofi e tanto l'aveva indotta a provvedere anche sul suo terreno per evitare conseguenza non solo per sé stessa anche per la LL s.r.l.;
che dalla documentazione allegata dall'attrice era indubbia la natura di rifiuti trattandosi di sporcizia, di pattume, di lamiere contorte e arrugginite;
che il piazzale rimaneva in quelle condizioni fino a quando la LL
s.r.l. veniva sfrattata a seguito di intervento dell'Ufficiale Giudiziario del 17.10.2014 su provvedimento del Tribunale di Lagonegro;
che inoltre la società attrice aveva quantificato in euro 8.000,00, nella lettera del 16.01.2013, il valore dei beni in questione;
che la missiva di riscontro inviata dalla convenuta non costituiva ammissione di responsabilità;
che incombeva all'attrice l'onere di provare che i beni indicati nella missiva e quelli nell'atto introduttivo erano effettivamente oggetto di smaltimento in quanto dal formulario dei rifiuti delle ditta Eco
Recupero Sug emergeva che trattavasi di “rottami di ferro” con codice 17.01.05, ovvero rifiuti contenente amianto ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 art. 22. Tanto premesso la convenuta chiedeva al
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