Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1089

TRIB Napoli
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1089
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1089
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, all'odierna udienza, all'esito della discussione, pronuncia, a norma dell'art. 429
c.p.c.
, mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9085/2022 R.G.
TRA LI RV PA , in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa

dall'avv. LUCIANI VINCENZO, elettivamente domiciliati, domiciliato presso lo Studio Legale OL De CA AJ e Soci sito in Napoli, al Viale Antonio
Gramsci, n. 14. come da procura in atti;

RICORRENTE E
TI VA, rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCATI NERINO, elettivamente domiciliato in Napoli alla via R. Gomez D'Ayala n. 6, o in virtù di procure in atti;

RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 maggio 2022, la società ricorrente ha agito in giudizio per accertare la legittimità ed efficacia del provvedimento disciplinare di 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminato dalla ricorrente con missiva del
12.04.2022, recante prot. n. 0015197/22 del 13.04.2022.
La società ricorrente ha esposto quanto segue:
- “In data 15 febbraio 2022 il Sig. RI CO, dipendente della ricorrente, si recava presso l'Ufficio della Responsabile HR (Dott.ssa Claudia Tomasino) evidenziando di aver subito, in ragione del “mancato possesso della pennetta personale”, una violenta aggressione, verbale e fisica, da parte del Sig. AT
1


TI (superiore del Sig. CO) culminata nel lancio di oggetti di vario tipo da parte del resistente e che hanno finito per urtare contro il distanziatore di plastica posto presso la postazione del Sig. CO, al punto da farlo cedere e impattare contro la gola di quest'ultimo, esponendo a serio rischio la sfera psico- fisica del lavoratore;

- all'esito di un lungo e articolato iter istruttorio, con missiva del 1° marzo 2022, la Società ricorrente ha contestato al Sig. TI le seguenti circostanze: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 300/1970 nonché dell'art. 46 del CCNL applicato, Le contestiamo quanto segue.
“ In data 15 febbraio 2022, il Sig.re RI CO, ha comunicato alla Società di aver subito un'aggressione sul luogo di lavoro. Prontamente convocato dal responsabile dell'Area Risorse umane, il Sig.re CO ha descritto nei dettagli l'accadimento e mostrato una abrasione sul collo, ponendo agli atti della Società una Sua dichiarazione di quanto accaduto comprensiva di documentazione fotografica attestante la lesione. Il giorno successivo, 16 febbraio 2022, LL dopo un colloquio con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, ha inviato alla medesima nonché alla Responsabile Area Tecnica Operativa e, per conoscenza, al Direttore generale e al Responsabile Coordinamento Tecnico operativo, una lettera con oggetto: “Relazione per attivazione procedimento disciplinare – CO RI”, nella quale è stato riportato che il giorno precedente, 15 febbraio, all'interno dell'Ufficio UOS H, di cui LL è responsabile, verso le 8.30, il dipendente COsi era rifiutato di eseguire un'attività lavorativa da Lei indicatagli;
a tale rifiuto sarebbe seguita un'accesa discussione verbale ed LL, inavvertitamente, avrebbe urtato lo schermo di plastica anticovid - posto a protezione della postazione di lavoro - che “scivolava” sul dipendente CO. È stata quindi attivata una verifica interna nel corso della quale sono stati ascoltati i testimoni da Lei citati nella Sua relazione, anch'essi dipendenti della Società, in servizio presso l'ufficio H e a Lei gerarchicamente subordinati: Sig.re RO US e Sig.re NN CH…”;
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