Trib. Messina, sentenza 27/11/2024, n. 2673
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito Giudice
Dott.ssa Francesca Starvaggi Giudice on. relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 2831 del Registro Generale 2023
TRA
nato il [...] a [...] - Nigeria), CF Parte_1
, residente in [...]
elettivamente domiciliato in ME Via della Zecca n. 7 presso lo studio dell'Avv. Carmela Maria Cordaro che lo rappresenta e difende come da
procura in atti;
RICORRENTE
E
- di ME (C.F ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in ME (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille, is. 221, n. 65 è ope C.F._2
legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso
di soggiorno per protezione speciale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011,
depositato il 04.07.2023, impugnava il decreto del Questore Parte_1
della Provincia di ME, Cat. A/12 n. 92 - 2022, emesso in data 10.11.2022
e notificato in data 14.06.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza,
presentata in data 07.06.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di
soggiorno per “protezione speciale”, ex art. 19 comma 1 e 1.1 T.U.I. sulla base
delle innovazioni normative apportate dal D.L. 130/2020.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto
del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno
formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data 29.08.2022, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “… non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del Decreto Legislativo n. 286/98 e s.m. per
la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del
Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo con D.L. n. 130/2020.
Dall'analisi della documentazione allegata emerge che un eventuale
rimpatrio del sig. in Nigeria non contrasterebbe con il rispetto Pt_1
della propria vita privata e familiare. Infatti il richiedente non ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio un fruttuoso percorso di integrazione, sia
personale che lavorativa. Esistono fondati motivi di ritenere, dunque, che
l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente non comporti una
violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così
come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs.
286/1998 e ss. mm. ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU…”.
La Commissione Territoriale, dunque, valutata l'istanza presentata dal
ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare
con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante
potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e
familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa –
elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel
tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistevano tutti i requisiti
per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, che gli fosse concesso
il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione, evidenziando la propria
integrazione, all'interno della comunità che lo ospitava, sia dal punto di vista
lavorativo sia dal punto di vista abitativo.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti emetteva parere
contrario all'accoglimento del ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti
per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale poiché il
ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda.
Con comparsa di risposta depositata in data 05.03.2024, si costitutiva
l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso poiché ritenuto
infondato.
Con decreto collegiale del 22.07.2023, veniva sospesa l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato e delegato per la trattazione e
decisione del procedimento il Giudice istruttore il quale, all'udienza successiva, provvedeva a fissare l'audizione personale del richiedente asilo.
All'udienza del 02.07.24 si procedeva dunque all'audizione del ricorrente il
quale, dando atto di comprendere e parlare la lingua italiana, così dichiarava:
“ Sono e mi chiamo nato a [...] il [...]. Sono Per_1 Parte_1
cristiano. A.D.R. Sono arrivato in Italia a settembre del 2016. Subito quando
sono arrivato sono stato in Sardegna, quale luogo di approdo, precisamente a
Cagliari per poco più di un anno. Dopo sono arrivato a ME. Nel 2018 ho
cominciato a lavorare a Barcellona P.G. senza contratto presso un vivaio per
tre mesi, dopo ho lavorato a sempre in vivaio anche qui Parte_2
senza contratto. Successivamente a Villafranca presso un maneggio per un
mese sempre in nero. Dopo ho lavorato in un altro maneggio sito in Vittoria
per tre mesi. Dormivo nel maneggio e mi occupavo della pulizia delle stalle,
di dare da mangiare ai cavalli ecc. Successivamente ho lavorato a Rosarno in
Calabria occupandomi della raccolta dei pomodori, delle fragole, ecc con
regolare contratto. Dopo ho cominciato a lavorare a ME, dove tutt'ora
continuo a lavorare, presso Mare Blu srl dei sigg a Larderia che fa Parte_3
commercio all'ingrosso di pesce con contratti regolari a tempo determinato più volte prorogati. Lavoro quindi presso Mare Blu da maggio 2024 e l'ultimo
contratto è stato prorogato a dicembre 2024. Il sig. mi ha riferito Parte_3
che alla scadenza, con il nuovo anno, mi farà un nuovo contratto probabilmente a tempo indeterminato. A.D.R. Abito in via S. Cosimo in una
casa che ho preso in locazione dal giugno 2024 e pago il canone mensile di
euro 350,00. Prima abitavo in via Tommaso di Taxo e dividevo l'affitto con un
amico. A.D.R. Io lavoro tutti i giorni escluso il sabato. Nel giorno libero
posso dedicarmi alla pulizia della casa o a cucinare. Alcuni sabati però
lavoro prechè vado a prendere il pesce a Siracusa o Catania sempre per ditta
per la quale lavoro. Sono fidanzato con una ragazza nigeriana che
attualmente vive a Rosarno dove lavora. L'ho conosciuta quando lavoravo a
Rosarno e siamo fidanzati da due anni. Ora aspettiamo un bambino. Lei è
incinta di tre mesi. Io ora sto sistemando casa in modo che la mia fidanzata,
che si chiama ed il bambino, possano vivere con me a ME Pt_4
comodamente. A.D.R. Io a ME sto bene e vivo tranquillo con il mio
lavoro e sono felice.”
All'udienza collegiale del 31.10.2024 fissata per la discussione orale, il procuratore del ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, riportandosi a
tutti gli atti di causa ed in particolare alle note di precisazione delle
conclusioni depositate;
controparte si riportava agli atti e insisteva per il
rigetto del ricorso. A tale udienza, il Collegio riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale che il ricorso sia fondato e che la domanda
meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va, innanzitutto, rilevato che la domanda introduttiva del presente
giudizio, va esaminata sulla scorta della legge ratione temporis applicabile,
sicché, sebbene il comma 1 dell'art. 7, D.L. 20/2023 abbia soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U. Immigrazione, sulla base della
disciplina transitoria dettata dal comma 2 della medesima disposizione, nel
caso in questione, continua ad applicarsi la disciplina previgente, valevole per
le istanze di protezione speciale ex art. 19 c.
1.1.e 1.2 T.U.I. come modificato
dal D.L. 130/2020, anteriori all'11.03.2023, data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che l'odierno ricorrente aveva proposto la relativa
istanza al Questore di ME in data 07.06.2022.
Occorre premettere che la protezione complementare, invocata nella
specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo
mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n.
231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha
espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno
in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione
umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come
categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte
riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli
atti dalla Commissione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito Giudice
Dott.ssa Francesca Starvaggi Giudice on. relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 2831 del Registro Generale 2023
TRA
nato il [...] a [...] - Nigeria), CF Parte_1
, residente in [...]
elettivamente domiciliato in ME Via della Zecca n. 7 presso lo studio dell'Avv. Carmela Maria Cordaro che lo rappresenta e difende come da
procura in atti;
RICORRENTE
E
- di ME (C.F ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in ME (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille, is. 221, n. 65 è ope C.F._2
legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso
di soggiorno per protezione speciale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011,
depositato il 04.07.2023, impugnava il decreto del Questore Parte_1
della Provincia di ME, Cat. A/12 n. 92 - 2022, emesso in data 10.11.2022
e notificato in data 14.06.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza,
presentata in data 07.06.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di
soggiorno per “protezione speciale”, ex art. 19 comma 1 e 1.1 T.U.I. sulla base
delle innovazioni normative apportate dal D.L. 130/2020.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto
del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno
formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data 29.08.2022, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “… non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del Decreto Legislativo n. 286/98 e s.m. per
la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del
Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo con D.L. n. 130/2020.
Dall'analisi della documentazione allegata emerge che un eventuale
rimpatrio del sig. in Nigeria non contrasterebbe con il rispetto Pt_1
della propria vita privata e familiare. Infatti il richiedente non ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio un fruttuoso percorso di integrazione, sia
personale che lavorativa. Esistono fondati motivi di ritenere, dunque, che
l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente non comporti una
violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così
come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs.
286/1998 e ss. mm. ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU…”.
La Commissione Territoriale, dunque, valutata l'istanza presentata dal
ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare
con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante
potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e
familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa –
elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel
tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistevano tutti i requisiti
per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, che gli fosse concesso
il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione, evidenziando la propria
integrazione, all'interno della comunità che lo ospitava, sia dal punto di vista
lavorativo sia dal punto di vista abitativo.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti emetteva parere
contrario all'accoglimento del ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti
per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale poiché il
ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda.
Con comparsa di risposta depositata in data 05.03.2024, si costitutiva
l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso poiché ritenuto
infondato.
Con decreto collegiale del 22.07.2023, veniva sospesa l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato e delegato per la trattazione e
decisione del procedimento il Giudice istruttore il quale, all'udienza successiva, provvedeva a fissare l'audizione personale del richiedente asilo.
All'udienza del 02.07.24 si procedeva dunque all'audizione del ricorrente il
quale, dando atto di comprendere e parlare la lingua italiana, così dichiarava:
“ Sono e mi chiamo nato a [...] il [...]. Sono Per_1 Parte_1
cristiano. A.D.R. Sono arrivato in Italia a settembre del 2016. Subito quando
sono arrivato sono stato in Sardegna, quale luogo di approdo, precisamente a
Cagliari per poco più di un anno. Dopo sono arrivato a ME. Nel 2018 ho
cominciato a lavorare a Barcellona P.G. senza contratto presso un vivaio per
tre mesi, dopo ho lavorato a sempre in vivaio anche qui Parte_2
senza contratto. Successivamente a Villafranca presso un maneggio per un
mese sempre in nero. Dopo ho lavorato in un altro maneggio sito in Vittoria
per tre mesi. Dormivo nel maneggio e mi occupavo della pulizia delle stalle,
di dare da mangiare ai cavalli ecc. Successivamente ho lavorato a Rosarno in
Calabria occupandomi della raccolta dei pomodori, delle fragole, ecc con
regolare contratto. Dopo ho cominciato a lavorare a ME, dove tutt'ora
continuo a lavorare, presso Mare Blu srl dei sigg a Larderia che fa Parte_3
commercio all'ingrosso di pesce con contratti regolari a tempo determinato più volte prorogati. Lavoro quindi presso Mare Blu da maggio 2024 e l'ultimo
contratto è stato prorogato a dicembre 2024. Il sig. mi ha riferito Parte_3
che alla scadenza, con il nuovo anno, mi farà un nuovo contratto probabilmente a tempo indeterminato. A.D.R. Abito in via S. Cosimo in una
casa che ho preso in locazione dal giugno 2024 e pago il canone mensile di
euro 350,00. Prima abitavo in via Tommaso di Taxo e dividevo l'affitto con un
amico. A.D.R. Io lavoro tutti i giorni escluso il sabato. Nel giorno libero
posso dedicarmi alla pulizia della casa o a cucinare. Alcuni sabati però
lavoro prechè vado a prendere il pesce a Siracusa o Catania sempre per ditta
per la quale lavoro. Sono fidanzato con una ragazza nigeriana che
attualmente vive a Rosarno dove lavora. L'ho conosciuta quando lavoravo a
Rosarno e siamo fidanzati da due anni. Ora aspettiamo un bambino. Lei è
incinta di tre mesi. Io ora sto sistemando casa in modo che la mia fidanzata,
che si chiama ed il bambino, possano vivere con me a ME Pt_4
comodamente. A.D.R. Io a ME sto bene e vivo tranquillo con il mio
lavoro e sono felice.”
All'udienza collegiale del 31.10.2024 fissata per la discussione orale, il procuratore del ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, riportandosi a
tutti gli atti di causa ed in particolare alle note di precisazione delle
conclusioni depositate;
controparte si riportava agli atti e insisteva per il
rigetto del ricorso. A tale udienza, il Collegio riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale che il ricorso sia fondato e che la domanda
meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va, innanzitutto, rilevato che la domanda introduttiva del presente
giudizio, va esaminata sulla scorta della legge ratione temporis applicabile,
sicché, sebbene il comma 1 dell'art. 7, D.L. 20/2023 abbia soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U. Immigrazione, sulla base della
disciplina transitoria dettata dal comma 2 della medesima disposizione, nel
caso in questione, continua ad applicarsi la disciplina previgente, valevole per
le istanze di protezione speciale ex art. 19 c.
1.1.e 1.2 T.U.I. come modificato
dal D.L. 130/2020, anteriori all'11.03.2023, data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che l'odierno ricorrente aveva proposto la relativa
istanza al Questore di ME in data 07.06.2022.
Occorre premettere che la protezione complementare, invocata nella
specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo
mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n.
231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha
espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno
in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione
umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come
categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte
riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli
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