Trib. Bolzano, sentenza 20/06/2024, n. 676

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 20/06/2024, n. 676
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 676
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo


N. R.G. 2218/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 2218/2023 promossa da:
appellante:
soc. TRASPORTI E SPEDIZIONI A.BA.CO. S.R.L., p. Iva 06993110011, in persona
del legale rappresentante Luigi Ambrosio, con l'avv. dom. IE Autariello di Roccarainola
(NA), in forza di procura di data 11.07.2023,
e
appellato:
MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, p. Iva 80004460210, in persona del
Commissario del Governo pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in Trento, è ex lege domiciliato;

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in punto: ricorso in appello contro la sentenza n. 61/2023 del 25.05.2023 emessa dal Giudice di
Pace di Bressanone;

CONCLUSIONI:
del procuratore della parte appellante:
“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello,
annullare i verbali n. n. 176/0370630, n. 176/0387864, n. 176/0387865, n. 176/0391847, n.
176/0391852,n. 176/0391854, n. 176/0387869, n. 176/0391845 n. 176/0391840 per tutte le
motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla
patente di guida dei conducenti,
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella
misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
del procuratore della parte appellata:
“Contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.07.2023 la soc. Trasporti e Spedizioni A.BA.CO. s.r.l. ha
proposto appello contro la sentenza n. 61/2023 del 25.05.2023, emessa dal Giudice di Pace di
Bressanone, che ha rigettato l'opposizione e confermato la legittimità dei nove verbali di contestazione impugnati, redatti dalla Polizia Stradale di Bolzano per violazione dell'art. 176 comma 21 del Codice della Strada. In primo luogo, l'appellante fa valere l'esimente della
buona fede quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, poiché le Autostrade
del Brennero avrebbero omesso di trasmettere le richieste di pagamento. Censura, inoltre,
l'errata interpretazione dei verbali da parte del giudice di primo grado e ripropone l'eccezione
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di prescrizione. Chiede quindi l'annullamento dei verbali impugnati e in subordine la conferma
delle sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale.
Il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano si è costituito in data
23.10.2023, chiedendo il rigetto dell'appello giacché inammissibile e/ o manifestamente
infondato.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 20.06.2024 per la
discussione orale della causa.
2. Il primo motivo di appello è fondato, con assorbimento degli altri motivi e delle eccezioni e
difese di parte appellata.
In ordine all'asserita inammissibilità del ricorso cumulativo, si osserva che la giurisprudenza
formatasi in ambito della giustizia amministrativa non appare applicabile al caso di specie,
dovendosi ritenere, invece, già alla luce dell'art.
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