Trib. Patti, sentenza 04/07/2024, n. 840

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 04/07/2024, n. 840
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 840
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. M S Presidente dott.ssa R B Giudice dott. G P Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1981/2016 R.G.
TRA nata a Patti il 24 febbraio 1977 (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. M C.F._1
L, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, nato a Tortorici il 5 giugno 1965 (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. S S,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – nata a Patti il 24 febbraio 1977 e Parte_1 CP_1 nato a Tortorici il 5 giugno 1965 contraevano in Capo d'Orlando il 23
[...] giugno 2002 matrimonio concordatario trascritto nel registro di Stato Civile di detto
Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2002 e dalla loro unione nascevano l'11 ottobre 2005 e il 12 luglio 2008 Persona_1 Persona_2
[...]
1
Con ricorso del 17 novembre 2016 la prima chiedeva al Tribunale di Patti che venisse pronunciata la separazione dei coniugi;
che le fosse assegnata la casa familiare con tutti i mobili e gli arredi;
che le figlie minori fossero affidatate in maniera condivisa a entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
che le fosse versata la somma mensile complessiva di € 1.050,00, di cui €
250,00 per il suo mantenimento ed € 800 per il mantenimento delle figlie minori oltre assegni familiari e pagamento del 70 % delle spese straordinarie.
Evidenziava che il matrimonio, inizialmente sereno, era entrato in crisi a causa dell'omessa contribuzione del marito ai bisogni delle figlie e delle condotte umilianti da quest'ultimo tenute.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 6 febbraio 2017, si costituiva che, resistendo, spiegava altresì domanda riconvenzionale di CP_1 addebito della separazione alla moglie per il tradimento subito (“[s]i chiede sin d'ora che venga pronunciata sentenza di addebito della separazione a carico della odierna ricorrente”).
All'udienza tenuta ex art. 708 c.p.c. l'8 febbraio 2017 il tentativo di conciliazione falliva e, adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, veniva disposta la prosecuzione della causa dinnanzi al Giudice istruttore che – rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile – ammetteva i mezzi di prova.
Escussi i testimoni sulle circostanza ammesse, il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi al nuovo giudice istruttore – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Dopo alcuni differimenti, resi necessari per l'organizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato, le parti precisavano le conclusioni con le note scritte del 22 e 23 febbraio 2024 e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 marzo 2024 la causa – previa trasmissione degli atti al P.M – veniva rimessa al Collegio per la decisione, concedendo 45 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica.
2. – Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento
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dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, aventi tali effetti diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass., n. 7148/1992).
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia titolo a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass., n. 2183/2013).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da lungo tempo intollerabile.
Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale dei contendenti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, può affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità a carico di uno o dell'altro, la convivenza.
Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi e che, in sede di udienza presidenziale, è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse più inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3. – Riguardo alla domanda di addebito formulata da si deve CP_1 premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno,
l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del
2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(v. Cass., S.U., n. 15248/2001), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei
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coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass., n. 13021/1995;
Cass., n.
279/2000).
Nella specie il marito ha accusato la moglie di avere intrattenuto durante la convivenza matrimoniale una relazione sentimentale con altro uomo, mentre la moglie, all'udienza presidenziale, ha lamentato che tali accuse si basavano su documentazione illegittimamente acquisite perché in violazione delle sua privacy e, successivamente, ha ricondotto la frequentazione con il terzo alla comune passione per la corsa, praticata anche a livello agonistico, escludendo la sussistenza con quest'ultimo di una relazione diversa da quella amicale.
La teste – zia della ricorrente – ha dichiarato di avere Testimone_1 visto personalmente, tra novembre 2015 e febbraio 2016, Parte_1 in compagnia di tenersi per mano e baciarsi sia sul
[...] Persona_3 lungomare di Capo d'Orlando, sia sugli scalini di un teatro (nel contesto, in questo secondo caso, di una manifestazione podistica del dicembre 2015).
Ha altresì riferito di un bacio scambiato tra i due nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2016 in occasione di un prelevamento di denaro presso il Credito Siciliano di via Vittorio Veneto in Capo d'Orlando, precisando di abitare di fronte alla banca,
e di avere più volte visto, nel mese di 2016, la coppia “tenersi per mano, abbracciarsi e baciarsi sulla bocca” in spiaggia.
Parimenti la teste ha confermato lo scambio di Testimone_2 effusioni avvenuto nel dicembre 2015 sugli scalini del teatro in occasione della manifestazione podistica, nonché di avere visto un paio di volte la ricorrente e
sul lungomare di Capo d'Orlando tenersi per mano e in tenuta Persona_3 sportiva.
Infine il teste , investigatore privato incaricato da Testimone_3 CP_1 ha prima dichiarato di conoscere e di avere
[...] Parte_1 individuato il grazie alle foto esibitegli dal resistente prima dell'assunzione Per_3 del mandato e, poi, ha confermato la relazione a sua firma, chiarendo che tra aprile e maggio 2017 vi sono stati effusioni tra i due e alcuni pernotti insieme;
relazione corredata da foto in atti (v., in particolare, la produzione allegata alle note autorizzate sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, acquisita prima dello spirare del termine per le preclusioni probatorie).
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Le puntuali dichiarazioni delle prime due testi consentono di ritenere provata
l'instaurazione di una relazione extra-coniugale antecedente a questo giudizio e che tale accadimento ha determinato l'intollerabilità della convivenza (“ricordo che fosse il mese di gennaio 2016. Ero andata a portare dei bollettini IMU al sig. perché mi Persona_4 occupo di patronato facendo volontariato presso l'UIDEC di Capo d'Orlando quando abbiamo sentito urlare quanto dichiarato nel capitolato”, i.e. «NON TI SEI TOLTA IL VIZIO… MI HAI
TRADITO DI NUOVO… HAI UNA STORIA CON IL NOSTRO CP_1 Per_5
MATRIMONIO È FINITO QUI E QUESTA VOLTA CI SEPARIAMO DEFINITIVAMENTE….
TE NE DEVI ANDARE DA QUESTA CASA PERCHÉ NON SEI DEGNA»).
Gli elementi raccolti sul punto non risultano smentiti dalle deposizioni acquisite nell'interesse di parte attrice, giacché la circostanza che i suoi testi dichiarino di non avere visto la con il non esclude che i fatti siano effettivamente Pt_1 Per_3 accaduti per come riferito da ed Testimone_1 Testimone_2
, come pure la presenza della moglie del in occasione della gara
[...] Per_3 di corsa non rende inverosimile lo scambio delle effusioni, cadute sotto la diretta percezione delle testi ma verosimilmente rimaste ignote alla moglie del Per_3 stesso.
Né la denuncia-querela sporta dalla ricorrente è idonea a infirmare le dichiarazioni di queste ultime vuoi perché a distanza di quattro anni dalla sottoscrizione (22 gennaio
2020) non si ha notizia né dell'avvio né dell'esito del procedimento, vuoi perché in questa sede la parte non ha articolato nessuna prova contraria indiretta che smentisse il racconto dei testi o permettesse di dubitare della genuinità delle deposizioni, ma si è solo limitata nella memoria di replica ad evocare “vecchi rancori legati ad affari di famiglia” che, al di là dell'intempestività e della circostanza che la
non è una familiare, non sono neppure spiegati. Testimone_2
La ricorrente non ha neppure chiesto di escutere il stesso il quale, sotto il Per_3 vincolo della formula di impegno, avrebbe potuto fornire elementi utili alla sua tesi.
Sotto questo profilo, si noti per inciso, le circostanze rappresentate nelle denuncia non sono neppure dirimenti poiché la documentazione video-fotografica prodotta insieme alla relazione di investigazione – seppur successiva al deposito del ricorso per separazione – dà conto del fatto che il (la cui identità è stata contestata Per_3 solo negli scritti conclusivi) potesse agevolmente recarsi da Reggio Calabria a
Messina, ove la ricorrente prestava attività lavorativa.
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Vi è, peraltro, in atti la produzione di uno screen-shot tratto da un post sul profilo
FACEBOOK della ricorrente, sotto cui commenta “il giorno più bello Persona_3 della tua vita è quello in cui decidi che la tua vita è tua...lasciando andare quello che vuole andare, lasciando venire quello che vuole venire ma rimanendo con ciò che è più importante ed essenziale ... Sarà un anno bellissimo” ed replica è vero Parte_1 ciò che scrivi, più di chiunque altro puoi capire il senso di questo post, sarà un anno importante ricco di cambiamenti e tu ne farai parte!”.
Ora, tale documento è perfettamente utilizzabile al processo sia perché la natura privata del profilo, pur invocata dalla ricorrente, non è mai stata dalla stessa dimostrata sia perché – anche laddove vi fosse una violazione della privacy
l'articolo 160, comma 6, T.U. Privacy ratione temporis applicabile prevede che “la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale”.
In sede civile manca, tuttavia, una norma che ponga la sanzione dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione delle disposizione di leggi, sicché tali dati finiscono con l'assumere il rilievo probatorio della libera valutazione da parte del
Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Orbene, tale principio, in mancanza di una disciplina specifica, vale anche quando le condotte prese in considerazione dal codice della privacy possano astrattamente integrare fattispecie penali, come il reato di cui all'art. 616 c.p., che sanziona il comportamento di chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, sia essa ordinaria, che elettronica, compresa la cosiddetta messaggistica istantanea (messenger, skype ecc), e cioè a tutti gli strumenti informativi protetti da password e da nome utente, all'interno dei quali il soggetto, titolare del profilo, interagisce con il mondo esternando fatti e circostanze private o che non desidera che vengano diffuse o conosciute dalla generalità degli utenti. In tutti questi casi la circostanza che la condotta di acquisizione della informazione possa integrare una fattispecie penale non osta all'utilizzazione della documentazione acquisita in sede civile. In realtà il problema più rilevante, in un sistema basato sulle prove atipiche, non è quello della violazione della disciplina posta la codice della privacy o dalla normativa penale a tutela della vita privata, ma è quello dell'utilizzabilità di elementi di prova costituiti dalla riproduzione digitale di corrispondenza elettronica
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o dalla riproduzione di riprese audiovisive sotto il profilo dell'autenticità delle stesse, della loro genuinità e della riconducibilità ai fatti di causa (ad esempio la riconducibilità del messaggio al presunto autore).
La norma principale è l'art. 2712 c.c. alla cui stregua “le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Sul punto la Suprema
Corte ha avuto modo di precisare che anche in tal caso opera il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova (Cass., n. 2117/2011;
Cass., n. 9526/2010) degradandole a prova liberamente apprezzabile dal giudice ex art.116 c.p.c. (Cass., n. 1033/2013).
Nella specie la riferibilità del commento all'account di non è mai Persona_3 stata messa in discussione nel processo, né invero è stato contestato che lo scambio di messaggi sia realmente avvenuto ed in tal caso non si può porre un problema di utilizzabilità della documentazione ai fini della prova dei fatti allegati (Cass., n.
6881/1987;
Cass., n. 12206/1993;
Cass., n. 12715/1998).
Ora, pur recependo la dichiarazione (non contestata) della ricorrente secondo cui il post sarebbe stato effettivamente da lei scritto il 31 dicembre 2016, quando cioè il ricorso di separazione era stato presentato, non può farsi a meno di notare come il
usi espressioni che lasciano chiaramente intendere, già in base al loro tenore Per_3 letterale, che la frequentazione extra-coniugale tra i due – la cui prova, è bene ribadirlo, può ritenersi raggiunta in base alle deposizioni testimoniali acquisite – era già da tempo in atto.
Altrimenti non si spiegherebbe perché egli inviti la ricorrente a “RIMANERE CON CIÒ
CHE È PIÙ IMPORTANTE ED ESSENZIALE” e non già semplicemente a scegliere ciò che
è più importante ed essenziale e quest'ultima non si sia solo limitata a confermare, ma abbia sentito l'esigenza di evidenziare l'empatia del primo e di assicurargli la partecipazione alla propria vita (è vero ciò che scrivi, sarà un anno importante ricco di cambiamenti e tu ne farai parte!”);
partecipazione da quel momento resa pubblica e confermata dalle indagini investigative compiute nella primavera 2017 che restituiscono il quadro di una coppia nello sport [v. le fotografie allegate alla memoria istruttoria n. 2 del resistente e non puntualmente e tempestivamente contestate ovvero i frame del DVD – la cui istanza di produzione in atti del
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20/10/2017 (antecedente alla maturazione delle preclusioni istruttorie) è stata autorizzata con ordinanza del 17 luglio 2019 – in cui i sig.ri e si Pt_1 Per_3 allenano insieme sulla pista ciclabile] e nella vita (v. le fotografie allegate alla memoria n. 2 del resistente non puntualmente e tempestivamente contestate e i frame dei DVD ove gli stessi si scambiano effusioni fuori e dentro la macchina).
Non vi è dubbio che i fatti indicati dal ed emersi dall'istruttoria siano CP_1 idonei a giustificare una pronuncia di addebito della separazione.
Infatti, l'inosservanza dell'obbligo della fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali che deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile
(Cass. n. 12857/2005), mentre spetta al coniuge che se ne renda responsabile dimostrare che essa non abbia esplicato alcuna rilevanza nel determinare
l'irreversibile disgregazione della unità familiare (Cass., n. 25618/2007;
Cass., n.
16614/2010).
Nel caso in esame, ha sì negato la relazione extra- Parte_1 coniugale, ma non ha in ogni caso provato in via subordinata che l'eventuale relazione con un altro uomo non abbia influito sulla fine dell'unione con il marito
(Cass., n. 25618/2007, Cass., n. 9877/2006;
Cass., n. 8512/2006;
Cass., n.
16614/2010), giacché gli screen-shot prodotti come all. 12 alla memoria istruttoria n. 3 sono tardivi perché “produzioni documentali” da versare entro il termine per la seconda memoria e, in ogni caso, criptici. Né eventuali preesistenti – e, si ribadisce, non provate – difficoltà di relazione tra i coniugi possono valere di per sé a diminuire la rilevanza causale dell'instaurazione di una relazione extraconiugale ai fini della definitiva rottura dell'unione coniugale (Cass., n. 5916/1996;
Cass., n. 9472/1999).
Insomma, oltre a sostenere di occuparsi in via Parte_1 esclusiva del ménage familiare – scelta che appariva necessaria giacché, da un lato, il marito lavorava fuori sede e, dall'altro, non è stata dimostrata l'esistenza di accordi diversi tra coniugi – non ha concretamente provato che al tempo della instaurazione della relazione extraconiugale il rapporto con fosse ormai CP_1 irrimediabilmente compromesso né che lo stesso fosse affetto, come pure sostenuto, durante la vita coniugale da insana gelosia, non essendo stata articolata sul punto alcuna circostanza di prova.
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Infine va osservato che il concetto di fedeltà deve essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma in senso più ampio e profondo, quale impegno ricadente su ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca
(Cass., n. 15557/2008) e di comportarsi con lealtà e rispetto, i quali impongono di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che risultano essere in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita in comune, sicché costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà anche il comportamento di un coniuge, che dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e porti offesa alla dignità ed all'onore dell'altro,
a prescindere dalla ricorrenza dell'adulterio (Cass., n. 1335/1980;
Cass., n.
6834/1998).
Alla stregua delle superiori considerazioni, non potendosi la relazione delle ricorrente con il derubricare ad “abbracci, sorrisi e foto tra i podisti” (v. comparsa Per_3 conclusionale), ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione a carico di vada accolta e che, conseguentemente, vada Parte_1 rigettata la domanda diretta ad ottenere la condanna del alla CP_1 corresponsione di un assegno per il mantenimento del coniuge ai sensi dell'art. 156
c.c., posto che il riconoscimento del diritto all'assegno richiede che alla parte istante non sia addebitabile la separazione.
4. – Il raggiungimento medio tempore della maggiore età da parte di comporta Per_1 il non luogo a provvedere sul relativo affidamento, giacché la stessa potrà scegliere da sé modi e tempi di frequentazione dei genitori.
Con riferimento all'altra figlia della coppia, va osservato che l'art. Persona_2
337 ter c.c. stabilisce, al comma 2, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (...).
La Corte di cassazione ha affermato a più riprese che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli” – espressione del principio di bigenitorialità – “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(v., ex multis, Cass., n. 16593/2008).
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Nella specie non sono emersi particolari elementi che inducano ad escludere
l'affidamento condiviso, nondimeno occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
È pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con
l'ordinanza presidenziale che ha disposto l'affidamento condiviso di Per_2
, la domiciliazione presso la madre e i tempi di permanenza presso il padre.
[...]
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, i genitori possono sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei coniugi e della figlia che, vista l'età, è sicuramente nelle condizioni di esprimere il proprio punto di vista.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultima in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi.
Appare tuttavia opportuno, al fine di evitare che eventuali conflittualità della coppia rechino danno alla figlia minorenne, affidare un mandato di vigilanza, supporto e mediazione ai Servizi Sociali a cui uno o entrambi i genitori si rivolgeranno in difetto di accordo sulle decisioni di straordinaria amministrazione per ottenere un sostegno al corretto esercizio della genitorialità (Cass., n. 32290/2023).
L'ordinanza presidenziale va confermata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale sita in Capo d'Orlando, via
Cordovena n. 32 ad poiché la prole vive Parte_1 prevalentemente con la stessa nella casa familiare dove è cresciuta e vi è, pertanto,
l'esigenza di salvaguardare la continuità dell'habitat domestico;
assegnazione a cui anche il resistente ha aderito (“si concorda che entrambe le figlie vivano prevalentemente con la madre nella casa coniugale, di proprietà del sig. in Capo d'Orlando, Via Cordovena n. CP_1
10 32”), implicitamente rinunciando alla domanda con cui aveva chiesto di stabilire che moglie e figlie andassero ad abitare in altro stabile con canone di locazione a suo carico.
5. – Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie devono farsi le seguenti considerazioni.
L'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni
L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio, divenendo questi titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori
(Cass., n. 5652/2012).
Peraltro, costituisce invero principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto a un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass., n.
15065/2000;
Cass., n. 3363/1993).
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il principio generale di tutela della prole – desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 148, 155 comma 4 c.c., art. 6 legge n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987) – porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tutt'ora economicamente dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore.
Ciò implica che il coniuge è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del
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diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass., n. 1146/2007;
Cass., n.
6215/1994).
Nondimeno l'assegno a questo titolo richiede oltre al requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente anche il requisito della non autosufficienza economica o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla.
Quanto al concetto della indipendenza economica, esso non coincide con
l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia (Cass., n. 23596/2006).
Inoltre, la prova della convivenza, che costituisce fatto costitutivo del diritto, deve essere fornita dal genitore richiedente, mentre la prova del requisito dell'autosufficienza economica, che escluderebbe la legittimazione a ricevere
l'assegno di mantenimento, va fornita dall'obbligato (Cass., n. 565/1998).
Nel caso di specie, da un canto, non è contestato che convive con la madre Per_1
e, dall'altro, non è stata fornita la prova che quest'ultima abbia raggiunto
l'autosufficienza economica.
Al contrario la sua età (19 anni ad ottobre) lascia ritenere che ella non abbia ancora le risorse economiche per provvedere da sé al proprio mantenimento e che non gli sia imputabile alcuna negligenza nel reperirle.
Ora, tenuto conto che a) l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass.,
n. 17055/2007;
Cass., n. 13664/2022), b) l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno e non dipende dalle capacità economiche dell'altro (Cass., n. 11414/2012), c) il resistente percepisce una retribuzione-media annua di € 42.000 al lordo (oltre ad avere la disponibilità di beni immobili e polizze allegati in comparsa conclusionale) e
d) non è più tenuto a versare alcun mantenimento alla moglie, appare congruo che corrisponda ad a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie la somma complessiva di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
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Per le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione.
Le suddette spese andranno previamente concordate per iscritto tra le parti anche nel quantum, salvo che non si tratti di spese di carattere urgente e in caso di disaccordo le parti dovranno fare riferimento alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio
Nazionale Forense.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate per 1/3 alla luce della comune volontà di separarsi, mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico di Parte_1
e liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
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