Trib. Cremona, sentenza 14/06/2024, n. 204
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N. 284/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. M M M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Pollastro, presso lo Studio del quale in Milano, via Marcona n. 78, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE - contro (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. CP_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Savi, presso lo studio della quale in Crema, via Barbelli n. 7, sono elettivamente domiciliati
- RESISTENTI –
Oggetto: Differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario. All'udienza i procuratori hanno concluso come in atti.
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
e il legale rappresentante Controparte_1 [...] er sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice nei confronti della
[...]
, nonché del sig. personalmente, del complessivo Controparte_3 CP_2 importo di € 10.139,82= a titolo di arretrati relativi al pregresso rapporto di lavoro;importo così articolato
€ 8.227,27= a titolo di orario straordinario
€ 1.912,55= a titolo di compenso per ore supplementari. ovvero dei differenti importi che verranno quantificati in giudizio E per conseguenza Condannare i resistenti di , con sede in (26010) Ripalta Arpina (CR) Controparte_1 CP_3 via Roma n. 2, (Cod. Fisc. in persona del Presidente e legale rappresentante sig. P.IVA_1
CP_2
Nonché in via solidale il sig. personalmente, (Cod. Fisc. CP_2
, residente in (26010) , via Roma 10/a C.F._2 CP_3
a corrispondere alla ricorrente sig.ra il complessivo importo di € 10.139,82=, Parte_1 a titolo di arretrati relativi al pregresso rapporto di lavoro;importo come sopra dettagliato ed articolato, ovvero i differenti importi che verranno quantificati in giudizio, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al pagamento effettivo, nonché interessi moratori, questi ultimi dalla data di deposito del presente ricorso alla data di effettivo pagamento”. Con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti, con unica memoria, l' Controparte_1
contestando le avversarie pretese siccome infondate
[...] CP_2 in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare : respingere le domande tutte avanzate in ricorso nei confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali.”. Esperito inutilmente e reiteratamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa mediante l'espletamento delle prove orali richieste, all'udienza del 13 giugno 2024 il
Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
30 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda.
A fondamento del ricorso, ha premesso di avere lavorato Parte_1 alle dipendenze dell convenuta in forza di contratto a tempo pieno e CP_1 indeterminato a far data dal 15 dicembre 2017, con inquadramento nel V Liv.
C.C.N.L. Pubblici Esercizi, verso una retribuzione di € 1.454,28 mensili lordi.
Ha affermato, quindi, di avere svolto, sino a luglio 2018, sia le mansioni di cameriera presso il ristorante dell , lavorando dalle 12.00 alle 14.30 e CP_1 dalle 19.30 alle 23.00, sia le mansioni di commessa presso il market annesso, prestando servizio dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30, per un totale di 13 ore
2
giornaliere, per sei giorni lavorativi e con riposo al lunedì. Da luglio 2018, inoltre, il ristorante sarebbe stato chiuso e il contratto le sarebbe stato formalmente convertito in part time al 50% di 20 ore settimanali;nella sostanza, tuttavia, ella avrebbe continuato a lavorare presso il market dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30, per
7 ore al giorno, di cui 3 a titolo di supplementare.
Ha riferito, infine, di essersi dimessa per giusta causa in data 10 gennaio 2019, in quanto, da agosto 2018, la convenuta avrebbe smesso di corrispondere gli emolumenti;solo ad aprile 2019, infine, avrebbe ricevuto quanto formalmente risultante dalle buste paga, per complessivi € 5.548,04, già comprensivi di indennità sostitutiva del preavviso.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna della convenuta – nonché del in solido ex art. 38 c.c. – al pagamento delle CP_4 CP_2 differenze retributive maturate, rispettivamente, a titolo di straordinario (per €
8.227,27, stante la maggiorazione del 30% ex art. 126 C.C.N.L.) e supplementare (per
€ 1.912,55, tenuto conto della maggiorazione del 30% ex art. 79 C.C.N.L.).
*
2. Le differenze retributive derivanti dal maggiore orario di lavoro asseritamente svolto.
La ricorrente ha dedotto di avere lavorato per un orario superiore a quello pattuito nel contratto individuale di lavoro e risultante dai cedolini paga, svolgendo 5 ore di lavoro straordinario al giorno fino a luglio 2018 e 3 ore di lavoro supplementare al giorno nel periodo successivo alla conversione del rapporto in part time.
I convenuti, non contestando l'esistenza del rapporto di lavoro, hanno sostenuto che, fino alla chiusura del ristorante a fine maggio 2018, aveva Parte_1 sempre e solo lavorato come cameriera, svolgendo l'orario pattuito e prestando le sole ore di straordinario risultanti dalle busta paga;solo da giugno 2018 a inizio dicembre 2018, infatti, ella avrebbe svolto attività di cassiera presso il market, alternandosi ai colleghi e come da accordo di Parte_2 Parte_3 conversione in part time di 20 ore settimanali versato in atti.
Nel presente giudizio, quindi, occorre verificare l'effettivo orario di lavoro osservato dalla ricorrente nel periodo considerato.
3
A tal fine, peraltro, occorre rammentare, sotto un profilo di ordine generale, che
“sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. lav., n. 16150/2018). Incombeva, dunque, su Parte_1
l'onere di dimostrare di avere lavorato per un monte ore maggiore di
[...] quello pattuito e di essere stata impiegata, al contempo, nelle mansioni di cameriera e di cassiera presso i due esercizi della con gli orari indicati in ricorso. CP_5
L'istruttoria orale, tuttavia, ha smentito la ricostruzione attorea.
Procedendo con ordine, la teste comune – dipendente della Parte_3 convenuta da marzo 2015 a gennaio 2019 – ha dichiarato: “lavoravo nel mini market e, ogni tanto, davo una mano al ristorante, ma principalmente al mini-market. Al mini-market facevo il seguente orario: 7.30-12.30, nel pomeriggio dalle 15.30-16 fino alle 19.30, ma eravamo in due e non sempre facevo entrambi i turni. Ristorante e mini-market sono nella stessa struttura, l'entrata è la stessa, poi si può andare all'uno o all'altro, quindi io vedevo chi lavorava al mini-market e chi al ristorante. Conosco la ricorrente, ha lavorato un annetto quando c'ero io. Lei lavorava nel ristorante
e, quando ha chiuso il ristorante, ha lavorato nel mini-market. Non ricordo se abbia lavorato contemporaneamente presso i due esercizi, mi sembra che sia venuta al mini-market quando il ristorante era chiuso al pubblico. Quando lavorava al mini-market, faceva più o meno i miei orari:
c'eravamo io e il mio collega, poi è venuta lei, non ricordo, però, se lavorasse su entrambi i turni o solo al mattino o solo al pomeriggio. Quando lavorava al ristorante, la vedevo arrivare verso le 11-
11.30, che era l'orario di apertura del ristorante;allo stesso modo, la sera la vedevo arrivare verso le
18-18.30. Logicamente, siccome il mini-market chiudeva, io non la vedevo mai uscire, però, siccome segnavo io gli orari per i camerieri e i dipendenti del negozio, era la ricorrente medesima a comunicarmi i suoi orari di uscita, mi sembra che ogni giorno mi comunicasse l'orario di uscita del giorno precedente, di solito era così. C'era un laptop nel negozio, io segnavo gli orari in un file e poi li giravo a fine mese al sig. per quanto riguarda eventuali contestazioni sugli orari, non ne ho CP_2 memoria. Preciso che nell'ultimo periodo, quando la ricorrente lavorava al mini-market, eravamo in tre, io e il mio collega eravamo part time e lei non ricordo, giravamo sui due turni e negli ultimi tempi, quindi dal 2017-2018, poiché c'era meno lavoro, eravamo da soli a lavorare al mini-market.
Quindi, lavorava uno per turno e non mi sembra proprio di avere mai lavorato nello stesso turno con
4 la ricorrente. Il market era aperto 7/7, perché lavoravamo anche la domenica mattina” (cfr. verbale d'udienza del 8.3.2024).
La teste, dunque, ha negato che la ricorrente abbia mai lavorato per l'intera giornata, alternando le mansioni di cameriera e di cassiera, confermando, piuttosto, che ella aveva sempre servito presso il ristorante fino alla sua chiusura al pubblico;solo successivamente, quindi, era stata adibita al mini-market in via stabile e su turni.
Non ha, poi, in alcun modo confermato l'espletamento di lavoro straordinario eccedente quello risultante dalle buste paga, precisando di essersi sempre occupata personalmente dell'inserimento dei dati lavorativi, secondo le indicazioni fornite dalla medesima senza ricordare di avere mai subito rimostranze al riguardo. Pt_1
Dichiarazioni ancora più precise sono state rese dal teste comune
[...] che ha riferito: “Quando il ristorante ha aperto nel 2015, fino alla chiusura – Tes_1 forse nel 2018 – ho fatto il cuoco presso il ristorante “ . (…) Tutti i giorni, quando Org_1 entravo, andavo anche a salutare in negozio, perché erano i miei colleghi, quindi vedevo chi lavorava anche nel mini-market, anche perché se mi serviva qualcosa in cucina la prendevo dal negozio.
Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme, non saprei dire il periodo, comunque l'ultimo periodo prima della chiusura del ristorante nel 2018. Faceva la cameriera, iniziava verso le 11-
11.30 e finivamo al massimo alle 14.00;alla sera alle 17.30-18.00, a volte anche più tardi se
c'erano meno preparazioni da fare, fino al massimo alle 23.30. Nel fine settimana si finiva più tardi – ma, comunque, al massimo fino a mezzanotte - perché c'era più gente, ma durante la settimana gli orari erano quelli.
Io so che quando arrivavo al mini-market trovavo o o qualche volte poteva Pt_2 Pt_3 esserci la ricorrente per sostituire qualcuno, ma normalmente c'erano o dopo la Pt_2 Pt_3 chiusura del ristorante non so, anche perché io ho smesso anche un po' prima della chiusura per smaltire ferie e permessi arretrati. Quando doveva anche sostituire i colleghi assenti in negozio, la ricorrente lavorava sia come cameriera che al negozio, ma capitava raramente;anche a me, del resto, era capitato di andare qualche volta in negozio;questo, comunque, succedeva nell'orario del servizio al ristorante, era per soddisfare un cliente che si poteva casualmente presentare all'improvviso o durante la chiusura del negozio, ma il servizio non si sommava a quello del ristorante. Questo perché il negozio era chiuso durante l'orario di servizio. Se per caso c'era tanta gente in negozio e io o gli altri addetti al ristorante non riuscivamo a operare nel market senza distogliere energie alla cucina, chiamavo e gli dicevo di venire in negozio. Non mi risulta che la ricorrente Parte_2
5 lavorasse anche al mini-market una volta finito con il ristorante, so che quando salutavo i colleghi in negozio, questi erano o Parte_3 Parte_2
Preciso che al ristorante io avevo libero il martedì sera o il mercoledì, ma lasciavo tutto pronto ai ragazzi che lavoravano con me. Il ristorante era aperto tutti i giorni, forse era chiuso il lunedì, ma non ricordo, comunque erano più le volte che lavoravamo 7/7 giorni e ci turnavamo, perché ognuno aveva il suo giorno di riposo. Preciso che io preparavo il foglio-ore mio e di chi lavorava in cucina con me e lo consegnavo settimanalmente a che poi si occupava del seguito. Preciso, però, Parte_3 che mi occupavo solo della parte della cucina, la sig.ra provvedeva da sola a comunicare le Pt_1 sue ore alla Casazza” (cfr. verbale d'udienza del 8.3.2024).
Il teste, dunque, ha confermato l'orario di 7-8 ore giornaliere presso il ristorante, negando che avesse mai lavorato stabilmente anche presso il Parte_1 market fino alla sua chiusura;ha spiegato, anzi, che poteva capitare che – durante
l'orario di lavoro presso il ristorante, allorché il market era chiuso – i dipendenti servissero occasionalmente qualche cliente del negozio e che, se anche la ricorrente aveva lavorato anche nel negozio nel periodo in cui lavorava come cameriera, ciò era avvenuto in maniera del tutto occasionale, per la sostituzione dei colleghi adibiti al market.
Nemmeno il teste di parte ricorrente , del resto, ha confermato la Tes_2 tesi attorea, affermando: “Ho lavorato per l' dal 2016 fino all'inizio del Controparte_1
2018, a gennaio o febbraio. Lavoravo come cuoco, la mattina dalle 11.00 alle 13/14 e la sera dalle 18.00 alle 22.00, ho sempre fatto questi orari. Conosco la ricorrente, ha lavorato come collega al ristorante dell' faceva la cameriera e forse qualche ora in negozio, ma non saprei dire CP_1 che orario. Lo dico perché quando arrivavo al lavoro ogni tanto capitava di vederla al negozio. Nel negozio lavoravano (il signore che è qui fuori), non so quali orari Parte_4 Pt_2 facessero. Nel market lavoravano loro due, la lavorava come cameriera. Quando ho Pt_1 lavorato lì, lei faceva la cameriera;non ricordo bene, perché sono passati 6 o 7 anni. Non lavorava fissa nel negozio, se serviva poteva andare qualche ora. Non ricordo che orari facesse. Quando ancora lavoravo, il ristorante ha chiuso qualche tempo, poi ha riaperto ancora. Non ricordo dove lavorasse la ricorrente quando il ristorante ha chiuso” (cfr. verbale d'udienza del 10.04.2024).
Le dichiarazioni dei testi di cui sopra, infine, sono state riscontrate anche dal teste di parte resistente , dipendente dell' dal 2015 a Parte_2 CP_1 ottobre 2020, il quale ha dichiarato: “Io lavoravo solo nel negozio, la mattina dalle 7.30 alle
6 12.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 circa, mi alternavo su due turni con la collega
Il negozio è piccolo, eravamo in due a essere addetti al negozio e, con i turni, eravamo Pt_3 sempre uno per turno. Conosco la ricorrente, lavorava al ristorante, ha sempre lavorato lì come cameriera e si occupava di servire ai tavoli. Non so di preciso che orari facesse, di mattina dalle
12.00 alle 14.00, la sera dalle 19 alle 22.00-22.30, magari il fine settimana si lavorava qualcosa in più. Qualche volta ha lavorato anche al market, sostituiva me o la quando eravamo in Pt_3 ferie, ma il suo lavoro principale era quello di cameriera. Non ricordo che in qualche periodo abbia lavorato solo al market. C'è stato un periodo in cui il ristorante è stato chiuso perché c'era poco lavoro e in quel periodo ha lavorato qualche ora al negozio;non ricordo bene, perché sono passati sei anni. Non c'è stato un periodo in cui abbia lavorato sia al negozio che al market, penso di no, perché ha lavorato al market quando il ristorante era chiuso. Ogni settimana Parte_3 segnava le ore di lavoro di tutti (anche della ricorrente), che noi comunicavamo a lei;queste ore, a fine mese, venivano date al datore di lavoro che le inviava al commercialista via mail, che preparava le buste;noi, poi, le firmavamo per accettazione” (cfr. verbale d'udienza del 10.04.2024).
Anche in tal caso, dunque, risulta confermato che la ricorrente aveva lavorato sempre e solo presso il ristorante della convenuta finché lo stesso era stato aperto al pubblico, salvo eccezionali sostituzioni dei due colleghi e in caso di Pt_3 Pt_2 malattia o ferie, osservando un orario di 7-8 ore giornaliere, come da contratto.
Solo a seguito della chiusura del locale, quindi, la stessa era stata adibita stabilmente, per “qualche ora”, al negozio, come già riferito dalla teste Pt_3
Alla luce di tutto quanto sopra, in definitiva, non ha Parte_1 dimostrato di avere svolto le ore di lavoro supplementare e straordinario indicate.
Tutti i testimoni - con dichiarazioni senz'altro attendibili perché disinteressate, intrinsecamente coerenti e reciprocamente confermate – hanno, infatti, univocamente dichiarato che la ricorrente aveva svolto mansioni di cameriera finché il ristorante dell era rimasto aperto, Controparte_1 salvo sporadiche occasioni nelle quali era stata adibita al market, ma solo per la sostituzione dei colleghi e in tale contesto, aveva osservato un orario Pt_2 Pt_3 corrispondente a quello indicato nel contratto individuale (doc. 1, fascicolo ricorrente), pari a 7-8 ore al giorno (testi e , venendo retribuita sulla Tes_2 Tes_1 base delle ore, anche straordinarie, dalla medesima dichiarate alla collega Pt_3
7
(cfr. straordinari e maggiorazioni risultanti dalle buste paga sub doc. 4, Pt_3 fascicolo ricorrente e doc. 5, fascicolo resistente).
Inoltre, a far data da giugno 2018 e in seguito alla chiusura del ristorante, ella era stata adibita alle mansioni di cassiera presso il market, per un orario ridotto di 20 ore settimanali (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente), e aveva sempre osservato turni di quattro o cinque ore al giorno (cfr. teste e . Pt_3 Pt_2
Non risulta, dunque, dimostrato lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quanto pattuito e, comunque, a quanto già pienamente risultante dai prospetti paga.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
*** * ***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. M M M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Pollastro, presso lo Studio del quale in Milano, via Marcona n. 78, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE - contro (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. CP_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Savi, presso lo studio della quale in Crema, via Barbelli n. 7, sono elettivamente domiciliati
- RESISTENTI –
Oggetto: Differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario. All'udienza i procuratori hanno concluso come in atti.
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
e il legale rappresentante Controparte_1 [...] er sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice nei confronti della
[...]
, nonché del sig. personalmente, del complessivo Controparte_3 CP_2 importo di € 10.139,82= a titolo di arretrati relativi al pregresso rapporto di lavoro;importo così articolato
€ 8.227,27= a titolo di orario straordinario
€ 1.912,55= a titolo di compenso per ore supplementari. ovvero dei differenti importi che verranno quantificati in giudizio E per conseguenza Condannare i resistenti di , con sede in (26010) Ripalta Arpina (CR) Controparte_1 CP_3 via Roma n. 2, (Cod. Fisc. in persona del Presidente e legale rappresentante sig. P.IVA_1
CP_2
Nonché in via solidale il sig. personalmente, (Cod. Fisc. CP_2
, residente in (26010) , via Roma 10/a C.F._2 CP_3
a corrispondere alla ricorrente sig.ra il complessivo importo di € 10.139,82=, Parte_1 a titolo di arretrati relativi al pregresso rapporto di lavoro;importo come sopra dettagliato ed articolato, ovvero i differenti importi che verranno quantificati in giudizio, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al pagamento effettivo, nonché interessi moratori, questi ultimi dalla data di deposito del presente ricorso alla data di effettivo pagamento”. Con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti, con unica memoria, l' Controparte_1
contestando le avversarie pretese siccome infondate
[...] CP_2 in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare : respingere le domande tutte avanzate in ricorso nei confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali.”. Esperito inutilmente e reiteratamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa mediante l'espletamento delle prove orali richieste, all'udienza del 13 giugno 2024 il
Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
30 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda.
A fondamento del ricorso, ha premesso di avere lavorato Parte_1 alle dipendenze dell convenuta in forza di contratto a tempo pieno e CP_1 indeterminato a far data dal 15 dicembre 2017, con inquadramento nel V Liv.
C.C.N.L. Pubblici Esercizi, verso una retribuzione di € 1.454,28 mensili lordi.
Ha affermato, quindi, di avere svolto, sino a luglio 2018, sia le mansioni di cameriera presso il ristorante dell , lavorando dalle 12.00 alle 14.30 e CP_1 dalle 19.30 alle 23.00, sia le mansioni di commessa presso il market annesso, prestando servizio dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30, per un totale di 13 ore
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giornaliere, per sei giorni lavorativi e con riposo al lunedì. Da luglio 2018, inoltre, il ristorante sarebbe stato chiuso e il contratto le sarebbe stato formalmente convertito in part time al 50% di 20 ore settimanali;nella sostanza, tuttavia, ella avrebbe continuato a lavorare presso il market dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30, per
7 ore al giorno, di cui 3 a titolo di supplementare.
Ha riferito, infine, di essersi dimessa per giusta causa in data 10 gennaio 2019, in quanto, da agosto 2018, la convenuta avrebbe smesso di corrispondere gli emolumenti;solo ad aprile 2019, infine, avrebbe ricevuto quanto formalmente risultante dalle buste paga, per complessivi € 5.548,04, già comprensivi di indennità sostitutiva del preavviso.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna della convenuta – nonché del in solido ex art. 38 c.c. – al pagamento delle CP_4 CP_2 differenze retributive maturate, rispettivamente, a titolo di straordinario (per €
8.227,27, stante la maggiorazione del 30% ex art. 126 C.C.N.L.) e supplementare (per
€ 1.912,55, tenuto conto della maggiorazione del 30% ex art. 79 C.C.N.L.).
*
2. Le differenze retributive derivanti dal maggiore orario di lavoro asseritamente svolto.
La ricorrente ha dedotto di avere lavorato per un orario superiore a quello pattuito nel contratto individuale di lavoro e risultante dai cedolini paga, svolgendo 5 ore di lavoro straordinario al giorno fino a luglio 2018 e 3 ore di lavoro supplementare al giorno nel periodo successivo alla conversione del rapporto in part time.
I convenuti, non contestando l'esistenza del rapporto di lavoro, hanno sostenuto che, fino alla chiusura del ristorante a fine maggio 2018, aveva Parte_1 sempre e solo lavorato come cameriera, svolgendo l'orario pattuito e prestando le sole ore di straordinario risultanti dalle busta paga;solo da giugno 2018 a inizio dicembre 2018, infatti, ella avrebbe svolto attività di cassiera presso il market, alternandosi ai colleghi e come da accordo di Parte_2 Parte_3 conversione in part time di 20 ore settimanali versato in atti.
Nel presente giudizio, quindi, occorre verificare l'effettivo orario di lavoro osservato dalla ricorrente nel periodo considerato.
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A tal fine, peraltro, occorre rammentare, sotto un profilo di ordine generale, che
“sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. lav., n. 16150/2018). Incombeva, dunque, su Parte_1
l'onere di dimostrare di avere lavorato per un monte ore maggiore di
[...] quello pattuito e di essere stata impiegata, al contempo, nelle mansioni di cameriera e di cassiera presso i due esercizi della con gli orari indicati in ricorso. CP_5
L'istruttoria orale, tuttavia, ha smentito la ricostruzione attorea.
Procedendo con ordine, la teste comune – dipendente della Parte_3 convenuta da marzo 2015 a gennaio 2019 – ha dichiarato: “lavoravo nel mini market e, ogni tanto, davo una mano al ristorante, ma principalmente al mini-market. Al mini-market facevo il seguente orario: 7.30-12.30, nel pomeriggio dalle 15.30-16 fino alle 19.30, ma eravamo in due e non sempre facevo entrambi i turni. Ristorante e mini-market sono nella stessa struttura, l'entrata è la stessa, poi si può andare all'uno o all'altro, quindi io vedevo chi lavorava al mini-market e chi al ristorante. Conosco la ricorrente, ha lavorato un annetto quando c'ero io. Lei lavorava nel ristorante
e, quando ha chiuso il ristorante, ha lavorato nel mini-market. Non ricordo se abbia lavorato contemporaneamente presso i due esercizi, mi sembra che sia venuta al mini-market quando il ristorante era chiuso al pubblico. Quando lavorava al mini-market, faceva più o meno i miei orari:
c'eravamo io e il mio collega, poi è venuta lei, non ricordo, però, se lavorasse su entrambi i turni o solo al mattino o solo al pomeriggio. Quando lavorava al ristorante, la vedevo arrivare verso le 11-
11.30, che era l'orario di apertura del ristorante;allo stesso modo, la sera la vedevo arrivare verso le
18-18.30. Logicamente, siccome il mini-market chiudeva, io non la vedevo mai uscire, però, siccome segnavo io gli orari per i camerieri e i dipendenti del negozio, era la ricorrente medesima a comunicarmi i suoi orari di uscita, mi sembra che ogni giorno mi comunicasse l'orario di uscita del giorno precedente, di solito era così. C'era un laptop nel negozio, io segnavo gli orari in un file e poi li giravo a fine mese al sig. per quanto riguarda eventuali contestazioni sugli orari, non ne ho CP_2 memoria. Preciso che nell'ultimo periodo, quando la ricorrente lavorava al mini-market, eravamo in tre, io e il mio collega eravamo part time e lei non ricordo, giravamo sui due turni e negli ultimi tempi, quindi dal 2017-2018, poiché c'era meno lavoro, eravamo da soli a lavorare al mini-market.
Quindi, lavorava uno per turno e non mi sembra proprio di avere mai lavorato nello stesso turno con
4 la ricorrente. Il market era aperto 7/7, perché lavoravamo anche la domenica mattina” (cfr. verbale d'udienza del 8.3.2024).
La teste, dunque, ha negato che la ricorrente abbia mai lavorato per l'intera giornata, alternando le mansioni di cameriera e di cassiera, confermando, piuttosto, che ella aveva sempre servito presso il ristorante fino alla sua chiusura al pubblico;solo successivamente, quindi, era stata adibita al mini-market in via stabile e su turni.
Non ha, poi, in alcun modo confermato l'espletamento di lavoro straordinario eccedente quello risultante dalle buste paga, precisando di essersi sempre occupata personalmente dell'inserimento dei dati lavorativi, secondo le indicazioni fornite dalla medesima senza ricordare di avere mai subito rimostranze al riguardo. Pt_1
Dichiarazioni ancora più precise sono state rese dal teste comune
[...] che ha riferito: “Quando il ristorante ha aperto nel 2015, fino alla chiusura – Tes_1 forse nel 2018 – ho fatto il cuoco presso il ristorante “ . (…) Tutti i giorni, quando Org_1 entravo, andavo anche a salutare in negozio, perché erano i miei colleghi, quindi vedevo chi lavorava anche nel mini-market, anche perché se mi serviva qualcosa in cucina la prendevo dal negozio.
Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme, non saprei dire il periodo, comunque l'ultimo periodo prima della chiusura del ristorante nel 2018. Faceva la cameriera, iniziava verso le 11-
11.30 e finivamo al massimo alle 14.00;alla sera alle 17.30-18.00, a volte anche più tardi se
c'erano meno preparazioni da fare, fino al massimo alle 23.30. Nel fine settimana si finiva più tardi – ma, comunque, al massimo fino a mezzanotte - perché c'era più gente, ma durante la settimana gli orari erano quelli.
Io so che quando arrivavo al mini-market trovavo o o qualche volte poteva Pt_2 Pt_3 esserci la ricorrente per sostituire qualcuno, ma normalmente c'erano o dopo la Pt_2 Pt_3 chiusura del ristorante non so, anche perché io ho smesso anche un po' prima della chiusura per smaltire ferie e permessi arretrati. Quando doveva anche sostituire i colleghi assenti in negozio, la ricorrente lavorava sia come cameriera che al negozio, ma capitava raramente;anche a me, del resto, era capitato di andare qualche volta in negozio;questo, comunque, succedeva nell'orario del servizio al ristorante, era per soddisfare un cliente che si poteva casualmente presentare all'improvviso o durante la chiusura del negozio, ma il servizio non si sommava a quello del ristorante. Questo perché il negozio era chiuso durante l'orario di servizio. Se per caso c'era tanta gente in negozio e io o gli altri addetti al ristorante non riuscivamo a operare nel market senza distogliere energie alla cucina, chiamavo e gli dicevo di venire in negozio. Non mi risulta che la ricorrente Parte_2
5 lavorasse anche al mini-market una volta finito con il ristorante, so che quando salutavo i colleghi in negozio, questi erano o Parte_3 Parte_2
Preciso che al ristorante io avevo libero il martedì sera o il mercoledì, ma lasciavo tutto pronto ai ragazzi che lavoravano con me. Il ristorante era aperto tutti i giorni, forse era chiuso il lunedì, ma non ricordo, comunque erano più le volte che lavoravamo 7/7 giorni e ci turnavamo, perché ognuno aveva il suo giorno di riposo. Preciso che io preparavo il foglio-ore mio e di chi lavorava in cucina con me e lo consegnavo settimanalmente a che poi si occupava del seguito. Preciso, però, Parte_3 che mi occupavo solo della parte della cucina, la sig.ra provvedeva da sola a comunicare le Pt_1 sue ore alla Casazza” (cfr. verbale d'udienza del 8.3.2024).
Il teste, dunque, ha confermato l'orario di 7-8 ore giornaliere presso il ristorante, negando che avesse mai lavorato stabilmente anche presso il Parte_1 market fino alla sua chiusura;ha spiegato, anzi, che poteva capitare che – durante
l'orario di lavoro presso il ristorante, allorché il market era chiuso – i dipendenti servissero occasionalmente qualche cliente del negozio e che, se anche la ricorrente aveva lavorato anche nel negozio nel periodo in cui lavorava come cameriera, ciò era avvenuto in maniera del tutto occasionale, per la sostituzione dei colleghi adibiti al market.
Nemmeno il teste di parte ricorrente , del resto, ha confermato la Tes_2 tesi attorea, affermando: “Ho lavorato per l' dal 2016 fino all'inizio del Controparte_1
2018, a gennaio o febbraio. Lavoravo come cuoco, la mattina dalle 11.00 alle 13/14 e la sera dalle 18.00 alle 22.00, ho sempre fatto questi orari. Conosco la ricorrente, ha lavorato come collega al ristorante dell' faceva la cameriera e forse qualche ora in negozio, ma non saprei dire CP_1 che orario. Lo dico perché quando arrivavo al lavoro ogni tanto capitava di vederla al negozio. Nel negozio lavoravano (il signore che è qui fuori), non so quali orari Parte_4 Pt_2 facessero. Nel market lavoravano loro due, la lavorava come cameriera. Quando ho Pt_1 lavorato lì, lei faceva la cameriera;non ricordo bene, perché sono passati 6 o 7 anni. Non lavorava fissa nel negozio, se serviva poteva andare qualche ora. Non ricordo che orari facesse. Quando ancora lavoravo, il ristorante ha chiuso qualche tempo, poi ha riaperto ancora. Non ricordo dove lavorasse la ricorrente quando il ristorante ha chiuso” (cfr. verbale d'udienza del 10.04.2024).
Le dichiarazioni dei testi di cui sopra, infine, sono state riscontrate anche dal teste di parte resistente , dipendente dell' dal 2015 a Parte_2 CP_1 ottobre 2020, il quale ha dichiarato: “Io lavoravo solo nel negozio, la mattina dalle 7.30 alle
6 12.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 circa, mi alternavo su due turni con la collega
Il negozio è piccolo, eravamo in due a essere addetti al negozio e, con i turni, eravamo Pt_3 sempre uno per turno. Conosco la ricorrente, lavorava al ristorante, ha sempre lavorato lì come cameriera e si occupava di servire ai tavoli. Non so di preciso che orari facesse, di mattina dalle
12.00 alle 14.00, la sera dalle 19 alle 22.00-22.30, magari il fine settimana si lavorava qualcosa in più. Qualche volta ha lavorato anche al market, sostituiva me o la quando eravamo in Pt_3 ferie, ma il suo lavoro principale era quello di cameriera. Non ricordo che in qualche periodo abbia lavorato solo al market. C'è stato un periodo in cui il ristorante è stato chiuso perché c'era poco lavoro e in quel periodo ha lavorato qualche ora al negozio;non ricordo bene, perché sono passati sei anni. Non c'è stato un periodo in cui abbia lavorato sia al negozio che al market, penso di no, perché ha lavorato al market quando il ristorante era chiuso. Ogni settimana Parte_3 segnava le ore di lavoro di tutti (anche della ricorrente), che noi comunicavamo a lei;queste ore, a fine mese, venivano date al datore di lavoro che le inviava al commercialista via mail, che preparava le buste;noi, poi, le firmavamo per accettazione” (cfr. verbale d'udienza del 10.04.2024).
Anche in tal caso, dunque, risulta confermato che la ricorrente aveva lavorato sempre e solo presso il ristorante della convenuta finché lo stesso era stato aperto al pubblico, salvo eccezionali sostituzioni dei due colleghi e in caso di Pt_3 Pt_2 malattia o ferie, osservando un orario di 7-8 ore giornaliere, come da contratto.
Solo a seguito della chiusura del locale, quindi, la stessa era stata adibita stabilmente, per “qualche ora”, al negozio, come già riferito dalla teste Pt_3
Alla luce di tutto quanto sopra, in definitiva, non ha Parte_1 dimostrato di avere svolto le ore di lavoro supplementare e straordinario indicate.
Tutti i testimoni - con dichiarazioni senz'altro attendibili perché disinteressate, intrinsecamente coerenti e reciprocamente confermate – hanno, infatti, univocamente dichiarato che la ricorrente aveva svolto mansioni di cameriera finché il ristorante dell era rimasto aperto, Controparte_1 salvo sporadiche occasioni nelle quali era stata adibita al market, ma solo per la sostituzione dei colleghi e in tale contesto, aveva osservato un orario Pt_2 Pt_3 corrispondente a quello indicato nel contratto individuale (doc. 1, fascicolo ricorrente), pari a 7-8 ore al giorno (testi e , venendo retribuita sulla Tes_2 Tes_1 base delle ore, anche straordinarie, dalla medesima dichiarate alla collega Pt_3
7
(cfr. straordinari e maggiorazioni risultanti dalle buste paga sub doc. 4, Pt_3 fascicolo ricorrente e doc. 5, fascicolo resistente).
Inoltre, a far data da giugno 2018 e in seguito alla chiusura del ristorante, ella era stata adibita alle mansioni di cassiera presso il market, per un orario ridotto di 20 ore settimanali (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente), e aveva sempre osservato turni di quattro o cinque ore al giorno (cfr. teste e . Pt_3 Pt_2
Non risulta, dunque, dimostrato lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quanto pattuito e, comunque, a quanto già pienamente risultante dai prospetti paga.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
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