Trib. Brescia, sentenza 20/06/2024, n. 2676
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Testo completo
N.R.G. 8504/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona della Giudice dr. Elena Stefana, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8504/2023, promosso da:
AF AN, nato a [...] l'[...], c.f. [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Gervasoni (foro di Bergamo) rappresentato e difeso dall'avv. Anna Brambilla (foro di Milano) e dall'avv. Luca Gervasoni (foro di Bergamo)
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI BERGAMO, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso il cui ufficio è legalmente domiciliato;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
1. Con ricorso ex artt. 3, comma 1, D. L. n. 13/2017, 16 d. lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data 1 luglio 2023, il cittadino marocchino AF AS conveniva in giudizio la Questura di Bergamo e il Ministero dell'Interno per sentire ivi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di soggiorno permanente del sig. AF AS sul territorio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D. lgs. 30/2007 e degli artt. 16 e ss. Dir. 2004/38/CE;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. AF AS di vedersi rilasciata dalla competente autorità la carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D. Lgs 30/2007 e dell'art. 20 Dir. 2004/38/CE;
per l'effetto, ordinare alla Questura della Provincia di Bergamo l'immediato rilascio e/o
Pag. 1 di 4 emanazione in favore del sig. AF AS della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D. Lgs. 30/2007 e/o adottare qualsiasi ulteriore provvedimento a tal fine necessario;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite e onorari di causa, e compenso dell'avvocato liquidato ai sensi del D.M. n. 147/2022, oltre a rimborso forfettario come per legge, c.p.a. 4%, Iva 22% e successive spese occorrende” (ricorso pagina 12).
A sostegno della propria azione, parte ricorrente sosteneva quanto segue:
- era giunto in Italia nel 2009, all'età di undici anni, ricongiungendosi ai familiari già residenti nel territorio dello Stato;
- il marito della madre e i fratelli erano cittadini italiani;
- aveva ottenuto, dapprima, una carta di soggiorno di durata quinquennale e, poi, in data 12 gennaio 2015 il permesso di soggiorno per familiari di cittadini UE n. Q082793 di durata illimitata;
- aveva vissuto ininterrottamente in Italia, insieme con i suoi familiari;
- era stato coinvolto, all'età di quattordici anni, in un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti con conseguente iscrizione, a suo carico, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 /1990;
- era stato, altresì, accusato di avere ingiuriato e percosso un uomo ai sensi degli artt. 582 e 594 c.p.;
- il Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva disposto, per entrambi i capi di imputazione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, con
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona della Giudice dr. Elena Stefana, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8504/2023, promosso da:
AF AN, nato a [...] l'[...], c.f. [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Gervasoni (foro di Bergamo) rappresentato e difeso dall'avv. Anna Brambilla (foro di Milano) e dall'avv. Luca Gervasoni (foro di Bergamo)
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI BERGAMO, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso il cui ufficio è legalmente domiciliato;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
1. Con ricorso ex artt. 3, comma 1, D. L. n. 13/2017, 16 d. lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data 1 luglio 2023, il cittadino marocchino AF AS conveniva in giudizio la Questura di Bergamo e il Ministero dell'Interno per sentire ivi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di soggiorno permanente del sig. AF AS sul territorio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D. lgs. 30/2007 e degli artt. 16 e ss. Dir. 2004/38/CE;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. AF AS di vedersi rilasciata dalla competente autorità la carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D. Lgs 30/2007 e dell'art. 20 Dir. 2004/38/CE;
per l'effetto, ordinare alla Questura della Provincia di Bergamo l'immediato rilascio e/o
Pag. 1 di 4 emanazione in favore del sig. AF AS della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D. Lgs. 30/2007 e/o adottare qualsiasi ulteriore provvedimento a tal fine necessario;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite e onorari di causa, e compenso dell'avvocato liquidato ai sensi del D.M. n. 147/2022, oltre a rimborso forfettario come per legge, c.p.a. 4%, Iva 22% e successive spese occorrende” (ricorso pagina 12).
A sostegno della propria azione, parte ricorrente sosteneva quanto segue:
- era giunto in Italia nel 2009, all'età di undici anni, ricongiungendosi ai familiari già residenti nel territorio dello Stato;
- il marito della madre e i fratelli erano cittadini italiani;
- aveva ottenuto, dapprima, una carta di soggiorno di durata quinquennale e, poi, in data 12 gennaio 2015 il permesso di soggiorno per familiari di cittadini UE n. Q082793 di durata illimitata;
- aveva vissuto ininterrottamente in Italia, insieme con i suoi familiari;
- era stato coinvolto, all'età di quattordici anni, in un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti con conseguente iscrizione, a suo carico, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 /1990;
- era stato, altresì, accusato di avere ingiuriato e percosso un uomo ai sensi degli artt. 582 e 594 c.p.;
- il Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva disposto, per entrambi i capi di imputazione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, con
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