Trib. Benevento, sentenza 05/11/2024, n. 1091
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4843 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in via N. Giustiniani n. 11 82100 NTto Italia presso lo studio dell'Avv.ANTONIO GERARDO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
INGANGI ALESSANDRA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA MICHELE ZANNOTTI, 20 80138 NAPOLI
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/11/2023 Parte_1 conveniva in giudizio e esponendo di essere stata CP_1 CP_2 assunto dalla società resistente, esecutrice dell'appalto affidato a seguito di aggiudicazione al Consorzio Servizi Integrati “C.S.I.”, con inquadramento al livello 2 del CCNL Multiservizi-Sevizi integrati per 36 ore settimanali, quale addetto alle pulizie negli istituti scolastici;
che l'assunzione avveniva a seguito di procedura di cambio d'appalto, in particolare, i dipendenti transitavano dal precedente appaltatore al nuovo soggetto subentrante ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi lett. A): mantenimento di tutti i livelli di occupazione e delle medesime condizioni economiche e normative;
che le ore lavorabili
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nel mese, con riferimento ad un orario di 36 ore settimanali, erano 156 ciò nondimeno l'azienda non aveva mai retribuito le ore eccedenti e, in alcuni periodi, aveva ridotto le ore lavorative settimanali;
che in data 28.08.2017 l'azienda aveva sottoscritto un accordo ministeriale nel quale tra l'altro si impegnava a mantenere inalterati i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori;
che, nel corso del rapporto non aveva mai ricevuto il pagamento della quattordicesima mensilità e la tredicesima gli era stata corrisposta in misura inferiore al dovuto;
che non aveva percepito il tfr che risultava accantonato solo per
€1.891,02 come risultante dal CU 2020;
che aveva azionato procedura monitoria per il pagamento del tfr fino all'anno 2019, ma che il D.I. non ricomprendeva anche quanto spettante a titolo di tredicesima, quattordicesima e tfr 2020 che l'azienda aveva deciso unilateralmente di considerare alcune ore di lavoro come “sospese” con riferimento alle mensilità settembre\ottobre e novembre 2017;
che venivano inserite in banca ore, ore non eccedenti l'orario ordinario;
che in busta paga venivano inseriti giorni di ferie mai fruiti;
che non veniva retribuita la festitivà 04.11.2017. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale per aver unilateralmente ridotto l' orario di lavoro, condannare la resistente, per differenze retributive, al pagamento della complessiva somma di €4.889,18 oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento delle con distrazione.
Regolarmente costituita COroparte_3 eccepiva preliminarmente la prescrizione con riferimento alle retribuzioni 2017. Nel merito l'infondatezza del ricorso e l'erroneità dei conteggi, rilevando che il ricorrente nei mesi di luglio e agosto 2018, nonché luglio e agosto 2019 era stato in malattia e gli importi andavano conteggiati nei limiti dell'integrazione a carico del datore di lavoro;
che nei conteggi non aveva mai considerato la somma mensile di € 10,56, quale trattenuta sindacale;
che per quasi tutte le mensilità l'importo lordo erogato veniva indicato con un euro in meno;
che che per i mesi di mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e marzo 2018 non venivano contabilizzati i versamenti aggiuntivi effettuati in favore del lavoratore a mezzo bonifico per complessivi € 394,55 netti oltre € 627,00 netti (pari ad € 898,74 lordo come da busta paga), a titolo di 14ª mensilità 2018;
che non si era tenuto conto del CP_4
Rilevava il pagamento di somme maggiori a titolo di banca ore;
di Con aver corrisposto le mensilità aggiuntive per l'anno 2019 e che il
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era comprensivo anche di mensilità aggiuntive. Chiedeva sottrarsi l'importo dell'indennità di mancato preavviso e, tenuto conto di ferie e permessi ROL di cui il ricorrente aveva goduto in più, detti importi, pari rispettivamente a