Trib. Asti, sentenza 06/11/2024, n. 704
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Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli giudice
Sara Pozzetti giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile nr. 586/2023 R.G. avente per oggetto: assegno divorzile proposta da:
Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Pastore e Valentina
Cerullo del Foro di Milano
RICORRENTE contro
Controparte_1
irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero;
PARTE NECESSARIA
che ha concluso esprimendo parere favorevole e successivamente chiedendo accogliersi le istanze della parte attrice causa trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 sulle seguenti conclusioni attrici:
“dato atto che il Tribunale di Asti ha emesso, in data 12 dicembre 2023, passata in giudicato in data 20.06.2024, sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile,
n.956/2023 (pubb. il 22/12/2023), intervenuto tra nata a [...] in Parte_1
data 06.04.1984 e nato a [...] in data [...], Controparte_1
contratto in data primo luglio 2017 in Tolentino: disporre l'obbligo, a carico di parte resistente, Signor entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese di corrispondere alla Signora un assegno divorzile Parte_1
dell'importo pari ad euro 800,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat;
il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre CPA, IVA e 15% spese generali come per legge”;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 21/02/2023, nata a Parte_1
Tolentino in data 6 aprile 1984, sposatasi con nato a [...] in Controparte_1
data 10 febbraio 1974, con matrimonio civile contratto in data primo luglio 2017 in
Tolentino, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tolentino al numero 10, parte I, serie /, anno 2017, unione dalla quale non erano nati figli, rappresentava e documentava che, comparsi essendo i coniugi avanti al presidente del tribunale di US IO in data 2 ottobre 2018, la separazione era stata pronunciata dallo stesso tribunale di US IO in data 20 gennaio 2022.
Non essendo intervenuta riconciliazione, chiedeva pertanto fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, domandando altresì che fosse stabilito l'obbligo del convenuto, cui la sentenza di separazione aveva ordinato di versare alla moglie un contributo mensile al mantenimento di 500,00 euro, di corrispondere all'attrice un assegno divorzile nella misura di 800,00 euro mensili.
Essendo irreperibile il resistente, ritualmente notificato, il giudice, senza emettere provvedimenti interinali, disponeva per l'ulteriore corso del processo con ordinanza resa fuori udienza in data 25 luglio 2023, all'esito della quale il pubblico ministero dichiarava di intervenire in data 26 luglio 2023 e parte attrice depositava memoria integrativa.
All'udienza del 28 novembre 2023, dichiarata la contumacia della parte convenuta, la causa era rimessa in decisione in punto stato.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 12 dicembre 2023, transitata in cosa giudicata in data 20 giugno 2024, il tribunale di Asti, ricorrendo i presupposti di legge, per essersi incontrovertibilmente la separazione protratta per un tempo superiore rispetto a quello di legge a far data dall'udienza di comparizione delle parti, nell'ambito del giudizio di separazione, avanti al presidente del tribunale,
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