Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 2329
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. G L Presidente
Dott.ssa F L Giudice
Dott.ssa N C Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3555 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per
l'anno 2020 promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. S M, che la
rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. F A, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. C D per
procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
In data 15/07/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
conclusioni.
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
• Affidare i figli e ad entrambi i genitori dai quali dovranno Persona_1 Per_2
continuare a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi
rapporti equilibrati e continuativi conservando altresì adeguato rapporto con gli
ascendenti ed i parenti di ciascun genitore. I genitori, che continueranno ad esercitare
entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni
di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle pregresse abitudini, delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi tra cui le scelte educative e
scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle
attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività
sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Sulle decisioni di
ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
separatamente.
• Disporre che entrambi i genitori comunichino sempre il proprio recapito, anche
telefonico, e comunque gli stessi siano sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti
in altre località, sempre ed in particolare quando un figlio o entrambi si trovano con
l'altro genitore.
• Disporre che i figli vivano con la madre, mantenendo la propria residenza anagrafica
presso la dimora familiare in Monserrato, via Pompeo, 18 e il proprio domicilio in Pirri,
via Barracca Manna, 101, sempre unitamente alla madre. • Disporre che i minori e frequentino continuativamente il Persona_1 Persona_3
padre trascorrendo con lui due sere a settimana e, alternativamente con la madre i fine
settimana dal venerdì, all'uscita da scuola sino alla domenica sera. Il padre avrà con sé
i figli durante le vacanze natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre o alternativamente dal
31 al 06 gennaio, fatti salvi diversi accordi tra le parti. I minori staranno con il padre ad
anni alterni per l'intero periodo delle vacanze pasquali (dal mercoledì prima di Pasqua
al lunedì dopo Pasqua), fatti salvi diversi accordi tra le parti. Nelle vacanze estive i
minori staranno col padre per due settimane anche non consecutive in un arco temporale
che va dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno, periodo che verrà definito
concordemente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le
ferie estive dei genitori e fatti salvi diversi accordi tra le parti.
• Disporre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla Signora in CP_1 Pt_1
favore dei figli minori, un assegno di mantenimento che si indica in € 600,00 complessivi
o in quella somma minore o maggiore che il Tribunale riterrà congrua, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat oltre alla partecipazione alle spese straordinarie
nella misura del 50%.
• Con vittoria di compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali e
degli accessori di legge.”
Nell'interesse del resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e , Per_2 Persona_1
disponendo la collocazione prevalente del figlio presso il domicilio paterno e Per_2
della figlia presso il domicilio materno. I minori dovranno continuare a Persona_1
ricevere da ambedue i genitori cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di
essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente
le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le
cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative
extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
3) disporre che, relativamente al diritto di visita della Signora nei confronti del Pt_1
figlio attesa l'età dello stesso, salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso Per_2
nel pieno rispetto delle esigenze di studio ed extrascolastiche del minore nonché
lavorative del genitore, la madre potrà vedere e tenere presso di sé lo stesso quando lo
vorrà. Quanto al diritto di visita del Signor nei confronti della figlia , CP_1 Persona_1
salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso nel pieno rispetto delle esigenze di studio
ed extrascolastiche della minore nonché lavorative del padre, quest'ultimo potrà vedere
e tenere presso di sé la figlia per due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino
alle ore 20.00 (21.00 nel periodo estivo) nonché, a settimane alterne, dal sabato all'uscita
di scuola (ore 14.00 nel periodo estivo) alla domenica alle ore 20.00 (ore 21.00 nel
periodo estivo). Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra
le parti, i minori
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