Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18713

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18713
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18713
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13417 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
(ACERRA (NA), 11/11/1969), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. FURLANETTO ALBERTO giusta procura
speciale in atti;

ricorrente
E
(CICCIANO (NA), 09/09/1969), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. BORTOLOZZI MARIA LUISA giusta
procura speciale in atti;

2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 novembre 2024 le parti discutevano
oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da
verbale di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato
unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
,- premesso che con sentenza n.11660 del Parte_1
2015, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio di scioglimento
del matrimonio contratto il 03 luglio 1993 con CP_1
ha previsto l'affidamento condiviso della figlia minore
[...]
e posto a carico dell'istante l'obbligo di corrispondere Per_1
alla resistente la somma mensile di euro 400,00 a titolo di
contributo per il mantenimento della medesima figlia (indicata
erroneamente come anzichè , oltre al 60% delle Per_2 Per_1
3
spese straordinarie, quanto alla figlia maggiore invece il Per_2
versamento della somma di Euro 400,00 viene effettuato
direttamente alla medesima - ha chiesto all'intestato Tribunale di
voler revocare sia l'assegno di mantenimento per la figlia
maggiore divenuta economicamente autonoma o Per_2
comunque inerte nel reperire un'attività lavorativa, sia ridursi
l'assegno di mantenimento per l'altra nel frattempo Per_1
divenuta maggiorenne, ad Euro 300,00 e da versarsi direttamente
alla stessa e la riduzione della percentuale delle spese extra;

ordinare alla figlia di informare periodicamente il padre Per_1
rispetto all'andamento scolastico ed alla propria attività
lavorativa, ciò fintantoché dovesse permanere l'obbligo di
mantenimento nei suoi confronti;
in subordine ha chiesto ridursi
il mantenimento ordinario e straordinario per entrambe le figlie
( e e comunque escluse espressamente, per Per_2 Per_1
le spese universitarie successive all'anno accademico Per_2
2023/2024 e le spese per bollo e assicurazione della sua auto
successive al 31/12/2023.
A sostegno delle proprie domande il deduceva Pt_1
che: negli anni successivi al divorzio si erano modificate le sue
condizioni economiche, quelle delle figlie e della loro madre;
il
ricorrente, psicologo libero professionista, era invalido civile al
4
75% a seguito della amputazione di una gamba che aveva
comportato nel tempo di dover effettuare vari interventi con
ingenti esborsi di danaro e sospensione dell'attività lavorativa;

dal 2009 il medesimo si era trasferito a San Vendemiano (TV)
ove aveva aperto un suo studio, nel 2016 si era risposato e nel
2018 era nata , la sua terza figlia;
pur avendo il ricorrente un Per_3
ottimo rapporto con e e quest'ultime con la Per_2 Per_1
sorella piccola , negli ultimi tempi era stata sempre Per_3 Per_2
più restia a parlare con il padre della propria vita ed in particolare
non lo aveva informato delle sue difficoltà negli studi
universitari né che aveva intrapreso un'attività lavorativa;
la
predetta si era iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma -
prima all'università La Sapienza (a.a. 2016/2017) e poi a
[...]
(a.a. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021) Per_4
ma solo dopo 5 anni aveva comunicato al padre di aver sostenuto
un solo esame, indi il padre le proponeva di iscriversi alla
università Unimercatorum accordandosi che le spese sarebbero
state ripartite al 50% tra il padre e la stessa (salvo che la Per_2
madre decidesse autonomamente di pagare la quota della figlia);

in tale occasione informava il padre di aver iniziato uno Per_2
stage;
che successivamente, nonostante le reiterate richieste del
padre, quest'ultimo non veniva informato né dell'andamento
5
universitario né della situazione lavorativa e solo a seguito di
ricerche effettuate in via autonoma il ricorrente apprendeva che
lavorava dal 2021, da ultimo dal 2/6/21 presso la società Per_2
Smart A2 Clima S.r.l. con contratto a tempo indeterminato part
time percependo regolare retribuzione che, negli ultimi 12 mesi,
si aggirava addirittura a circa €. 1.200= lordi;
stante
l'occupazione della figlia negli ultimi due anni, erano venuti
meno i presupposti per il mantenimento da parte del padre e
comunque la età della stessa costituiva un indice di forte inerzia
nella ricerca di un lavoro stabile motivo pertanto che
giustificava la revoca dell'obbligo;
quanto a si era Per_1
iscritta alla facoltà di chimica ma stava anche svolgendo
un'attività lavorativa, non contrattualizzata, tant'è che la
medesima aveva rappresentato al padre di voler acquistare un
autoveicolo a rate;
il ricorrente aveva visto diminuire il proprio
reddito a causa della pandemia Covid e delle ulteriori spese a
seguito della nascita della terza figlia ;
di contro la Per_3
resistente svolgeva la libera professione di Controparte_1
psicologa, lavorava dal 2009 presso scuole d'infanzia e primarie
ed era attualmente impiegata presso la scuola primaria “Gianni
Rodari” di Fonte Nuova (RM).
Costituitesi in giudizio, e Controparte_1 Per_2
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hanno contestato la fondatezza del ricorso Pt_1
chiedendone il rigetto.
All'uopo le convenute deducevano che il ricorrente si era
allontanato dalla casa familiare nell'anno 2008, a seguito
dell'ennesimo tradimento con tale e si era Persona_5
trasferito a vivere in loc. San Vendemmiano, (Treviso) dove il
medesimo aveva acquistato un immobile (all'insaputa della
moglie), aveva aperto il suo studio e fondato “l'Istituto europeo
di psicologia subliminale s.r.l.”;
che dopo la separazione il
ricorrente non aveva onorato gli impegni economici assunti
maturando un debito di Euro 11.500 nei confronti della CP_1
e successivamente, nel corso della causa di divorzio, un ulteriore
debito di Euro 4.843,00, esposizioni poi sanate a seguito di un
accordo tra le parti;
che inoltre il ricorrente non rispettava il
regime di frequentazione e precisamente dal mese di luglio 2008
ometteva di vedere e passare del tempo con le figlie (a
quell'epoca di 10 e 4 anni), salvo trascorrere con loro un sabato
al mese a partire dal pomeriggio sino alla domenica a pranzo
(quasi mai, il pomeriggio) e comunque sempre alla presenza
della compagna;
che infine le visite incominciavano a diradarsi,
finanche i contatti telefonici, e dall'anno 2018, con la nascita di
, il padre non era
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