Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 124
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2249/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 17/06/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SACCHET MARINA;
e Controparte_1
(RM), 27/09/1974), con il patrocinio dell'avv. SACCHET MARINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato
in data 11/07/2009, che dall'unione era nata nel 2011 la figlia e che Per_1
nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non
proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della
separazione:
2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la residenza
materna
3. In ragione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori, questi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale
per le decisioni di maggior interesse relative alla minore (scelte sanitarie,
scolastiche, religiose, sportive e patrimoniali) impegnandosi a cooperare per
la equilibrata crescita psico-fisica della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2249/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 17/06/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SACCHET MARINA;
e Controparte_1
(RM), 27/09/1974), con il patrocinio dell'avv. SACCHET MARINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato
in data 11/07/2009, che dall'unione era nata nel 2011 la figlia e che Per_1
nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non
proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della
separazione:
2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la residenza
materna
3. In ragione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori, questi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale
per le decisioni di maggior interesse relative alla minore (scelte sanitarie,
scolastiche, religiose, sportive e patrimoniali) impegnandosi a cooperare per
la equilibrata crescita psico-fisica della
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