Trib. Spoleto, sentenza 01/10/2024, n. 729
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Testo completo
N. 1725/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa S T – Presidente;
dott. P M – Giudice;
dott.ssa M M - Giudice rel;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1725/2021, rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. P R, con domicilio eletto in Parte_1
Orvieto, Via del Popolo n. 36, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. F M S, con domicilio eletto in Controparte_1
Spoleto (PG), V.le Trento e Trieste n. 52, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2024 che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritta;
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 12 Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Monopoli in data 10/06/1989 trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune con atto n. 101 parte II serie A dell'anno 1989;
dall'unione sono nati tre figli, ed , rispettivamente in data 27/08/1990, Per_1 Per_2 Per_3
07/08/1993 e 01/01/1996, tutti maggiorenni;
i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al Decreto di omologazione n.
727/2006, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 24.02.2006 e depositato in data 27.02.2006 che, in sintesi, ha previsto l'affido condiviso dei tre figli collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare sita in Spoleto alla Via del Tiro a Segno n. 10/B che le è stata assegnata, ampi diritti di visita paterni, un assegno mensile a carico del marito ed in favore della moglie per il suo mantenimento di euro 600,00 e per il figli di euro 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
con ricorso depositato in data 1.09.2021, ha chiesto che fosse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocata l'assegnazione alla moglie della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi al 50%, dichiarata la carenza di legittimazione in capo alla moglie alla riscossione dell'assegno di mantenimento dei figli, revocato in ogni caso l'obbligo paterno di corrispondere tale contributo per sopravvenuta autosufficienza dei figli con restituzione di quanto indebitamente percepito e revocato, o comunque ridotto, l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
Con decreto del 15.09.2021 il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 8.11.2021.
Si è costituita ritualmente la , con memoria difensiva depositata in data 28.10.2021, CP_1
non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiesto che la casa familiare le restasse assegnata in continuità con quanto previsto in sede di separazione e che fosse previsto un assegno mensile in suo favore di euro 1600,00 rivalutabile essendo il matrimonio durato trent'anni ed avendo sacrificato le proprie aspirazioni professionali per occuparsi della famiglia essendo ad oggi in un'età che non le consentirebbe di trovare occupazioni lavorative attese pure le sue condizioni di salute.
pagina 2 di 12
La Resistente ha concordato circa la revoca del mantenimento per i figli ed in Per_1 Per_3
quanto economicamente autosufficienti e chiesto che, invece, quanto a il suo diritto fosse Per_2
unicamente sospeso fino al termine del percorso di specializzazione in medicina.
La ha pure chiesto il rigetto delle domande restitutorie avanzate dal padre posto che CP_1 solo nell'ultimo anno i figli avrebbero raggiunto la autosufficienza economica.
All'udienza Presidenziale, svoltasi in modalità telematiche mediante il deposito di note scritte da parte dei Procuratori delle parti, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore concedendo termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto.
L'ordinanza Presidenziale è stata trasmessa al P.M. in sede che ha espresso il parere in data
17.11.2021;
Nell'udienza del 8.03.2022 davanti al Giudice Istruttore, le parti hanno depositato note scritte con cui hanno ribadito la domanda divorzile, pur non avendo trovato un accordo per quanto concerne
l'assegnazione della casa coniugale, la debenza e l'entità dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge e la richiesta, avanzata dal ricorrente, di restituzione di quanto dal medesimo versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli a decorrere dalla sopravvenuta autosufficienza;
le stesse hanno poi insistito per la pronuncia non definitiva sullo status.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sul punto senza concessione dei termini ex art. 190 cpc attesa la espressa rinuncia;
Con sentenza non definitiva n. 222/2022 depositata in data 27.03.2022, pubblicata in data
7.04.2022 e passata in giudicato in data 5.11.2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con ordinanza di rimessione sul ruolo del 22.03.2022 sono stati concessi i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc e rinviata la causa per la discussione dei mezzi istruttori al
25.10.2022;
la causa è stata istruita tramite, documentazione reddituale integrativa richiesta dal G.I. e con la escussione dei testi (udienza istruttoria del 23.06.2023);
Esauriti i predetti incombenti istruttori e mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.04.2024;
pagina 3 di 12
All'esito di detta udienza, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al P.M. in sede;
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Quanto all'an della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza parziale di questo Tribunale, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Pertanto, nella presente sede ci si limiterà ad analizzare le problematiche relative all'assegnazione della casa familiare ed all'assegno divorzile richiesto dalla Ricorrente, oltre che alla domanda restitutoria avanzata dal Resistente;
La casa familiare
Va revocata, ai sensi dell'art. 337 sexies cc, l'assegnazione alla Resistente della casa familiare sita in Spoleto, alla Via del Tiro a Segno n. 10/B di proprietà dei coniugi al 50%, posto che i tre figli della coppia, maggiorenni ed economicamente autosufficiente, non vi abitano più.
Al riguardo si osserva come, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, l'assegnazione della casa familiare avviene facendo riferimento innanzitutto all'interesse della prole. Quindi, in caso si tratti di figli già maggiorenni ed economicamente autosufficienti, “cade” il presupposto sul quale poggia
l'assegnazione della casa.
In tali casi, invero, il Giudice della separazione o del divorzio ha un'unica scelta possibile: non può far altro che revocare l'assegnazione. I coniugi, eventualmente, potranno concludere accordi tra loro
o instaurare un procedimento ad hoc sulla divisione dell'immobile, qualora il medesimo risulti in comproprietà.
Si richiama sul tema, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha anche di recente confermato come la revoca dell'assegnazione della casa familiare si basi sull'accertamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa S T – Presidente;
dott. P M – Giudice;
dott.ssa M M - Giudice rel;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1725/2021, rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. P R, con domicilio eletto in Parte_1
Orvieto, Via del Popolo n. 36, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. F M S, con domicilio eletto in Controparte_1
Spoleto (PG), V.le Trento e Trieste n. 52, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2024 che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritta;
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 12 Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Monopoli in data 10/06/1989 trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune con atto n. 101 parte II serie A dell'anno 1989;
dall'unione sono nati tre figli, ed , rispettivamente in data 27/08/1990, Per_1 Per_2 Per_3
07/08/1993 e 01/01/1996, tutti maggiorenni;
i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al Decreto di omologazione n.
727/2006, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 24.02.2006 e depositato in data 27.02.2006 che, in sintesi, ha previsto l'affido condiviso dei tre figli collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare sita in Spoleto alla Via del Tiro a Segno n. 10/B che le è stata assegnata, ampi diritti di visita paterni, un assegno mensile a carico del marito ed in favore della moglie per il suo mantenimento di euro 600,00 e per il figli di euro 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
con ricorso depositato in data 1.09.2021, ha chiesto che fosse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocata l'assegnazione alla moglie della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi al 50%, dichiarata la carenza di legittimazione in capo alla moglie alla riscossione dell'assegno di mantenimento dei figli, revocato in ogni caso l'obbligo paterno di corrispondere tale contributo per sopravvenuta autosufficienza dei figli con restituzione di quanto indebitamente percepito e revocato, o comunque ridotto, l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
Con decreto del 15.09.2021 il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 8.11.2021.
Si è costituita ritualmente la , con memoria difensiva depositata in data 28.10.2021, CP_1
non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiesto che la casa familiare le restasse assegnata in continuità con quanto previsto in sede di separazione e che fosse previsto un assegno mensile in suo favore di euro 1600,00 rivalutabile essendo il matrimonio durato trent'anni ed avendo sacrificato le proprie aspirazioni professionali per occuparsi della famiglia essendo ad oggi in un'età che non le consentirebbe di trovare occupazioni lavorative attese pure le sue condizioni di salute.
pagina 2 di 12
La Resistente ha concordato circa la revoca del mantenimento per i figli ed in Per_1 Per_3
quanto economicamente autosufficienti e chiesto che, invece, quanto a il suo diritto fosse Per_2
unicamente sospeso fino al termine del percorso di specializzazione in medicina.
La ha pure chiesto il rigetto delle domande restitutorie avanzate dal padre posto che CP_1 solo nell'ultimo anno i figli avrebbero raggiunto la autosufficienza economica.
All'udienza Presidenziale, svoltasi in modalità telematiche mediante il deposito di note scritte da parte dei Procuratori delle parti, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore concedendo termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto.
L'ordinanza Presidenziale è stata trasmessa al P.M. in sede che ha espresso il parere in data
17.11.2021;
Nell'udienza del 8.03.2022 davanti al Giudice Istruttore, le parti hanno depositato note scritte con cui hanno ribadito la domanda divorzile, pur non avendo trovato un accordo per quanto concerne
l'assegnazione della casa coniugale, la debenza e l'entità dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge e la richiesta, avanzata dal ricorrente, di restituzione di quanto dal medesimo versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli a decorrere dalla sopravvenuta autosufficienza;
le stesse hanno poi insistito per la pronuncia non definitiva sullo status.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sul punto senza concessione dei termini ex art. 190 cpc attesa la espressa rinuncia;
Con sentenza non definitiva n. 222/2022 depositata in data 27.03.2022, pubblicata in data
7.04.2022 e passata in giudicato in data 5.11.2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con ordinanza di rimessione sul ruolo del 22.03.2022 sono stati concessi i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc e rinviata la causa per la discussione dei mezzi istruttori al
25.10.2022;
la causa è stata istruita tramite, documentazione reddituale integrativa richiesta dal G.I. e con la escussione dei testi (udienza istruttoria del 23.06.2023);
Esauriti i predetti incombenti istruttori e mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.04.2024;
pagina 3 di 12
All'esito di detta udienza, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al P.M. in sede;
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Quanto all'an della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza parziale di questo Tribunale, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Pertanto, nella presente sede ci si limiterà ad analizzare le problematiche relative all'assegnazione della casa familiare ed all'assegno divorzile richiesto dalla Ricorrente, oltre che alla domanda restitutoria avanzata dal Resistente;
La casa familiare
Va revocata, ai sensi dell'art. 337 sexies cc, l'assegnazione alla Resistente della casa familiare sita in Spoleto, alla Via del Tiro a Segno n. 10/B di proprietà dei coniugi al 50%, posto che i tre figli della coppia, maggiorenni ed economicamente autosufficiente, non vi abitano più.
Al riguardo si osserva come, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, l'assegnazione della casa familiare avviene facendo riferimento innanzitutto all'interesse della prole. Quindi, in caso si tratti di figli già maggiorenni ed economicamente autosufficienti, “cade” il presupposto sul quale poggia
l'assegnazione della casa.
In tali casi, invero, il Giudice della separazione o del divorzio ha un'unica scelta possibile: non può far altro che revocare l'assegnazione. I coniugi, eventualmente, potranno concludere accordi tra loro
o instaurare un procedimento ad hoc sulla divisione dell'immobile, qualora il medesimo risulti in comproprietà.
Si richiama sul tema, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha anche di recente confermato come la revoca dell'assegnazione della casa familiare si basi sull'accertamento
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