Trib. Cassino, sentenza 30/10/2024, n. 891

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 30/10/2024, n. 891
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 891
Data del deposito : 30 ottobre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di C, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice L S, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 2462/2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Sora, presso lo studio dell'avv. G C, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE- OPPONENTE

E
elettivamente domiciliato in C, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. S V, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti.

RESISTENTE- OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2021 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 288/2021 (R.G.n. 2027/2021) provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Ordinario di C -
Sezione Lavoro in favore di in data 30.10.2021, in cui Controparte_1
1
le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.045,97 oltre interessi legali e spese di procedura.
Il ricorrente in via monitoria, premettendo di aver prestato attività lavorativa subordinata in favore dell'opponente dal 23.02.2021 al
15.06.2021, inquadrato, dal mese di aprile 2021, nel 6° livello del CCNL delle piccole e media industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti, alle dipendenze della e di aver rassegnato le dimissioni Pt_1 per giusta causa non avendo ricevuto le spettanze dovute a titolo di retribuzione dal mese di aprile, ha agito chiedendo emettersi ingiunzione di pagamento, ottenendo accoglimento della domanda proposta con riferimento alla mensilità di maggio, di giugno, del trattamento di fine rapporto e dell'indennità per mancato preavviso per dimissioni per giusta causa, calcolata ai sensi dell'art. 70 del CCNL, per le quali somme aveva prodotto documentazione comprovante le anzidette spettanze, per complessivi euro 7.045,97.
La ha dunque proposto l'odierna opposizione, articolando Parte_1 inoltre domanda riconvenzionale, rilevando che il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo determinato inquadrato nel 2 livello del
CCNL per la piccola e media industria metalmeccanica, dal 23.02.2021 al
31.03.2021;
il contratto veniva dunque prorogato sino al 30.04.2021, con riconoscimento nel 6 livello del medesimo CCNL di settore e, alla scadenza, ulteriormente prorogato sino al 31.08.2021.
Alla luce di quanto detto contestava integralmente la legittimità del credito azionato relativo all'indennità di mancato preavviso, e ciò rilevando, sotto il piano formale, l'incompatibilità di detta indennità con la natura del contratto a tempo determinato, conformemente al dettato dell'art. 2119 del codice civile, sul piano sostanziale negando ritardi effettivi nei pagamenti delle retribuzioni, invocando una consolidata prassi aziendale secondo cui, per tutti i dipendenti, la retribuzione venisse erogata a partire dal giorno 16 del mese, ed entro la fine del mese successivo a quello di maturazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del Ccnl di settore.
2
Ciò detto ha proposto domanda riconvenzionale, sostenendo di aver concluso un accordo con l'odierno opposto per l'affidamento di un incarico
a decorrere dal 31.05.2021 per la durata di tre mesi, individuandolo come supervisore presso il cantiere PROPHSRMAL sps di Algeri, ma che, alla vigilia della partenza, stabilita per il 30.05.2021, il lavoratore si fosse rifiutato di partire, in violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto nonché del dovere di diligenza gravante sul lavoratore subordinato ex artt. 1175, 1375 e 2104 c.c., con ciò arrecando danni economici alla società, che si è fatta carico delle spese di viaggio per
Algeri, nonché per tutta la documentazione necessaria allo spostamento all'estero del lavoratore, oltre al danno economico arrecato per l'immediata disdetta del committente, non potendo reperire un sostituto in un così ridotto tempo, con ciò determinando la perdita del corrispettivo concordato con la Unitech srl, pari a complessivi 31.320,00, parametrato ai costi per ogni giornata lavorativa, pari ad € 360,00, ed € 180,00 per quelle di riposo.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 288/21, nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 288/21 emesso dal Tribunale di
C e, per l'effetto, dichiarare spettante all'opposto a titolo di retribuzione di maggio e giugno 2021, oltre che a titolo di TFR, la minor somma di
4.054,48;
in ogni caso ed in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il sig. responsabile Controparte_1 dei danni subiti dalla per i fatti e le causali meglio descritti Pt_1 nell'esposizione in fatto e , per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni medesimi, nella misura di € 28.652,02 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, ottenuta detraendo dal complessivo ammontare dei danni ( € 32.706,50), in compensazione tra i rispettivi crediti ( ex art. 1241 e ss. cod. civ.) la predetta minor somma di € 4.054,48;
in via subordinata, nella misura di € 25.660,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, ottenuta detraendo dal complessivo ammontare dei danni / €

32.706,50), in compensazione tra i rispettivi crediti ( ex art. 1241 e ss. Cod.
3 civ9, la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 288/21 di € 7.045,97.
Con vittoria di spese e competenze come per legge.
La parte opposta si è costituita in giudizio, evidenziando, in merito alla durata del rapporto di lavoro, di non aver accettato la proroga del contratto decorrente dal 01 aprile al 31 agosto, causa lo scarso apprezzamento della gestione del rapporto di lavoro, tangibile anche nei denunciati ritardi nei pagamenti della retribuzione, proseguendo di fatto il rapporto di lavoro sino al 27.05.2021, ovvero sino alla consegna del blocco SA03, con l'esaurimento dell'appalto della (all. D ed E). Pertanto, venendo a conoscenza Parte_2 dell'avvenuta proroga del contratto solo in data 10.06.2021, ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, convinto che, senza il proprio consenso alla proroga del contratto a tempo determinato, il rapporto di lavoro si fosse trasformato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del
d.lgs n. 81/2015
.
In merito al ritardo dei pagamenti, inoltre, ha evidenziato che alla data del 16.06.2021 si erano concretizzati ritardi di pagamento della retribuzione, di aver percepito la mensilità di aprile solo in data 25.05.2021, mentre quella relativa al mese di maggio ancora non
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