Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 71
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Testo completo
N. R.G. 32339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 32339/2023 promossa da:
RT ZA
con il patrocinio dell'avv. BURELLI ALESSIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140 140 00195 ROMA ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
con il patrocinio dell'avv. MORGILLO GABRIELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, G. APPULO 1 80136 NAPOLI
1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento (tasse automobilistiche) - appello
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
AL ZZ ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale relativamente all'opposizione dal medesimo proposta contro la cartella n. 09720140193049091, avente ad oggetto tasse automobilistiche, e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di ADER.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice tributario anziché al giudice ordinario, in quanto al contrario, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, allorché venga eccepita la prescrizione della pretesa creditoria successivamente alla notifica della cartella senza che sia richiesta un'analisi della notifica, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel caso di specie, la prescrizione era stata eccepita per il periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento a prescindere dalla validità o meno della sua notifica. Dunque il giudice di prime cure non si era pronunciato sulla eccepita prescrizione triennale del diritto, che invece si era maturata in quanto la cartella era stata presuntivamente notificata nel 2014 e l'intimazione di pagamento nel 2022.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza gravata, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario e la intervenuta prescrizione del credito, con condanna della Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo che la giurisprudenza, onde distinguere il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, faceva riferimento alla natura del credito, sicché nel caso di specie – vertendosi in materia di tassa automobilistica - la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario.
In ogni caso il credito non si era prescritto, stante l'efficacia interruttiva di una intimazione di pagamento notificata il 16.11.2016 e di altra intimazione notificata il 15.4.2019. La mancata impugnazione della cartella di pagamento ne aveva comportato la definitività e il termine di prescrizione decennale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 32339/2023 promossa da:
RT ZA
con il patrocinio dell'avv. BURELLI ALESSIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140 140 00195 ROMA ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
con il patrocinio dell'avv. MORGILLO GABRIELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, G. APPULO 1 80136 NAPOLI
1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento (tasse automobilistiche) - appello
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
AL ZZ ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale relativamente all'opposizione dal medesimo proposta contro la cartella n. 09720140193049091, avente ad oggetto tasse automobilistiche, e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di ADER.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice tributario anziché al giudice ordinario, in quanto al contrario, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, allorché venga eccepita la prescrizione della pretesa creditoria successivamente alla notifica della cartella senza che sia richiesta un'analisi della notifica, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel caso di specie, la prescrizione era stata eccepita per il periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento a prescindere dalla validità o meno della sua notifica. Dunque il giudice di prime cure non si era pronunciato sulla eccepita prescrizione triennale del diritto, che invece si era maturata in quanto la cartella era stata presuntivamente notificata nel 2014 e l'intimazione di pagamento nel 2022.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza gravata, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario e la intervenuta prescrizione del credito, con condanna della Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo che la giurisprudenza, onde distinguere il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, faceva riferimento alla natura del credito, sicché nel caso di specie – vertendosi in materia di tassa automobilistica - la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario.
In ogni caso il credito non si era prescritto, stante l'efficacia interruttiva di una intimazione di pagamento notificata il 16.11.2016 e di altra intimazione notificata il 15.4.2019. La mancata impugnazione della cartella di pagamento ne aveva comportato la definitività e il termine di prescrizione decennale.
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