Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 969

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 969
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 969
Data del deposito : 8 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 5992/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 AS TO (TV), il 31/10/1977 con l'avv. SILVIA RUFFATO
e
(c.f. ), nato/a a ASOLO (TV), il CP_1 C.F._2 28/10/1977 con l'avv. SABRINA FAVARO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE


Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 18/10/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale. Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M

.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a AS TO (TV), il Parte_1
31/10/1977 e
, nato/a a ASOLO (TV), il 28/10/1977, CP_1 uniti in matrimonio il 24/09/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CORNUDA (TV) dell'anno 2011 n. 13, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, sempre con reciproco rispetto, ma libero ciascuno di fissare ove ritenga il proprio domicilio e/o residenza.

2. ciascun coniuge dovrà
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