Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 2352
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Testo completo
3102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott. ssa Elais Mellace Giudice
Dott. ssa Fortunata Esposito Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3102 /2024
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GARERI ANDREA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FUNARO Controparte_1 CodiceFiscale_2
PIETRO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, genitore con l'istante di un figlio minorenne, adiva il Tribunale di Catanzaro, perché
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente che chiedeva pronunciarsi la separazione ed adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
All'udienza del 6.11.2024, davanti al giudice istruttore, le parti davano atto della sottoscrizione di un accordo e disposto il mutamento del rito, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale esprimendo parere favorevole in merito all'accordo raggiunto dai coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato che:
“2) I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto e la casa coniugale rimarrà assegnata al IG. CP_1
3) Il figlio rimarrà affidato ai coniugi in maniera congiunta, con collocazione presso la Per_1
madre ovvero presso la di lei abitazione in NI (CZ), alla via Trieste n. 16;
- Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso alla madre di almeno 24 ore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, ovvero ludici e/o ricreativi o per motivi di salute, prelevandolo personalmente dalla casa della madre ed ivi riconducendolo nella fascia oraria dalle 17,00