Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 329
TRIB Monza
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2189 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 2189 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 13.3.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente l'avv. MEZZASALMA VERONICA in sost. avv. MASCHERETTI GIOVANNI;
nessuno compare per il . CP_1
Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, riportandosi al ricorso introduttivo e insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, ripristinato il collegamento, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2189/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e BASSANI SARA e domicilio eletto in Indirizzo Telematico
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, rappresentata dalla dott.ssa Falco
Giuseppina e Di Caprio Daniela e con domicilio eletto in ON via Grigna 13
-resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 03/09/2024, Parte_1 esponeva quanto segue:
“parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del svolgendo mansioni identiche a quelle espletate Controparte_2 dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2019/2020 – contratto dal 03/10/2019 al 30/06/2020 per n. 12,5 ore settimanali di lezione presso I.C. “Salvo d'Acquisto” di ON;
- a.s. 2020/2021 – contratto dal 20/10/2020 al 30/06/2021 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “Confalonieri” di ON;
- a.s. 2021/2022 – contratto dal 08/10/2021 al 30/06/22 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “Confalonieri” di ON;
2 - a.s. 2022/2023 - contratto dal 04/11/2022 al 30/06/2023 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “Don Lorenzo Milani” di ON;
- a.s. 2023/2024 – contratto dal 18/09/2023 al 30/06/2024 per n. 12 ore settimanali di lezione presso S.M.S. “Rodari” di Desio. La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 2.500,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 13/02/2025 nella quale contestava la fondatezza delle pretese e chiedeva il rigetto del ricorso.
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento. La pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 2189 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 13.3.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente l'avv. MEZZASALMA VERONICA in sost. avv. MASCHERETTI GIOVANNI;
nessuno compare per il . CP_1
Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, riportandosi al ricorso introduttivo e insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, ripristinato il collegamento, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2189/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e BASSANI SARA e domicilio eletto in Indirizzo Telematico
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, rappresentata dalla dott.ssa Falco
Giuseppina e Di Caprio Daniela e con domicilio eletto in ON via Grigna 13
-resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 03/09/2024, Parte_1 esponeva quanto segue:
“parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del svolgendo mansioni identiche a quelle espletate Controparte_2 dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2019/2020 – contratto dal 03/10/2019 al 30/06/2020 per n. 12,5 ore settimanali di lezione presso I.C. “Salvo d'Acquisto” di ON;
- a.s. 2020/2021 – contratto dal 20/10/2020 al 30/06/2021 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “Confalonieri” di ON;
- a.s. 2021/2022 – contratto dal 08/10/2021 al 30/06/22 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “Confalonieri” di ON;
2 - a.s. 2022/2023 - contratto dal 04/11/2022 al 30/06/2023 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “Don Lorenzo Milani” di ON;
- a.s. 2023/2024 – contratto dal 18/09/2023 al 30/06/2024 per n. 12 ore settimanali di lezione presso S.M.S. “Rodari” di Desio. La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 2.500,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 13/02/2025 nella quale contestava la fondatezza delle pretese e chiedeva il rigetto del ricorso.
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento. La pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
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