Trib. Udine, sentenza 14/12/2024, n. 1139
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 1553/2024 tra
IE Di NA (C.F.: [...]) con l'Avv. Mauro Melchior di
Udine
Ricorrente
CONTRO
Comune di Resia (P.I.: 00498700301 – C.F.: 84001610306) con l'Avv. Teresa
Billiani
Resistente
*
Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale del 14.12.2024
IE Di NA
“come da ricorso introduttivo” e, quindi: “Nel merito: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il contratto di locazione intercorrente tra il Comune d Resia ed il Sig. IE Di
NA titolare d'impresa individuale, registrato a Tolmezzo il 07.06.2018 ed inerente due porzioni di fabbricato come descritte in allegati 2 e 3 del fascicolo Avv.
Melchior e censito in N.C.E.U. Comune di Resia F. 54 part. 1843 è disciplinato dagli artt. 27, 28 e 29 della L. 392/'78 e che, pertanto, la sua durata è fissata in anni sei oltre ad anni sei dal dì d'efficacia del rapporto, andando a risolversi -in caso di tempestiva disdetta della parte locatrice in data 31.05.2030, risultando inefficace la comunicazione di mancato rinnovo da parte del Comune dd. 27.03.2024 ed ogni eventuale successiva. Spese di lite rifuse. In istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere, disporsi prova testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero Che il Sig. IE di
NA, titolare d'impresa individuale attiva nel settore edile, utilizza una porzione dell'immobile sito in Resia (UD) Via Divisione Julia 3 come deposito per la sua attività imprenditoriale?”;
2) “V.C. il fabbricato ove sono stoccati i materiali del ricorrente è quello rappresentato negli allegati 2 e 3 del fascicolo Avv. Melchior che si rammostrano?”;
Si indicano i seguenti testimoni: NT Di NA e LE
DI Di NA da Resia (UD)”
*
Comune di Resia
“come da memoria di costituzione” e, quindi: “Voglia respingere il ricorso giacché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Voglia respingere le istanze istruttorie, compresa la prova per testi;
Voglia condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio”.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.6.2024 depositato in pari data il Signor IE Di NA (di seguito anche: Di NA e/o ricorrente e/o conduttore) ha affermato:
➢ che con contratto del 28.5.2018 il Comune di Resia (di seguito anche: Comune
e/o resistente e/o locatore) gli ha concesso in locazione due spazi all'interno del fabbricato denominato “Ex Stalla Sociale” identificato catastalmente al Catasto
Fabbricati al Fg. 54, mapp. 1843 sito in Via Divisione Julia n.3, Fraz. Oseacco con durata dal 1.6.2018 al 31.5.2024;
➢ di aver sempre utilizzato le stanze locate e corrisposto il canone di locazione;
2
➢ che con pec del 27.3.2024 il Comune gli ha comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto di locazione e chiesto la restituzione dell'immobile;
➢ che il contratto soggiace alla disciplina di cui alla Legge n. 392 del 1978 e che anche agli Enti pubblici locatori si applicano gli artt. 27, 28 e 29 della Legge n.
392/1978;
➢ di aver promosso la procedura di mediazione alla quale il Comune non ha partecipato;
➢ che con pec del 29.5.2024 il Comune ha insistito per la riconsegna delle chiavi;
➢ che tra le parti è intercorso un contratto di locazione di un immobile urbano ad uso non abitativo e che il Comune non ha tempestivamente comunicato il diniego del rinnovo del contratto con la conseguenza che il contratto - con prima scadenza
31.5.2024 – ha una durata di sei anni più altri sei e l'eventuale disdetta avrebbe dovuto giungere almeno 12 mesi precedenti la suddetta scadenza con l'indicazione di uno dei motivi di cui all'art. 29 della L. n.392 del 1978.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto di accertare che la durata del rapporto contrattuale
è di sei anni più sei con termine di cessazione dell'efficacia al 31.5.2030.
Con decreto del 18.6.2024 veniva fissata udienza ex art. 420 c.p.c. al giorno
9.10.2024.
Con memoria del 27.9.2024 si è costituito il Comune contestando le deduzioni del ricorrente ed affermando:
➢ che il contratto prevedeva un canone di affitto di €.21,00 mensili e stabiliva una durata dall'1.6.2018 al 31.5.2024 e non contemplava una rinnovazione tacita come stabilito dall'art. 12;
➢ che il ricorrente nel corso del rapporto contrattuale non ha mai formulato richiesta di rinnovo del contratto;
➢ di aver comunicato con pec del 27.3.2024 al Di NA di non voler procedere al rinnovo del contratto di locazione, chiedendo la restituzione delle chiavi e che
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quest'ultimo, a ridosso della scadenza del 31.5.2024, ha comunicato l'istanza di adesione alla procedura di mediazione;
➢ di aver invitato il ricorrente con pec del 29.5.2024 a restituire le chiavi il giorno
31.5.2024, ma quest'ultimo non si è presentato all'appuntamento né ha liberato la superficie locata;
➢ che seguiva nuova nota del 17.6.2024 con la quale veniva intimata la riconsegna dell'immobile per il giorno 8.7.2024, cui seguiva in data 11.7.2024 nota del legale del ricorrente con la quale veniva ribadita la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 1553/2024 tra
IE Di NA (C.F.: [...]) con l'Avv. Mauro Melchior di
Udine
Ricorrente
CONTRO
Comune di Resia (P.I.: 00498700301 – C.F.: 84001610306) con l'Avv. Teresa
Billiani
Resistente
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Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
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Conclusioni delle parti: come da verbale del 14.12.2024
IE Di NA
“come da ricorso introduttivo” e, quindi: “Nel merito: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il contratto di locazione intercorrente tra il Comune d Resia ed il Sig. IE Di
NA titolare d'impresa individuale, registrato a Tolmezzo il 07.06.2018 ed inerente due porzioni di fabbricato come descritte in allegati 2 e 3 del fascicolo Avv.
Melchior e censito in N.C.E.U. Comune di Resia F. 54 part. 1843 è disciplinato dagli artt. 27, 28 e 29 della L. 392/'78 e che, pertanto, la sua durata è fissata in anni sei oltre ad anni sei dal dì d'efficacia del rapporto, andando a risolversi -in caso di tempestiva disdetta della parte locatrice in data 31.05.2030, risultando inefficace la comunicazione di mancato rinnovo da parte del Comune dd. 27.03.2024 ed ogni eventuale successiva. Spese di lite rifuse. In istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere, disporsi prova testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero Che il Sig. IE di
NA, titolare d'impresa individuale attiva nel settore edile, utilizza una porzione dell'immobile sito in Resia (UD) Via Divisione Julia 3 come deposito per la sua attività imprenditoriale?”;
2) “V.C. il fabbricato ove sono stoccati i materiali del ricorrente è quello rappresentato negli allegati 2 e 3 del fascicolo Avv. Melchior che si rammostrano?”;
Si indicano i seguenti testimoni: NT Di NA e LE
DI Di NA da Resia (UD)”
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Comune di Resia
“come da memoria di costituzione” e, quindi: “Voglia respingere il ricorso giacché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Voglia respingere le istanze istruttorie, compresa la prova per testi;
Voglia condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.6.2024 depositato in pari data il Signor IE Di NA (di seguito anche: Di NA e/o ricorrente e/o conduttore) ha affermato:
➢ che con contratto del 28.5.2018 il Comune di Resia (di seguito anche: Comune
e/o resistente e/o locatore) gli ha concesso in locazione due spazi all'interno del fabbricato denominato “Ex Stalla Sociale” identificato catastalmente al Catasto
Fabbricati al Fg. 54, mapp. 1843 sito in Via Divisione Julia n.3, Fraz. Oseacco con durata dal 1.6.2018 al 31.5.2024;
➢ di aver sempre utilizzato le stanze locate e corrisposto il canone di locazione;
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➢ che con pec del 27.3.2024 il Comune gli ha comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto di locazione e chiesto la restituzione dell'immobile;
➢ che il contratto soggiace alla disciplina di cui alla Legge n. 392 del 1978 e che anche agli Enti pubblici locatori si applicano gli artt. 27, 28 e 29 della Legge n.
392/1978;
➢ di aver promosso la procedura di mediazione alla quale il Comune non ha partecipato;
➢ che con pec del 29.5.2024 il Comune ha insistito per la riconsegna delle chiavi;
➢ che tra le parti è intercorso un contratto di locazione di un immobile urbano ad uso non abitativo e che il Comune non ha tempestivamente comunicato il diniego del rinnovo del contratto con la conseguenza che il contratto - con prima scadenza
31.5.2024 – ha una durata di sei anni più altri sei e l'eventuale disdetta avrebbe dovuto giungere almeno 12 mesi precedenti la suddetta scadenza con l'indicazione di uno dei motivi di cui all'art. 29 della L. n.392 del 1978.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto di accertare che la durata del rapporto contrattuale
è di sei anni più sei con termine di cessazione dell'efficacia al 31.5.2030.
Con decreto del 18.6.2024 veniva fissata udienza ex art. 420 c.p.c. al giorno
9.10.2024.
Con memoria del 27.9.2024 si è costituito il Comune contestando le deduzioni del ricorrente ed affermando:
➢ che il contratto prevedeva un canone di affitto di €.21,00 mensili e stabiliva una durata dall'1.6.2018 al 31.5.2024 e non contemplava una rinnovazione tacita come stabilito dall'art. 12;
➢ che il ricorrente nel corso del rapporto contrattuale non ha mai formulato richiesta di rinnovo del contratto;
➢ di aver comunicato con pec del 27.3.2024 al Di NA di non voler procedere al rinnovo del contratto di locazione, chiedendo la restituzione delle chiavi e che
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quest'ultimo, a ridosso della scadenza del 31.5.2024, ha comunicato l'istanza di adesione alla procedura di mediazione;
➢ di aver invitato il ricorrente con pec del 29.5.2024 a restituire le chiavi il giorno
31.5.2024, ma quest'ultimo non si è presentato all'appuntamento né ha liberato la superficie locata;
➢ che seguiva nuova nota del 17.6.2024 con la quale veniva intimata la riconsegna dell'immobile per il giorno 8.7.2024, cui seguiva in data 11.7.2024 nota del legale del ricorrente con la quale veniva ribadita la
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