Trib. Messina, sentenza 19/12/2024, n. 2849

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 19/12/2024, n. 2849
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2849
Data del deposito : 19 dicembre 2024

Testo completo

R.G.N. 1468/2011
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto
Il giudice istruttore designato, dott.ssa Ivana Acacia, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. n. 1468/2011 promossa da
PR TO, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. [...], elettivamente domiciliato in Roccalumera via
Umberto I n. 202 presso e nello studio dell'avv. Agatino Bellomo che lo rappresenta
e difende, giusta procura in atti;

attore
contro
OT AR AG ON, nata a [...] il [...], c.f.
[...]ed ivi residente in [...], in proprio e n.q. di erede di OT NC rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Di Silvestro, giusta procura in atti;

convenuta
e
Eredi di OT NC nato a [...] il [...]
Contumace
E nei confronti di
UnipolSai S.p.A., cf 00 818570012 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo
Saccà, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata in causa
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 14.03.2024 riportandosi a quanto dedotto in atti
e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Il sig. TO PR, odierno attore, proprietario del fabbricato a due elevazioni oltre seminterrato sito nel Comune di Roccalumera via Umberto I n. 204, lamentava la presenza di gravi danni all'interno della propria abitazione determinati dalla realizzazione di lavori di ristrutturazione dell'immobile confinante di proprietà dei signori PA TT e OT NC ritenuti peraltro eseguiti senza autorizzazione o concessione.
Con atto di citazione datato 24.02.2011 il sig. PR TO conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale i signori PA TT, OT NC e OT
AR AG ON, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Ritenere e dichiarare che i lavori di rifacimento prospetti e ristrutturazione, realizzati ed ancora non ultimati, nel fabbricato in proprietà ai sigg. OT NC, residente in [...], PA TT, residente in [...]via
Selvaggi n. 2 e OT AR AG ON, residente in [...]via P. Toselli
n.3 e sito nel Comune di Roccalumera sulla via Umberto I° al n.206, in Catasto al foglio 8, particella n.352 sub 1,2,3,4. con il corpo B che comprende anche le particelle: n.491 e n.353, hanno causato danni al fabbricato confinante sul lato
Messina e sito al civico n. 204, in Catasto al foglio 8, particella n. 355, in proprietà al sig. PR TO, residente in [...], per un valore di € 10.680,00 oltre danno esistenziale da valutarsi in via equitativa;
giusta relazione di Consulenza Tecnico di Ufficio del 21.10.2010 a seguito di Ricorso per

Accertamento Tecnico Preventivo del 16.04.2010. − Ritenere e dichiarare che, nel tempo intercorso, tra il deposito della relazione di perizia del C.T.U. nominato dal
Signor Presidente del Tribunale di Messina a seguito del detto Ricorso per A.T.P.
e la notifica del presente atto, si sono manifestati nell'immobile sopra descritto ed in proprietà all'attore, ulteriori importanti danni alla struttura e copiose infiltrazioni di acqua piovana da quantificare a mezzo disponenda C.T.U. tecnica.
− Ritenere e dichiarare che in considerazione dell'abusivismo, della illegittimità e della erronea realizzazione nel fabbricato dei convenuti, di struttura in cemento armato all'interno della vecchia struttura in pietrame ed a quest'ultima inspiegabilmente addossata senza giunto tecnico, nel fabbricato dell'attore si determina continuo danno strutturale, mettendo a rischio la staticità e la sicurezza dello stesso immobile PR e tale, si ribadisce continuo danno, da valutarsi con disponenda C.T.U. tecnica. − Ritenere e dichiarare come illegittimamente realizzato il balcone edificato ex novo sul retro del fabbricato OT-PA e come illegittimamente realizzato il prolungamento in muratura di porzione di fabbricato OT PA effettuato sempre sul retro del loro fabbricato e sia la realizzazione del balcone come il prolungamento illegittimi perchè in violazione del disposto di cui all'art. 907 c.c. − Ritenere e dichiarare come illegittimamente realizzato l'allargamento delle finestre già esistenti sul retro del fabbricato
OT-PA e che si affacciano sulla proprietà PR TO;
illegittime perché detto allargamento costituisce aggravio di preesistente servitù di veduta in violazione del disposto di cui all'art.1067 c.c.. − Ritenere e dichiarare che il sig.

PR TO ha subito danno psicofisico determinato dal patimento d'animo per non poter usufruire della sua casa appena restaurata con i risparmi ed i sacrifici di una vita di lavoro e ha subito e continua subire patimento d'animo in ragione del fatto che il suo immobile, per le ragioni sopra esposte (struttura in c.a. appoggiata alla vecchia struttura portante in pietrame del fabbricato OT-
PA confinante e con muro di fabbrica sul confine in comune) non sarà più sicuro dal punto di vista statico e dunque non più abitabile. Tale problema aggravato dal fatto che la consistenza PR come quella OT-PA si trovano in zona storica A ed in zona sismica di primo grado. Tale danno biologico e morale personalizzato da valutarsi in via equitativa nella misura di € 20.000,00. −
Condannare parte convenuta al risarcimento del danno, per le ragioni di fatto ed i motivi di diritto sopra esposti, in favore della parte attrice, nella somma di €
10.680,00 (A.T.P.) per danno al bene immobile oltre € 20.000,00 (ventimila/00) per danno biologico e morale sofferto dal PR e valutato in via equitativa. −
Condannare parte convenuta al risarcimento del danno, in favore della parte attrice per gli ulteriori danni subiti dall'immobile PR nel tempo intercorso tra il deposito (21.10.2010) della relazione peritale a seguito di A.T.P. e la notifica del presente atto, da quantificarsi con disponenda C.T.U. tecnica − Condannare parte convenuta alla demolizione del balcone illegittimamente realizzato ex novo come alla demolizione del prolungamento di porzione del loro fabbricato realizzata ex novo sul retro dello stesso stabile, ordinando la riduzione dei luoghi nel pristino stato. Tale demolizione perché le dette due opere risultano realizzate in violazione del disposto di cui all'art. 907 c.c. − Condannare parte convenuta alla eliminazione delle cause di tutti i danni lamentati da parte attrice con il presente atto, indicando le opere che parte convenuta deve realizzare appunto per la totale eliminazione delle cause dei danni per cui è causa. Condannare parte convenuta alla riduzione nel pristino stato delle finestre sul retro del fabbricato degli stessi, perché illegittimamente allargate, aggravando esistente servitù di affaccio in violazione del disposto di cui all'art.1067 c.c.”
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva in giudizio con comparsa del 07.12.2011 la sig.ra OT AR AG ON che rilevava di essere proprietaria esclusivamente del fabbricato, ad una elevazione f.t. più seminterrato, censito al catasto fabbricati del Comune di Roccalumera al foglio 8 part. 491 e 353. Detto
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