Trib. Lecce, sentenza 09/07/2024, n. 2444

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 09/07/2024, n. 2444
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 2444
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 8520 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 (a cui è riunita la causa iscritta al n. 1581/2023 R.G.),
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Greco, come da mandato in atti;



- RICORRENTE -


E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Controparte_1 C.F._2
Quarta Rizzato, come da mandato in atti;

- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 22 maggio 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2022, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 27.5.2002 in Carmiano (LE);
che Controparte_1
Per_ dalla loro unione erano nate le figlie il 14.5.2003 e l'11.11.2009;
che, venuta definitivamente Per_2 meno l'affectio maritalis, con decreto del 7.9.2021 del Tribunale di Lecce era stata omologata la separazione personale, alle condizioni indicate in atti;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che, durante gli anni di matrimonio, era stato dipendente dell'azienda “Marycart di Rizzato Mariangela” e che la moglie si era limitata ad impartire unicamente direttive lavorative al marito, lasciando, per il resto, che tutto fosse nella sua esclusiva disponibilità;
che,
dall'epoca della separazione, la sua situazione economica era notevolmente peggiorata, per le ragioni più ampiamente indicate in atti;
che entrambe le figlie avevano interrotto ogni tipo di comunicazione con il padre;
che la convenuta aveva intrapreso una nuova stabile relazione affettiva. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con obbligo, a suo carico, di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento della figlia pari ad euro 100,00. Per_2
costituendosi con comparsa depositata il 15.5.2023, ha fatto presente, Controparte_1 preliminarmente, di aver depositato altro ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 23.2.2023 (iscritto al n. 1581/2023 R.G. e poi riunito a questo procedimento all'udienza dell'8.6.2023). Ha aderito, quindi, alla declaratoria richiesta dal ricorrente, ma ha dedotto: che la situazione economico-patrimoniale del ricorrente era ben diversa da quella riportata, in
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