Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 174
TRIB Trani
Sentenza
27 gennaio 2025
Sentenza
27 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Trani
Sentenza
27 gennaio 2025
Sentenza
27 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1886 dell'anno 2024
TRA
DI LIVIA, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vania Vangi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 27/1/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/3/2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
Nella fase di ATP il CTU nominato aveva riconosciuto sussistente il solo requisito sanitario per ricevere i benefici spettanti alle persone con handicap in situazione di gravità ex L. n. 104/1992 (a decorrere dalla domanda amministrativa del 28/2/2023).
Avverso le conclusioni del CTU, la ricorrente depositava dissenso in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, mentre l'INPS non depositava alcun atto di
1
dissenso (in relazione all'handicap in situazione di gravità).
Costituendosi nel giudizio di merito, l'INPS contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
*******
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l'INPS dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
La Corte di Cassazione, nella parte motiva dell'ordinanza n. 3377/2019, che si richiama e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi