Trib. Perugia, sentenza 20/09/2024, n. 334

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 20/09/2024, n. 334
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 334
Data del deposito : 20 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa A C, nella causa civile
iscritta al n. 94/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. DI FRANCESCO ANDREA) Parte_1
Parte opponente
contro
(avv. MINCIOTTI MARTA) CP_1
Parte opposta
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 20/09/2024, ad esito di
udienza celebratasi mediante collegamenti audiovisivi a distanza (art. 127 bis c.p.c.), leggendo la
motivazione ed il dispositivo la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 11/02/2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
atto di precetto notificato in data 26 gennaio 2022 ad istanza di – dipendente della CP_1
società con mansioni di responsabile tecnico e compiti di coordinamento e controllo su gestioni a
livello sovracomunale – per ottenere il pagamento dell'importo di € 14.639,69 oltre interessi e
spese di procedura, in forza di titolo esecutivo rappresentato da verbale di conciliazione
sottoscritto inter partes in data 28.09.2010, recante previsione convenzionale, in favore del
lavoratore, di “indennità di disagiata sede”, come prevista “dai vigenti accordi sindacali di
secondo livello … nella corrispondente misura economica”, decurtata dalla retribuzione mensile in
misura corrispondente alla quantificazione operata nell'atto di precetto con decorrenza dal mese
di aprile 2019.
La società opponente chiedeva l'accertamento dell'insussistenza del diritto di di CP_1
procedere ad esecuzione forzata sulla base del citato verbale di conciliazione 28.09.2010 sul
presupposto:
i. dell'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2953 c.c.,
essendone avvenuto il perfezionamento oltre il decennio dalla notifica dell'atto di precetto
(28.9.2010 – 22.2.2022): dato temporale non superato dalla declaratoria di esecutorietà
mediante apposizione di formula ai sensi dell'art. 475 c.p.c., risalente alla data del
22.06.2021, di sei mesi circa precedente all'avvio della procedura esecutiva, non essendo
stato notificato detto decreto di esecutorietà unitamente ad atto di precetto e, in ogni
caso, essendo stato emesso già decorso il decennio dalla stipulazione in sede sindacale ex
art. 411 c.p.c., avvenuta in data 28.09.2010;

ii. dell''inidoneità del titolo stesso a consentire determinazione ed esatta quantificazione del
credito vantato dal lavoratore, stante la formula generica recante menzione dell'indennità
di disagiata sede nella misura corrisposta fino al 2019, come determinata dai “vigenti
accordi sindacali di 2° livello … nella corrispondente misura economica”, senza alcun
riferimento alla specifico accordo collettivo di secondo livello posto a fondamento del
computo operato e senza alcuna indicazione dei relativi parametri di calcolo,
arbitrariamente ed unilateralmente indicati in €80,75 giornalieri;

iii. del difetto, nel suddetto verbale di conciliazione 28.09.2010, di alcuna specifica clausola
volta a cristallizzare i valori economici della prevista indennità di disagiata sede, con
riferimento ai valori economici vigenti al momento della stipulazione (risalenti ad accordo
collettivo di secondo livello datato 21.11.2003, allora siglato con le CP_2
e che prevedeva quale requisito integrativo dell'emolumento in CP_3 CP_4
questione, in caso di mutamento di sede di servizio, una differenza di oltre 15 km tra la tra
la vecchia e la nuova sede di lavoro con la propria residenza), così da escludere possibilità
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di successive modifiche collettive, anche in applicazione dei generali canoni ermeneutici,
secondo buona fede, riferibili alle pattuizioni negoziali;

iv. dell'applicabilità, nel computo della suddetta indennità disagiata sede, del nuovo accordo
sindacale di secondo livello, datato 18.10.2013, ove la franchigia differenziale veniva
portata da 15 a 40 KM ed il valore unitario dell'emolumento preteso in €0,40 per KM
percorso nonché, in via definitiva, di successivo accordo datato 21.12.2017, volto a
riorganizzare e razionalizzare varie indennità e componenti retributive accessorie dei
dipendenti di a modificazione di ogni precedente pattuizione Parte_1
collettiva (35 KM la franchigia e €0.25 a percorso il costo unitario, ai fini della Org_1
quantificazione da operare sul cedolino paga): fonte collettiva che aveva dato luogo al
computo comunicato a con nota del 12.03.2019, ad esito di verifiche che CP_1
accertavano il versamento, in suo favore, delle somme ancora quantificate secondo i
criteri dell'accordo sindacale del 2003 e non secondo i criteri derivanti dall'accordo siglato
nel 2017 e, dunque, effettuato nuovo calcolo, consentivano alla società di vantare, nei
confronti di un diritto al “conguaglio ed al recupero delle maggiori somme CP_1
corrisposte” pari, per il periodo intercorrente da gennaio 2014 a febbraio 2019, ad euro
39.286,26 netto busta alla notifica dell'atto di precetto impugnato (somma restituita solo
per il minor importo di € 2.700 per effetto di trattenuta sulla busta paga di 100 euro
mensili ed oggetto di piano di rientro comunicato al con missiva dell'11.06.2019, al CP_1
più, da compensare con il minor credito vantato dal dipendente in forza di atto di precetto
impugnato, da ritenersi, per l'effetto, nel denegato caso di accertata fondatezza, estinto ex
art. 1241 c.c.).
Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, negando in fatto e in diritto la CP_1
fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Rigettati l'istanza interinale di sospensione ed il reclamo proposto ai sensi dell'art. 624 c.p.c.,
invano tentata ripetutamente la conciliazione delle parti (nella cui sede, a fronte della manifestata
disponibilità dell'opposto di abbandonare ogni pretesa sul credito oggetto di recupero, a
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condizione della corresponsione di una somma mensile di €900,00 lorde a titolo di superminimo
non riassorbibile e della previsione di tre giorni di smart working oltre ad un contributo spese
legali, la società rimenava ferma nella diversa e ridotta disponibilità al versamento di unico minor
importo mensile di € 750 lorde, oltre alla previsione dei tre giorni di lavoro agile e del contributo
spese legali nella misura proposta dalla scrivente), ad esito di contraddittorio scritto e
celebrazione di udienza ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
2. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Risulta per tabulas che, nell'anno 2010, al fine di comporre controversia insorta (avente ad
oggetto “... 1) mancata assegnazione del ruolo indicato nel contratto di assunzione del
01.03.2003. 2) Conseguente mancata dazione del differenziale corrispondente al livello
contrattuale 8° a decorrere dal 01.01.2008. 3) lamentate condizioni di disagio lavorativo e
conseguente richiesta di corresponsione di asserite poste creditizie per addotti motivi morale...”),
la società opponente, in forza di verbale di conciliazione sottoscritto in data 28.09.2010, si
obbligava a corrispondere a residente in Città di Castello, una somma forfettaria ed CP_1
un incremento salariale ed a consentirgli, a tempo indeterminato, l'uso della vettura personale
per recarsi al lavoro (v. verb. Conc. Cit: “… la somma di € 15.000,00 al lordo della retribuzione, da
intendersi con scomputo di quanto già corrisposto da a titolo di acconto pari ad Parte_1
€ 5000,00 al netto della retribuzione;
... consentire al dipendente l'utilizzo della vettura personale

per il raggiungimento della sede di lavoro 2), con conseguente erogazione da parte della società
dell'indennità prevista dai vigenti accordi sindacale di 2 livello ( indennità disagiata sede) nella
corrispondente misura economica...”).
I criteri di computo e quantificazione dell'incremento salariale in questione erano contenuti nel
verbale di accordo sindacale del 21.11.2003 e nell'integrazione ivi apposta in calce, ove si stabiliva
che “...Facendo riferimento all'accordo sindacale del 21.11.2003 punti 24-43 al fine di rendere
operativa l'indennità di mobilità interna tenuto conto del prezzo medio del carburante inizio anno
e dell'effetto fiscale il valore da erogare al dipendente sarà di € 0,70 x ogni km...”.
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Per effetto di tali pattuizioni risulta dato incontestato che dall'anno 2010 al mese di CP_1
marzo 2019, ha ricevuto indennità di disagiata sede pari ad € 0.70 al Km che, moltiplicato tale
costo unitario per 114,00 Km – corrispondente alla distanza tra Città di Castello e Ponte San
Giovanni, sede di servizio (andata/ritorno), pure calcolata in contraddittorio con il responsabile
delle risorse umane all'atto della conciliazione - nel periodo di interesse, comporta costo di €
80,75 per ogni giorno di lavoro (v. buste paga 2014 - 2018 sub doc.15 fasc. opposto), senza
applicazione della franchigia.
Risulta ancora per tabulas che, in data 12.03.2019 la società opponente procedeva a nuovo
computo dell'emolumento, applicando successivi accordi sindacali (siglati nel 2017), con pretesa
di recupero di importo quantificato in € 39.286,26 e, per il futuro, complessiva decurtazione della
retribuzione mensile per circa 800 euro mensili e vincolo sul TFR a garanzia del credito vantato
dalla società con la missiva del marzo 2019.
Con l'azione esecutiva oggetto di contestazione ha avviato recupero degli importi CP_1
maturati a titolo di indennità disagiata sede dal mese di marzo 2019 alla notifica dell'atto di
precetto (febbraio 2022), per il complessivo importo di € 14. 639,69.
Il diritto di di agire in executivis in forza del verbale di conciliazione 28.9.2010 non è CP_1
inficiato dalle censure della società opponente, sia con riferimento all'eccezione di prescrizione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2953 c.c. sia con riferimento alle modalità di computo e di
quantificazione delle somme pretese, pienamente compatibili con i criteri di computo riportati dal
titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione di recupero.
In primo luogo, ritiene questo giudice che alcuna fattispecie estintiva può ritenersi verificata nel
caso di specie, in applicazione dell'art.2948 c.c che, anche alla luce dei noti criteri ermeneutici
sanciti dalla sentenza della Corte Cost. n. 63/1966, consente decorrenza della prescrizione dei
crediti da lavoro dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, pacificamente ancora in essere
tra le parti.
Trattasi inoltre di eccezione estintiva del tutto incompatibile – dal punto di vista logico/giuridico -
con lo stesso adempimento, da parte della società opponente, fino al mese di aprile 2019, delle
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obbligazioni nascenti dal verbale di conciliazione posto a fondamento dell'azione esecutiva, senza
soluzione di continuità, con palese vanto e perfezionamento del credito oggetto di recupero
(differenze derivanti dal diverso computo dell'indennità per effetto di accordi sindacali del 2017)
soltanto dal mese di aprile 2019 fino alla notificazione dell'atto di precetto.
In altre parole mentre il verbale di conciliazione costituisce soltanto la fonte negoziale cui
ancorare i criteri di computo del diritto all'indennità per cui è causa (fatto storico non soggetto
alla disciplina della prescrizione), il singolo diritto di credito soggetto alla dedotta fattispecie
estintiva ed oggetto dell'azione di recupero forzato impugnata si colloca cronologicamente dal
mese di marzo 2019 in avanti, con palese infondatezza di ogni deduzione volta ad invocare
l'effetto estintivo posto dall'art. 2948 c.c. se quinquennale al pari di quello posto dall'art. 2953
c.c. se decennale.
Analoga valutazione di infondatezza va poi riferita a tutte le censure di parte opponente in ordine
alla completezza del titolo esecutivo (per tale ritualmente dichiarato nel mese di giugno 2021) ed
alla idoneità del medesimo alla quantificazione del credito oggetto di recupero poichè, come già
evidenziato in sede di delibazione interinale dell'istanza di sospensione, tutti gli accordi collettivi
cui si attribuisce efficacia estintivo – modificativa del credito oggetto di recupero coatto hanno ad
oggetto fattispecie diverse: trasferte effettuate con veicoli aziendali e non con uso di mezzo
proprio previa autorizzazione datoriale (2013);
personale assunto stabilmente in azienda al quale
sia stata richiesta variazione di sede di lavoro a decorrere dal 27 ottobre 2016 ovvero a cui sia
stato revocato uso della vettura aziendale con la quale raggiungevano la sede di lavoro
precedente (2017).
Per dato letterale e sistematico delle pattuizioni collettive oggetto di comparazione (accordi
sindacali del 2003, del 2013 e del 2017), va riconosciuta all'indennità di sede disagiata per cui è
causa valenza di peculiare posta retributiva rispetto alla quale conserva efficacia costitutiva la
fonte negoziale (accordo 2003) vigente all'atto della stipulazione del verbale di conciliazione che
ne attribuì spettanza al lavoratore opposto, recante peculiare e definitivo criterio di
quantificazione, pure individuato in sede sindacale in contraddittorio con la parte datoriale.
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Trattasi di criterio - per rinvio recettizio operato nel verbale di conciliazione - utile ad integrare il
contenuto e l'oggetto dell'accordo transattivo 28.9.2010 attraverso la locuzione, più volte
richiamata, in base alla quale le parti prevedevano, in favore di l'“erogazione da parte CP_1
della società dell'indennità prevista dai vigenti accordi sindacali di 2 livello … nella corrispondente
misura economica”.
Né può, in alcun modo, ritenersi mobile il rinvio recettizio operato nel suddetto verbale di
conciliazione, a ciò ostandovi, da un lato, l'utilizzo della locuzione “accordi vigenti di secondo
livello … nella misura corrispondente economica” – pacificamente corrispondenti alla pattuizione
collettiva del 2003 e solo ad essa, senza incertezza alcuna – sia il rilievo che, come detto, i
successivi accordi invocati in funzione modificativa del credito da parte opponente si riferiscono a
diverso ambito oggettivo e soggettivo e che, in ogni caso – a pena di indeterminabilità
dell'oggetto dell'accordo transattivo – doveva trattarsi di un criterio stabile, certo e determinato
tale da consentire, mediante mero calcolo aritmetico e senza alcun margine di incertezza
numerica, l'individuazione del credito attribuito e, dunque, sia l'esatta valutazione, da parte del
lavoratore, del complessivo equilibrio sinallagmatico e funzionale della transazione con la quale
poneva fine alle rivendicazioni economiche e di inquadramento nei confronti del proprio datore di
lavoro, sia l'esatto peso economico della composizione della lite e l'esatta convenienza da parte
del datore di lavoro.
Va ribadito che tali pattuizioni non possono ritenersi in alcun modo modificabili dai successivi
accordi sindacali richiamati da parte ricorrente (quelli del 2013 e del 2017), ove si consideri, in
sintesi, non solo che ne sarebbe derivata incertezza sulla causa e sull'oggetto dell'accordo
transattivo inter partes ma anche che, in ogni caso, le successive stipulazioni si riferiscono a
soggetti diversi da quello risalente al 2013, ai dipendenti ai quali è stato concesso uso CP_1
della vettura aziendale (essendo invece pacifica, per il la concessione di esclusivo uso di CP_1
vettura personale a tempo indeterminato);
quello del 2017 “… al personale dipendente assunto
stabilmente in azienda al quale sia stata richiesta la variazione della sede di lavoro a decorrere dal
27.10.2016”, con ulteriore previsione che “… lo stesso accordo si applica ai lavoratori ai quali sia
7 revocato l'utilizzo di autovettura aziendale in essere alla data di efficacia del presente accordo,
considerando come sede di lavoro precedente la sede presso la quale era consentita la presa di
possesso dell'autovettura aziendale...” (ambito di applicazione oggettivo e soggettivo pure
estraneo al caso di specie, essendo pacifico che all'opposto non è mai stata revocata la vettura
aziendale e che costui non è mai stato destinatario di provvedimento di variazione della propria
sede di lavoro).
Ciò posto, individuati i dati essenziali da utilizzare nel computo dell'emolumento per cui è causa –
come indicati nell'accordo collettivo di secondo livello del 2003 - va confermato, anche nel
quantum, il credito oggetto dell'azione di recupero impugnata, derivante dal prodotto tra la
distanza tra la residenza del in Città di Castello ed il luogo di lavoro in Ponte San Giovanni, CP_1
pari ad € 114,00 Km (andata/ritorno), come documentata dalla mappa reperibile in rete (per dato
notorio c.d. , il costo del carburante ivi indicato - pari ad € 0.70 – e le giornate Org_2
lavorative in sede, così derivandone indennità di 80.75 € al giorno, quale differenza tra l'importo
spettante al ed il minor importo indicato (e corrisposto) nei cedolini paga del periodo di CP_1
interesse.
Tanto in linea di continuità con le valutazioni anche operate in sede di reclamo ove si evidenzia la
peculiarità ed esclusività delle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione rispetto alla
posizione di e se ne collega il contenuto al fine di equilibrato bilanciamento degli CP_1
interessi delle parti rispetto all'operata composizione della lite insorta (v. ord. In atti: “...proprio in
virtù della pattuizione stipulata tra la società ed il sig. relativamente alla concessione CP_1
dell'utilizzo della vettura personale evidentemente si deroga alla prassi vigente in azienda tanto
che un tale beneficio doveva essere previsto nel contesto di un atto transattivo individuale...”).
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va rigettata e va dichiarato sussistente il diritto della
parte opposta di procedere ad esecuzione forzata per il recupero della somma intimata con il
precetto notificato in data 26 gennaio 2022 nei confronti della società opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 147/2022, tenendo conto della
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complessiva attività processuale e difensiva espletata (ivi incluse la fase sommaria interinale e di
reclamo), dell'impegno professionale richiesto dalla controversia (senza alcuna attività
istruttoria), nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 2,
comma 1 lett. a) d.l. 223/2006 e dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 consente di attribuire
ai predetti parametri contenuti nella fonte secondaria valore meramente orientativo.
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