Trib. Mantova, sentenza 22/01/2024, n. 36
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Testo completo
N. R.G. 2533/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M S Presidente
dott.ssa V M Gdice
dott.ssa E R Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2533/2021
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Strullato Parte_1 C.F._1
A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. A D, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO EX LEGE DEL
Pubblico Ministero in Sede
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“A) Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto in
Curtatone (MN) il 13.07.1997 tra nato a Castellucchio (MN) il 09.07.1966, e Parte_1 CP_1
, nata a Mantova il 27.01.1969, trascritto agli atti dello stato civile di detto Comune.
[...]
1 B) Disporre l'assegnazione della ex casa coniugale, sita a Curtatone (MN), Via Maggiolini G
n. 13, con gli arredi che la compongono, di proprietà della Sig.ra a quest'ultima, che CP_1
continuerà ad abitarla con i figli.
C) Disporre che, in considerazione della maggiore età di entrambi i figli, e Persona_1 Per_2
, entrambi concorderanno direttamente con il padre i tempi e le modalità di visita e di
[...]
frequentazione con lo stesso.
D) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 CP_1
concorso al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne , sino a quando la stessa diventi Per_1 economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 425,00, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a , entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile nel CP_1
mese di febbraio di ogni anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
E) Disporre, in considerazione del fatto che il figlio ha reperito una stabile occupazione che Per_2
gli consente di essere economicamente autosufficiente a far data dal mese di settembre 2022, e che a decorrere dal 01.04.2023 è stato assunto a tempo indeterminato, la revoca della corresponsione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, pari ad € 425,00 mensili da parte del
Sig. e la conseguente restituzione delle somme versate a tale titolo alla Sig.ra dal Parte_1 CP_1
mese di settembre 2022 sino al mese di settembre 2023, pari ad € 5.525,00 (€ 425 x 13 mesi), oltre alle somme eventualmente versate sino alla data della pronuncia della sentenza del presente giudizio, o quella diversa somma ritenuta di giustizia.
F) Disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento che si rendessero necessarie unicamente per la figlia , revocando l'obbligo di corrispondere le suddette spese per il figlio , Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche pressostrutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio ;
d) tickets sanitari;
Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
2 anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, anche da e per la sede universitaria;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria, comprese le eventuali spese condominiali ed utenze domestiche;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) viaggi e vacanze;
b) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) acquisto di autovettura, scooter, motorino, bicicletta ecc. ed eventuali relative spese di bollo, assicurazione, tagliando, manutenzione straordinaria dei mezzi;
d) spese per lezioni di guida (pratica e teoria);
e) spese per l'acquisto di cellulare e computer, televisione ecc.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
G) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Curtatone (MN) affinché proceda alle conseguenti annotazioni e cancellazioni.
H) Con vittoria di spese in caso di resistenza e opposizione.”
Resistente:
“-Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1
disponendo gli opportuni adempimenti di legge e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Curtatone (MN) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- stabilire a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Per_1
versamento alla moglie dell'assegno di € 650,00, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
tale contributo dovrà essere corrisposto fintanto che la figlia non avrà raggiunto l'autonomia economica;
3 - porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno, alle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento che si rendessero necessarie per la prole, secondo il protocollo stilato dal Presidente del Tribunale di Mantova.
Con vittoria di spese diritti e onorari.”
Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti oggetto di causa
Con ricorso depositato in data 14.09.2021 il ricorrente premesso di aver Parte_1
contratto, in data 13.07.1997, in Curtatone (MN) matrimonio con la resistente , CP_1
dal quale sono nati i figli (in data 04.11.1997) e (in data 30.04.2003), entrambi Per_1 Per_2
studenti, ha chiesto che fosse pronunciato lo “scioglimento” del matrimonio contratto dai coniugi e disciplinate le questioni relative al mantenimento della prole.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato che, a seguito della comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, in data 09.12.2015, nel procedimento di separazione giudiziale (definito con sentenza n. 560/2018), la convivenza tra le parti non era più ripresa.
In merito alla regolamentazione dei rapporti economici il ricorrente ha, anzitutto, esposto che:
- nella sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Mantova in data 03.07.2018, era stato posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e mediante il Per_1 Per_2
versamento della somma mensile di euro 850,00 (pari ad euro 425,00 per ciascun figlio), oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura della metà;
- l'odierna resistente aveva impugnato tale sentenza in parte qua, al fine di CP_1 ottenere l'aumento del contributo economico per il mantenimento dei figli ivi determinato, ma successivamente aveva rinunciato agli atti del giudizio di appello.
Fatta questa premessa, e dopo aver precisato che egli lavorava come operaio e percepiva un reddito mensile netto di circa euro 1.800.00, il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione, e nella specie la quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli e nella misura complessiva pari ad euro 850,00 Per_1 Per_2
(corrispondente ad euro 425,00 per ciascun figlio), oltre alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con memoria difensiva depositata in data 29.10.2021 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha
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contestato la congruità dell'assegno di mantenimento indicato nel ricorso, lamentando che nella sentenza di separazione era stato indicato un valore del proprio reddito superiore a quello effettivamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M S Presidente
dott.ssa V M Gdice
dott.ssa E R Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2533/2021
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Strullato Parte_1 C.F._1
A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. A D, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO EX LEGE DEL
Pubblico Ministero in Sede
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“A) Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto in
Curtatone (MN) il 13.07.1997 tra nato a Castellucchio (MN) il 09.07.1966, e Parte_1 CP_1
, nata a Mantova il 27.01.1969, trascritto agli atti dello stato civile di detto Comune.
[...]
1 B) Disporre l'assegnazione della ex casa coniugale, sita a Curtatone (MN), Via Maggiolini G
n. 13, con gli arredi che la compongono, di proprietà della Sig.ra a quest'ultima, che CP_1
continuerà ad abitarla con i figli.
C) Disporre che, in considerazione della maggiore età di entrambi i figli, e Persona_1 Per_2
, entrambi concorderanno direttamente con il padre i tempi e le modalità di visita e di
[...]
frequentazione con lo stesso.
D) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 CP_1
concorso al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne , sino a quando la stessa diventi Per_1 economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 425,00, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a , entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile nel CP_1
mese di febbraio di ogni anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
E) Disporre, in considerazione del fatto che il figlio ha reperito una stabile occupazione che Per_2
gli consente di essere economicamente autosufficiente a far data dal mese di settembre 2022, e che a decorrere dal 01.04.2023 è stato assunto a tempo indeterminato, la revoca della corresponsione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, pari ad € 425,00 mensili da parte del
Sig. e la conseguente restituzione delle somme versate a tale titolo alla Sig.ra dal Parte_1 CP_1
mese di settembre 2022 sino al mese di settembre 2023, pari ad € 5.525,00 (€ 425 x 13 mesi), oltre alle somme eventualmente versate sino alla data della pronuncia della sentenza del presente giudizio, o quella diversa somma ritenuta di giustizia.
F) Disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento che si rendessero necessarie unicamente per la figlia , revocando l'obbligo di corrispondere le suddette spese per il figlio , Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche pressostrutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio ;
d) tickets sanitari;
Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
2 anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, anche da e per la sede universitaria;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria, comprese le eventuali spese condominiali ed utenze domestiche;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) viaggi e vacanze;
b) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) acquisto di autovettura, scooter, motorino, bicicletta ecc. ed eventuali relative spese di bollo, assicurazione, tagliando, manutenzione straordinaria dei mezzi;
d) spese per lezioni di guida (pratica e teoria);
e) spese per l'acquisto di cellulare e computer, televisione ecc.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
G) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Curtatone (MN) affinché proceda alle conseguenti annotazioni e cancellazioni.
H) Con vittoria di spese in caso di resistenza e opposizione.”
Resistente:
“-Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1
disponendo gli opportuni adempimenti di legge e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Curtatone (MN) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- stabilire a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Per_1
versamento alla moglie dell'assegno di € 650,00, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
tale contributo dovrà essere corrisposto fintanto che la figlia non avrà raggiunto l'autonomia economica;
3 - porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno, alle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento che si rendessero necessarie per la prole, secondo il protocollo stilato dal Presidente del Tribunale di Mantova.
Con vittoria di spese diritti e onorari.”
Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti oggetto di causa
Con ricorso depositato in data 14.09.2021 il ricorrente premesso di aver Parte_1
contratto, in data 13.07.1997, in Curtatone (MN) matrimonio con la resistente , CP_1
dal quale sono nati i figli (in data 04.11.1997) e (in data 30.04.2003), entrambi Per_1 Per_2
studenti, ha chiesto che fosse pronunciato lo “scioglimento” del matrimonio contratto dai coniugi e disciplinate le questioni relative al mantenimento della prole.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato che, a seguito della comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, in data 09.12.2015, nel procedimento di separazione giudiziale (definito con sentenza n. 560/2018), la convivenza tra le parti non era più ripresa.
In merito alla regolamentazione dei rapporti economici il ricorrente ha, anzitutto, esposto che:
- nella sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Mantova in data 03.07.2018, era stato posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e mediante il Per_1 Per_2
versamento della somma mensile di euro 850,00 (pari ad euro 425,00 per ciascun figlio), oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura della metà;
- l'odierna resistente aveva impugnato tale sentenza in parte qua, al fine di CP_1 ottenere l'aumento del contributo economico per il mantenimento dei figli ivi determinato, ma successivamente aveva rinunciato agli atti del giudizio di appello.
Fatta questa premessa, e dopo aver precisato che egli lavorava come operaio e percepiva un reddito mensile netto di circa euro 1.800.00, il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione, e nella specie la quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli e nella misura complessiva pari ad euro 850,00 Per_1 Per_2
(corrispondente ad euro 425,00 per ciascun figlio), oltre alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con memoria difensiva depositata in data 29.10.2021 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha
4
contestato la congruità dell'assegno di mantenimento indicato nel ricorso, lamentando che nella sentenza di separazione era stato indicato un valore del proprio reddito superiore a quello effettivamente
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