Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2048

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2048
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2048
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5645 del 2022 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Emanuele Guarino, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via Bologna,
138
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con CP_1 P.IVA_1 sede in Sarno (SA), alla Via Matteotti n. 21, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla memoria, dall'avv. Francesca Ammendola, presso il cui studio, in Napoli, alla Via Duomo n. 296, elettivamente domicilia
RESISTENTE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2022, l'istante in epigrafe esponeva di essere stato assunto dalla a far data dal 28/03/2019, per l'effetto di passaggio diretto ed CP_1 immediato di cantiere eseguito tra il e la resistente, con mansioni di CP_2 operatore ecologico ed inquadramento al livello 2A del CCNL Fise Assoambiente del
06/12/2016 e successivi accordi di rinnovo, con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno presso il cantiere di Torre Del Greco;
che il rapporto di lavoro con la convenuta società era cessato in data 30/04/2022, a seguito di fitto di ramo d'azienda, con transito nella società Velia Ambiente srl ed instaurazione del rapporto di lavoro con la nuova società, a far data dal 01/05/2022;
che non era stato pagato il TFR, maturato durante il rapporto alle dipendenze dell'azienda convenuta e rimasto nella materiale disponibilità della nonché le somme CP_1 dovute a titolo di “permessi” ed “ex festività”, nonché gli importi connessi a due specifici accordi sindacali, siglati il 26 giugno 2020 e il 18 marzo 2021, quantificati come in ricorso.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l' accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di € 6.283,76 a titolo di TFR maturato al 30/04/2022 e rimasto in azienda, diritto che nasce dalla disposizione dell'art 5 del contratto di fitto ramo di azienda tra locatrice e conduttrice;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dei permessi fissi – ex riduzione oraria – maturati e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro e/o al 31/12/2021 pari ad € 932,22;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle ex festività maturate e non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro e/o al 31/12/2021

1 pari ad € 93,73;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente in ragione dell'accordo di secondo livello siglato tra la resistente e le OS in data 26/06/2020 pari ad € 1.300,00;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente in ragione dell'accordo di secondo livello siglato tra la resistente e le OS in data 18/03/2021 pari ad € 2.912,00;
6) per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente della somma complessiva di € 11.521,71 , per le causali di cui in premessa così come risulta dai conteggi effettuati nel corpo dell'atto”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la contestando la CP_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto e deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, per intervenuto verbale di conciliazione tra le parti.
All'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, va rilevato che tra il ricorrente e la resistente è intervenuto un accordo transattivo, siglato nel verbale di conciliazione del 22.1.2021 (doc. 4), con cui il lavoratore ha rinunziato a qualsivoglia pretesa connessa e/o riconducibile al rapporto di lavoro intercorso inter partes, sino alla data della sottoscrizione del verbale medesimo. Tale circostanza, tuttavia, è inidonea ad elidere la res controversa, atteso che le rivendicazioni attoree sono successive al periodo coperto dal verbale.
In ogni caso, le rivendicazioni di cui al presente ricorso non sono state fatte oggetto di conciliazione.
Ciò posto, va osservato che, con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente, sono, di recente, intervenute sentenze di questo Tribunale tra le medesime parti, che hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art.118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009. Secondo il ricorrente, il quale è stato assunto il 28 marzo 2019 alle dipendenze dell'Azienda convenuta a seguito di passaggio di cantiere Consorzio Gema/Buttol s.r.l. ed inquadrati nel Livello 2/A C.C.N.L. “Fise-Assoambiente” con mansioni di “operatore ecologico” disimpegnate sul cantiere di Torre del Greco, il rapporto di lavoro è cessato il 30 aprile 2022, allorquando fu siglato un contratto di fitto di ramo d'azienda fra l'odierna convenuta e Velia Ambiente s.r.l..
Le particolari clausole del predetto contratto comporterebbero l'impossibilità di ritenere valido il meccanismo di tutele previsto dall'art. 2112 c.c., anche se tutti i lavoratori erano transitati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
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