Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 279
TRIB Bologna
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 10847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10847/2023 promossa da:
MU SS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI
JURI, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. MONDUCCI JURI
ATTRICE contro
ALLIANZ ASS.NI S.P.A. (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA
MASSIMO
IO NI (C.F. [...]), contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per SS MU e ALLIANZ ASS.NI SPA: come da rispettivi atti introduttivi
Per NI IO: nessuna pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.1.2021 IM NA instaurava giudizio avanti il Giudice di Pace di
Bologna, con il quale chiedeva condannarsi DO RG e Allianz Ass.ni S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in data 7 aprile 2019 a seguito di incidente stradale intercorso tra il motociclo AG AK, condotto dal medesimo, e l'autovettura Kia Carens, guidata dal
DO, per complessivi euro 5.012,47.
Nello specifico, parte attrice affermava che, in tale data, verso le ore 2:20 circa, in Bologna, mentre transitava a bordo del citato motociclo per via dell'Artigianato, direzione centro, in prossimità dell'intersezione semaforica con via Beroaldo, veniva urtato da un veicolo transitante in direzione opposta modello Kia Carens, tg. EW990MA, condotto dal proprietario Sig. DO, assicurato con
Allianz Assicurazioni, il quale, non rispettando la precedenza, ne cagionava la caduta provocando all'IM danni materiali e lesioni personali;
a seguito dell'apertura del sinistro, la compagnia assicuratrice corrispondeva al IM la somma di euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno materiale ed euro 900,00 per il risarcimento del danno fisico, che lo stesso tratteneva in acconto sul presunto maggior danno subito.
Nel giudizio di primo grado instaurato dall'IM al fine del riconoscimento del maggior danno, si costituiva soltanto Allianz Ass.ni S.p.a., la quale, non contestando l'an e il quomodo dell'evento, disconosceva unicamente il quantum risarcitorio richiesto da parte attrice.
La sentenza oggetto del presente gravame accoglieva la domanda risarcitoria proposta da IM
NA e condannava Allianz Assicurazioni, in solido con DO RG, al pagamento di: “- euro 2.804,00 per danno biologico + 560,00 per danno morale + 1.277,00 per spese mediche + 976,00 per CTU e CTP, cui va detratto l'acconto versato, oltre ad euro 600,00 di negoziazione;
- euro 1.700,00 (euro mille) a titolo di spese legali oltre accessori di legge oltre al rimborso del C.U.”
Interponeva appello IM NA adducendo i seguenti motivi.
- Con il primo contestava l'erroneità della sentenza in ordine alla domanda diretta alla liquidazione del danno emergente derivante dal compenso corrisposto alla Dott.ssa Palmieri per l'assistenza infortunistica prestata ante causam (euro 610,00) in sede stragiudiziale;
nello specifico, l'odierna appellante osservava come il Giudice di Pace avesse erroneamente fatto confluire nelle spese di lite anche le spese stragiudiziali sostenute da parte attrice in relazione all'assistenza stragiudiziale prestata dalla professionista sopracitata nel tentativo di composizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10847/2023 promossa da:
MU SS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI
JURI, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. MONDUCCI JURI
ATTRICE contro
ALLIANZ ASS.NI S.P.A. (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA
MASSIMO
IO NI (C.F. [...]), contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per SS MU e ALLIANZ ASS.NI SPA: come da rispettivi atti introduttivi
Per NI IO: nessuna pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.1.2021 IM NA instaurava giudizio avanti il Giudice di Pace di
Bologna, con il quale chiedeva condannarsi DO RG e Allianz Ass.ni S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in data 7 aprile 2019 a seguito di incidente stradale intercorso tra il motociclo AG AK, condotto dal medesimo, e l'autovettura Kia Carens, guidata dal
DO, per complessivi euro 5.012,47.
Nello specifico, parte attrice affermava che, in tale data, verso le ore 2:20 circa, in Bologna, mentre transitava a bordo del citato motociclo per via dell'Artigianato, direzione centro, in prossimità dell'intersezione semaforica con via Beroaldo, veniva urtato da un veicolo transitante in direzione opposta modello Kia Carens, tg. EW990MA, condotto dal proprietario Sig. DO, assicurato con
Allianz Assicurazioni, il quale, non rispettando la precedenza, ne cagionava la caduta provocando all'IM danni materiali e lesioni personali;
a seguito dell'apertura del sinistro, la compagnia assicuratrice corrispondeva al IM la somma di euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno materiale ed euro 900,00 per il risarcimento del danno fisico, che lo stesso tratteneva in acconto sul presunto maggior danno subito.
Nel giudizio di primo grado instaurato dall'IM al fine del riconoscimento del maggior danno, si costituiva soltanto Allianz Ass.ni S.p.a., la quale, non contestando l'an e il quomodo dell'evento, disconosceva unicamente il quantum risarcitorio richiesto da parte attrice.
La sentenza oggetto del presente gravame accoglieva la domanda risarcitoria proposta da IM
NA e condannava Allianz Assicurazioni, in solido con DO RG, al pagamento di: “- euro 2.804,00 per danno biologico + 560,00 per danno morale + 1.277,00 per spese mediche + 976,00 per CTU e CTP, cui va detratto l'acconto versato, oltre ad euro 600,00 di negoziazione;
- euro 1.700,00 (euro mille) a titolo di spese legali oltre accessori di legge oltre al rimborso del C.U.”
Interponeva appello IM NA adducendo i seguenti motivi.
- Con il primo contestava l'erroneità della sentenza in ordine alla domanda diretta alla liquidazione del danno emergente derivante dal compenso corrisposto alla Dott.ssa Palmieri per l'assistenza infortunistica prestata ante causam (euro 610,00) in sede stragiudiziale;
nello specifico, l'odierna appellante osservava come il Giudice di Pace avesse erroneamente fatto confluire nelle spese di lite anche le spese stragiudiziali sostenute da parte attrice in relazione all'assistenza stragiudiziale prestata dalla professionista sopracitata nel tentativo di composizione
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