Trib. Lucca, sentenza 08/01/2024, n. 9
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona di:
- dott. M F Presidente, relatore-estensore
- dott.ssa M B Giudice
- dott. G P Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1119/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Clarissa CP_2
Svolgimento del processo
Il e la hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale il 19.5.22 è CP_1 CP_2
nato Persona_1
Precedentemente, la aveva intrattenuto una relazione affettiva con CP_2 Persona_2
dalla quale il 2.11.18 era nata Persona_3
Il e la sulla base di un accordo raggiunto in sede di mediazione familiare, CP_1 CP_2
hanno proposto un ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del predetto figlio.
Nelle more, la difformemente dall'accordo raggiunto, ha peraltro manifestato la CP_2
volontà di trasferire la propria residenza in Sicilia.
Alla luce di tale fatto nuovo, per un verso il procedimento principale è stato trasformato in contenzioso, per altro verso il ha chiesto che, ex art. 473-bis.15 cpc, alla fosse CP_1 CP_2
inibito il trasferimento del figlio.
Accolta tale richiesta (con decreto inaudita altera parte, poi confermato) e conseguentemente inibito il trasferimento di fuori dal comune di Viareggio, Persona_1
1
nel processo principale all'udienza del 5.1.24 è stato revocato il provvedimento che aveva disposto la trasformazione da processo su ricorso congiunto in processo contenzioso.
Motivi della decisione
1. – Premesso che, a seguito della revoca appena ricordata, il processo deve tutt'ora essere considerato quale processo su ricorso congiunto, e posto che, sopravvenuto il dissenso di una delle parti, la trasformazione in processo contenzioso non rappresenta un'opzione praticabile (per la relativa motivazione si rinvia alla medesima revoca), a fronte di tale evenienza le soluzioni possibili sono soltanto due: a) chiudere in rito il processo, dopodiché ciascuna delle parti sarà libera di proporre una nuova domanda nelle forme contenziose;b) recepire senz'altro l'accordo delle parti, omologandolo a dispetto del sopravvenuto dissenso di una di esse.
La soluzione corretta è la seconda.
Essa si impone per un duplice ordine di ragioni, vuoi processuali, vuoi sostanziali.
2. – Dal punto di vista processuale, occorre infatti considerare che il processo che si instaura
a seguito del ricorso congiunto non contempla alcuno svolgimento, tale da consentire una modifica delle conclusioni contenute nel ricorso.
Ciò è evidentissimo laddove in questione sia la modifica delle condizioni preesistenti, posto che, ex art. 473-bis.515 cpc, successivamente alla proposizione del ricorso non è prevista alcuna attività delle parti, ma la causa passa senz'altro in decisione (la comparizione delle parti è prevista solo a seguito di richiesta congiunta o qualora il Tribunale ritenga la necessità di chiarimenti).
Altrettanto vale però anche per la regolamentazione originaria di separazione, divorzio, ecc.
E' vero, infatti, che in questa ipotesi l'art. 473-bis.513 cpc prevede la fissazione di un'udienza. Al netto di eventuali richieste di chiarimenti, la finalità di quest'ultima consiste però, come chiaramente evincibile dalla norma, unicamente nel tentativo di riconciliazione delle parti
(tentativo che non ha senso in caso di modifica delle condizioni preesistenti, dato che in tale ipotesi la relazione fra le parti è già stata interrotta).
Neppure in questa ipotesi esiste dunque la possibilità, per le parti, di modificare le conclusioni contenute nel ricorso.
4. – Dal punto di vista sostanziale, poi, occorre considerare che quello raggiunto dalle parti, per quanto sospensivamente condizionato alla verifica, da parte del giudice, dell'adeguatezza agli interessi dei figli, è un accordo vero e proprio, come tale senz'altro vincolante.
Le parti non possono dunque sottrarsi ad esso puramente e semplicemente revocando il consenso dato alle condizioni concordate.
In contrario si potrebbe forse cercare di argomentare sulla base della natura asseritamente indisponibile della materia in questione.
Tale impostazione non può tuttavia essere condivisa.
2
Anche al netto di più generali considerazioni, relative al fatto che la suddetta indisponibilità, quand'anche in ipotesi sostenibile in passato, risulta oggi anacronistica e totalmente scollegata dall'attuale considerazione, socialmente diffusa, del vincolo matrimoniale e più in generale dei legami affettivi, essa risulta infatti positivamente smentita dall'art. 473-bis.514 cpc, il quale prevede, quale unico possibile oggetto di sindacato da parte del giudice, quello dell'adeguatezza dell'accordo all'interesse dei figli.
Si tratta, com'è evidente, di una previsione incompatibile con la presunta natura indisponibile della materia. Ammessa tale natura, il giudice dovrebbe infatti avere mano totalmente libera e dovrebbe poter sindacare qualunque aspetto dell'accordo delle parti.
Il fatto che così non sia e che il sindacato del giudice sia invece limitato all'adeguatezza dell'accordo all'interesse dei figli, dimostra in modo inequivocabile che, al netto di tale aspetto, quella in questione non è materia indisponibile e l'accordo è dunque senz'altro vincolante per le parti.
5. – Chiarito quanto precede in termini generali, la fattispecie per la quale è causa presenta due particolarità, rappresentate, per un verso dal fatto che il ricorso originario non è sottoscritto dalle parti personalmente, ma solo dai difensori, per altro verso dal fatto che il suo contenuto è lievemente differente rispetto a quello dell'accordo raggiunto in sede di mediazione. Più specificamente, esso contiene infatti, in aggiunta al testo dell'accordo, per un verso la previsione per la quale, nei giorni di presenza del a Parma (per ragioni di studio), la madre dovrà CP_1
favorire una videochiamata dello stesso con il figlio (punto 2, in fine, delle conclusioni del ricorso congiunto), per altro verso la previsione per la quale le parti si impegnano a palesare al figlio la presenza di nuovi partners gradualmente e compatibilmente con l'età del medesimo figlio e la si impegna altresì, quando quest'ultimo è presso di lei, a non ospitare e non far dormire CP_2
nella propria abitazione estranei, ad eccezione dei familiari (punti 9 e 10 delle conclusioni del ricorso congiunto).
Con riferimento a tali due profili, vale quanto segue.
a) Per ciò che concerne la mancanza di sottoscrizione del ricorso, essa appare irrilevante.
Tale sottoscrizione appare infatti bensì necessaria, ma solo laddove il ricorso rappresenti, come di regola, l'unico scritto contenente l'accordo, il quale va dunque ovviamente sottoscritto dalle parti semplicemente perché in assenza di tale sottoscrizione l'accordo non potrebbe essere considerato perfezionato e dunque vincolante (la firma dei difensori, non avendo questi poteri sostanziali, risulta sotto il profilo sostanziale irrilevante).
Laddove viceversa esista, a monte del ricorso, un'autonoma scrittura sottoscritta dalle parti, la predetta esigenza – quella di avere un accordo sottoscritto dalle parti – deve ritenersi senz'altro
3
soddisfatta ed a tal punto di una sottoscrizione del ricorso non vi è alcuna necessità. Richiederla comunque non avrebbe dunque senso, se non nell'ottica di un formalismo sterile e fine a se stesso.
b) Non essendo il ricorso, come appena detto, sottoscritto dalle parti, in relazione alle aggiunte in esso contenute ovviamente manca una scrittura sottoscritta.
L'accordo di riferimento è dunque solo quello sottoscritto in sede di mediazione.
Peraltro, le aggiunte contenute nel ricorso non sono di rilevanza tale da far ritenere che la domanda, in esso contenuta, debba essere considerata vincolativamente condizionata alla loro presenza;che, detta altrimenti, in relazione all'accordo raggiunto in sede di mediazione manchi una domanda;o, per altro verso, che in loro assenza tale accordo risulti non adeguato all'interesse del minore.
In questione sono infatti, com'è evidente, aggiunte per un verso marginali, per altro verso rispondenti al comune buon senso e tali dunque da non richiedere un'espressa previsione: che un genitore possa chiamare o videochiamare il figlio quando non è con sé e che, a seconda dell'età del secondo, l'altro genitore debba agevolare tale comunicazione è del tutto ovvio;così come lo è, per altro verso, che, a maggior ragione in presenza di un figlio di neppure due anni, eventuali partners debbano essergli palesati con estrema cautela e gradualità, e che conseguentemente, in sua presenza, debba essere escluso che non solo la ma anche il , consentano ai medesimi partners CP_2 CP_1
di dormire nella loro abitazione.
Il fatto che il ricorso abbia fatto espresso riferimento a tali vincoli non toglie dunque per un verso che, nella sostanza, la domanda in esso contenuta debba essere considerata riferita all'accordo sottoscritto in sede di mediazione, per altro verso che i medesimi vincoli, pur non potendosi intendere espressamente pattuiti, debbano comunque essere senz'altro osservati, non diversamente, per portare solo alcuni esempi banali, da quello di non palesare al figlio i propri contrasti personali, di rivolgersi l'un l'altro, in presenza dello stesso, con gentilezza e cordialità, di non denigrare ciascuno la figura dell'altro, di agevolare il passaggio dalla custodia dell'uno a quella dell'altro. In questione non sono infatti se non manifestazioni dell'essere buoni genitori (ciò che implica la necessità di agire per il bene dei figli e dunque di far sì che essi abbiano un buon rapporto anche con
l'altro genitore), che, in quanto tali, non hanno alcun bisogno di essere specificamente sanciti.
6. – All'esito di quanto precede, deve essere senz'altro recepito l'accordo sottoscritto dalle parti in sede di mediazione, al quale si rinvia e che deve dunque essere considerato parte della presente sentenza.
Quanto alle spese, considerato che, a parte l'iniziale ricorso congiunto, tutto il resto del processo, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti indifferibili, si è reso necessario a seguito della volontà della di non dare seguito all'accordo, esse, liquidate in dispositivo, dovranno CP_2
essere poste a suo carico.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona di:
- dott. M F Presidente, relatore-estensore
- dott.ssa M B Giudice
- dott. G P Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1119/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Clarissa CP_2
Svolgimento del processo
Il e la hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale il 19.5.22 è CP_1 CP_2
nato Persona_1
Precedentemente, la aveva intrattenuto una relazione affettiva con CP_2 Persona_2
dalla quale il 2.11.18 era nata Persona_3
Il e la sulla base di un accordo raggiunto in sede di mediazione familiare, CP_1 CP_2
hanno proposto un ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del predetto figlio.
Nelle more, la difformemente dall'accordo raggiunto, ha peraltro manifestato la CP_2
volontà di trasferire la propria residenza in Sicilia.
Alla luce di tale fatto nuovo, per un verso il procedimento principale è stato trasformato in contenzioso, per altro verso il ha chiesto che, ex art. 473-bis.15 cpc, alla fosse CP_1 CP_2
inibito il trasferimento del figlio.
Accolta tale richiesta (con decreto inaudita altera parte, poi confermato) e conseguentemente inibito il trasferimento di fuori dal comune di Viareggio, Persona_1
1
nel processo principale all'udienza del 5.1.24 è stato revocato il provvedimento che aveva disposto la trasformazione da processo su ricorso congiunto in processo contenzioso.
Motivi della decisione
1. – Premesso che, a seguito della revoca appena ricordata, il processo deve tutt'ora essere considerato quale processo su ricorso congiunto, e posto che, sopravvenuto il dissenso di una delle parti, la trasformazione in processo contenzioso non rappresenta un'opzione praticabile (per la relativa motivazione si rinvia alla medesima revoca), a fronte di tale evenienza le soluzioni possibili sono soltanto due: a) chiudere in rito il processo, dopodiché ciascuna delle parti sarà libera di proporre una nuova domanda nelle forme contenziose;b) recepire senz'altro l'accordo delle parti, omologandolo a dispetto del sopravvenuto dissenso di una di esse.
La soluzione corretta è la seconda.
Essa si impone per un duplice ordine di ragioni, vuoi processuali, vuoi sostanziali.
2. – Dal punto di vista processuale, occorre infatti considerare che il processo che si instaura
a seguito del ricorso congiunto non contempla alcuno svolgimento, tale da consentire una modifica delle conclusioni contenute nel ricorso.
Ciò è evidentissimo laddove in questione sia la modifica delle condizioni preesistenti, posto che, ex art. 473-bis.515 cpc, successivamente alla proposizione del ricorso non è prevista alcuna attività delle parti, ma la causa passa senz'altro in decisione (la comparizione delle parti è prevista solo a seguito di richiesta congiunta o qualora il Tribunale ritenga la necessità di chiarimenti).
Altrettanto vale però anche per la regolamentazione originaria di separazione, divorzio, ecc.
E' vero, infatti, che in questa ipotesi l'art. 473-bis.513 cpc prevede la fissazione di un'udienza. Al netto di eventuali richieste di chiarimenti, la finalità di quest'ultima consiste però, come chiaramente evincibile dalla norma, unicamente nel tentativo di riconciliazione delle parti
(tentativo che non ha senso in caso di modifica delle condizioni preesistenti, dato che in tale ipotesi la relazione fra le parti è già stata interrotta).
Neppure in questa ipotesi esiste dunque la possibilità, per le parti, di modificare le conclusioni contenute nel ricorso.
4. – Dal punto di vista sostanziale, poi, occorre considerare che quello raggiunto dalle parti, per quanto sospensivamente condizionato alla verifica, da parte del giudice, dell'adeguatezza agli interessi dei figli, è un accordo vero e proprio, come tale senz'altro vincolante.
Le parti non possono dunque sottrarsi ad esso puramente e semplicemente revocando il consenso dato alle condizioni concordate.
In contrario si potrebbe forse cercare di argomentare sulla base della natura asseritamente indisponibile della materia in questione.
Tale impostazione non può tuttavia essere condivisa.
2
Anche al netto di più generali considerazioni, relative al fatto che la suddetta indisponibilità, quand'anche in ipotesi sostenibile in passato, risulta oggi anacronistica e totalmente scollegata dall'attuale considerazione, socialmente diffusa, del vincolo matrimoniale e più in generale dei legami affettivi, essa risulta infatti positivamente smentita dall'art. 473-bis.514 cpc, il quale prevede, quale unico possibile oggetto di sindacato da parte del giudice, quello dell'adeguatezza dell'accordo all'interesse dei figli.
Si tratta, com'è evidente, di una previsione incompatibile con la presunta natura indisponibile della materia. Ammessa tale natura, il giudice dovrebbe infatti avere mano totalmente libera e dovrebbe poter sindacare qualunque aspetto dell'accordo delle parti.
Il fatto che così non sia e che il sindacato del giudice sia invece limitato all'adeguatezza dell'accordo all'interesse dei figli, dimostra in modo inequivocabile che, al netto di tale aspetto, quella in questione non è materia indisponibile e l'accordo è dunque senz'altro vincolante per le parti.
5. – Chiarito quanto precede in termini generali, la fattispecie per la quale è causa presenta due particolarità, rappresentate, per un verso dal fatto che il ricorso originario non è sottoscritto dalle parti personalmente, ma solo dai difensori, per altro verso dal fatto che il suo contenuto è lievemente differente rispetto a quello dell'accordo raggiunto in sede di mediazione. Più specificamente, esso contiene infatti, in aggiunta al testo dell'accordo, per un verso la previsione per la quale, nei giorni di presenza del a Parma (per ragioni di studio), la madre dovrà CP_1
favorire una videochiamata dello stesso con il figlio (punto 2, in fine, delle conclusioni del ricorso congiunto), per altro verso la previsione per la quale le parti si impegnano a palesare al figlio la presenza di nuovi partners gradualmente e compatibilmente con l'età del medesimo figlio e la si impegna altresì, quando quest'ultimo è presso di lei, a non ospitare e non far dormire CP_2
nella propria abitazione estranei, ad eccezione dei familiari (punti 9 e 10 delle conclusioni del ricorso congiunto).
Con riferimento a tali due profili, vale quanto segue.
a) Per ciò che concerne la mancanza di sottoscrizione del ricorso, essa appare irrilevante.
Tale sottoscrizione appare infatti bensì necessaria, ma solo laddove il ricorso rappresenti, come di regola, l'unico scritto contenente l'accordo, il quale va dunque ovviamente sottoscritto dalle parti semplicemente perché in assenza di tale sottoscrizione l'accordo non potrebbe essere considerato perfezionato e dunque vincolante (la firma dei difensori, non avendo questi poteri sostanziali, risulta sotto il profilo sostanziale irrilevante).
Laddove viceversa esista, a monte del ricorso, un'autonoma scrittura sottoscritta dalle parti, la predetta esigenza – quella di avere un accordo sottoscritto dalle parti – deve ritenersi senz'altro
3
soddisfatta ed a tal punto di una sottoscrizione del ricorso non vi è alcuna necessità. Richiederla comunque non avrebbe dunque senso, se non nell'ottica di un formalismo sterile e fine a se stesso.
b) Non essendo il ricorso, come appena detto, sottoscritto dalle parti, in relazione alle aggiunte in esso contenute ovviamente manca una scrittura sottoscritta.
L'accordo di riferimento è dunque solo quello sottoscritto in sede di mediazione.
Peraltro, le aggiunte contenute nel ricorso non sono di rilevanza tale da far ritenere che la domanda, in esso contenuta, debba essere considerata vincolativamente condizionata alla loro presenza;che, detta altrimenti, in relazione all'accordo raggiunto in sede di mediazione manchi una domanda;o, per altro verso, che in loro assenza tale accordo risulti non adeguato all'interesse del minore.
In questione sono infatti, com'è evidente, aggiunte per un verso marginali, per altro verso rispondenti al comune buon senso e tali dunque da non richiedere un'espressa previsione: che un genitore possa chiamare o videochiamare il figlio quando non è con sé e che, a seconda dell'età del secondo, l'altro genitore debba agevolare tale comunicazione è del tutto ovvio;così come lo è, per altro verso, che, a maggior ragione in presenza di un figlio di neppure due anni, eventuali partners debbano essergli palesati con estrema cautela e gradualità, e che conseguentemente, in sua presenza, debba essere escluso che non solo la ma anche il , consentano ai medesimi partners CP_2 CP_1
di dormire nella loro abitazione.
Il fatto che il ricorso abbia fatto espresso riferimento a tali vincoli non toglie dunque per un verso che, nella sostanza, la domanda in esso contenuta debba essere considerata riferita all'accordo sottoscritto in sede di mediazione, per altro verso che i medesimi vincoli, pur non potendosi intendere espressamente pattuiti, debbano comunque essere senz'altro osservati, non diversamente, per portare solo alcuni esempi banali, da quello di non palesare al figlio i propri contrasti personali, di rivolgersi l'un l'altro, in presenza dello stesso, con gentilezza e cordialità, di non denigrare ciascuno la figura dell'altro, di agevolare il passaggio dalla custodia dell'uno a quella dell'altro. In questione non sono infatti se non manifestazioni dell'essere buoni genitori (ciò che implica la necessità di agire per il bene dei figli e dunque di far sì che essi abbiano un buon rapporto anche con
l'altro genitore), che, in quanto tali, non hanno alcun bisogno di essere specificamente sanciti.
6. – All'esito di quanto precede, deve essere senz'altro recepito l'accordo sottoscritto dalle parti in sede di mediazione, al quale si rinvia e che deve dunque essere considerato parte della presente sentenza.
Quanto alle spese, considerato che, a parte l'iniziale ricorso congiunto, tutto il resto del processo, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti indifferibili, si è reso necessario a seguito della volontà della di non dare seguito all'accordo, esse, liquidate in dispositivo, dovranno CP_2
essere poste a suo carico.
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