Trib. Nuoro, sentenza 28/11/2024, n. 213
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N° R.A.C.L. 384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. P D, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (l'udienza originariamente fissata per il 28.11.2024 è stata infatti sostituita, in forza di provvedimento del 28.10.2024, dal deposito di note) ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il 28.11.2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 384/2022 R.A.C.L., promossa da:
, elettivamente domiciliato a Nuoro, presso lo studio del difensore, avv. M C_1
S, che lo difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te pro Controparte_2 te e Trento n. 69, presso gli Uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla memoria costitutiva, dagli avv. ti A P e A S;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 dicembre 2022, ha evocato in giudizio, avanti al CP_1
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il Controparte_3
(cfr., sul punto, paragrafo 2 della sentenza), esponendo (in sintesi e nei soli limiti di
[...] quanto rileva in causa): 1
§ di lavorare alle dipendenze del Corpo Forestale della fin dal lontano 12.4.1992, Controparte_2
e di essere attualmente inquadrato al livello A5 con mansioni di Assistente Capo (assegnato alla Stazione di Orgosolo, dal 21.4.2022 è stato destinato temporaneamente a quella di Siniscola);
§ di aver maturato, quindi, un'esperienza trentennale;
§ che il rapporto tra il lavoratore e l'Amministrazione è sempre stato caratterizzato, in questi anni, da reciproca soddisfazione, senza che si siano mai verificati problemi o conflitti di sorta;
§ che, tuttavia, a partire dal 15.10.2021, in corrispondenza con l'entrata in vigore dell'obbligo del c.d. Green Pass, tali relazioni si sono incrinate;
§ che, infatti, con nota del 11.10.2021, il ricorrente, nella pervicace persuasione dell'illegittimità e incostituzionalità delle disposizioni normative che, nel frattempo, avevano imposto al personale delle Amministrazioni pubbliche di dotarsi ed esibire la c.d. certificazione verde per poter accedere al luogo di lavoro (viene richiamato, nella missiva, il D.L. n. 127 del 21.9.2021), ha esplicitamente diffidato l'amministrazione a volerle disapplicare, dichiarato di non aver intenzione di sottoporsi ad un test sanitario (n.d.r.: definito “invasivo e doloroso”) e, soprattutto, per quanto qui conta, concluso di ritenersi “sospeso dal servizio” a far data dal 15.10.2021 (n.d.r.: vero è – ci si ritornerà – che il ricorrente ha opportunamente affermato di ritenersi sospeso “forzatamente e contro la propria volontà”, la lettura della comunicazione tuttavia rendendo piuttosto evidente che non di forzatura e/o costrizione, anche solo morale, ivi si tratta – giacché, al momento dell'invio della nota, nei suoi confronti non era stato assunto alcun provvedimento, né, a quanto consta, gli era stato ancora negato di accedere al luogo di lavoro –, bensì di una scelta libera e meditata, fondata razionalmente sulla convinzione dell'ingiustizia, illegittimità e iniquità delle nuove disposizioni, o per meglio dire della prevalenza, rispetto ad esse, di imperativi di principio superiori e fondamentali, situati ai più elevati livelli della gerarchia delle fonti giuridiche);
§ che, a riscontro, l'allora Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, dott. , Persona_1 ha inviato al ricorrente una nota, datata 15.10.2021 e protocollata al n. 0071740, invitandolo al rispetto delle legge e delle disposizioni degli Uffici superiori;
§ di avere a questo punto sollecitato, con ulteriore nota del 16.10.2021, l'adozione e la notifica di un provvedimento espresso di sospensione dall'attività lavorativa, onde potersene difendere nelle forme e nelle sedi, anche giudiziarie, ritenute più opportune;
§ che a tale richiesta l'Amministrazione non ha dato seguito alcuno;
§ che la convenuta ha continuato a pagare lo stipendio al ricorrente fino a gennaio 2022, per poi, a partire dal mese di febbraio e fino a tutto quello di agosto 2022, improvvisamente interrompere il versamento della retribuzione (complessivamente, il ricorrente lamenta di non aver percepito un totale di euro 12.000,00, al netto delle indennità aggiuntive);
§ di non aver sortito effetto alcuno neppure la diffida inviata il 4.3.2022, con cui il ricorrente, adducendo versare in condizioni di salute cagionevole, ha significato al datore di lavoro di doversi sottoporre ad accertamenti e controlli medici “… prima di decidere se fosse opportuno o meno effettuare l'inoculazione del vaccino”;
§ di avere finanche promosso un giudizio cautelare, ex art. 700 c.p.c., e che questo, però, veniva dichiarato estinto per cessata materia del contendere in data 17.11.2022, stante l'avvenuto ripristino, a partire dalla mensilità settembre 2022, della prestazione retributiva;
§ che, in base all'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021, e come risaputo, “per ottenere la certificazione verde, altrimenti detta green-pass, necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro, era fatto obbligo dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sia in ambito pubblico che in quello privato, di essere vaccinati o risultare guariti dall'infezione da Covid-19”;
2
§ che, a dire del ricorrente, l'introduzione dell'obbligo vaccinale non costituisce misura idonea e ragionevole al fine di evitare la diffusione del contagio, e che comunque una simile scelta e una tale imposizione contrastano con i principi costituzionali e sovranazionali (cfr. pagina da 5 a 10 del ricorso, alla cui lettura si rimanda);
§ che, dunque, il menzionato art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021 merita disapplicazione, con conseguente illegittimità derivata di tutte le disposizioni e provvedimenti (compreso quello di sospensione implicita assunto dall'Amministrazione nel caso di specie) emessi in osservanza del medesimo;
§ che, ad ogni buon conto, la convenuta non ha mai adottato e/o notificato un provvedimento espresso di sospensione, e che la necessità di tale adozione discende, oltreché dalla stesse
“linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19” (le quali, più in particolare, dopo aver enunciato i casi in cui operano le “conseguenze di cui all'art. 9 quinquies del decreto legge n. 52 del 2021”, precisano che “Resta fermo che ciascuna amministrazione provvederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento”), dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), che il ricorrente reputa, in via interpretativa, applicabile al caso di specie, e che, come noto, stabilisce che le misure disciplinari possano essere irrogate soltanto all'esito di uno specifico iter procedimentale e in forma espressa, onde garantire al lavoratore il diritto di difendersi in via stragiudiziale e giudiziale;
§ che, dunque, il provvedimento oggetto di causa (o, per meglio dire, gli effetti sospensivi del “non – provvedimento”) è nullo e financo inesistente, e che la stessa sorte e qualificazione devono essere date alla sospensione del pagamento delle retribuzioni da febbraio 2022 a settembre 2022;
§ che è stato leso, per mezzo di tale silenzio, il diritto di difesa del ricorre, e parimenti ne sono stati lesi il diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione) e la dignità personale (art. 3 della Costituzione);
§ che, in ogni caso, al ricorrente avrebbe dovuto essere erogato, in costanza di sospensione del rapporto, quanto meno un assegno alimentare, l'art. 4, comma 5, del D.L. n. 44/ 2021 (convertito con Legge n. 76/2021), che tale corresponsione esclude, essendo a sua volta incostituzionale e discriminatorio (anche sotto il profilo della diversità di trattamento tra la tipologia di sospensione di cui si tratta e quella disciplinare, nell'ambito della quale è previsto che il lavoratore conservi almeno una parte dello stipendio).
1.1. ha quindi concluso perché il Tribunale Voglia: CP_1
<<… 1) IN VIA PRINCIPALE:
• dichiarare il provvedimento di sospensione, adottato ai danni del ricorrente, inesistente
o comunque nullo, poiché carente dei necessari requisiti di forma e comunque illegittimo e/o invalido;
• per l'effetto, ordinare il rimborso delle somme indebitamente trattenute, a titolo di stipendio ed emolumenti, ai danni del ricorrente, comprensive di interessi finora maturati, che ammontano a € 12.000 o quella maggiore o minore somma, che si riterrà di giustizia;
2) Con risarcimento del danno da stabilirsi in via equitativa;
…>>
1.2. Con memoria difensiva tempestivamente depositata in data 7.4.2023, si è costituita in giudizio la invocando, per la articolate ragioni esposte in comparsa, la Controparte_2
3
reiezione del ricorso, e in particolare osservando (in massima sintesi, rinviata alla lettura dell'elaborato ogni informazione di maggiore dettaglio):
§ che il ricorso è nullo, in primo luogo e preliminarmente, perché il ricorrente ha indicato, come convenuto, il Corpo Forestale e di Vigilanza della e la Presidenza della Controparte_2
Regione, che peraltro non hanno personalità giuridica, e per ha tuttavia notificato l'atto introduttivo alla PEC della ingenerando incertezza non sanabile circa il soggetto CP_2 nei confronti dei quali l'azione è proposta;
§ che le domande sono comunque infondate nel merito (I) sia perché la parte datoriale, nel caso di specie, altro non ha fatto che applicare rigorosamente la disciplina di legge, come contenuta nel D.L. n. 127/2021 [che, come noto e del resto pacifico, ha inserito nel D.L. n. 52/2021 l'art. 9 quinquies, in forza del quale l'accesso al luogo di lavoro è stato vietato, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine poi prorogato al 30 aprile 2022), al personale sprovvisto di vaccinazione o
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi